In forza del contratto di locazione un soggetto, detto locatore, si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto, il conduttore, una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo. Nell’ordinamento italiano rilevanza preminente assume la locazione di beni immobili. Parte di tale disciplina è regolata dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/78 e dalla Legge n. 431/98.
Il Codice di Procedura Civile prevede, nel caso in cui il conduttore ometta di pagare il canone di locazione, rendendosi quindi moroso, che con un procedimento giudiziario sommario, caratterizzato da una determinante celerità, si possa addivenire ad una rapida liberazione dell’immobile. Tale procedimento è detto convalida di sfratto per morosità.
E’ possibile altresì procedere a richiedere la convalida dello sfratto quando sia spirato il termine ultimo previsto in contratto, benché l’inquilino non si sia reso moroso. Il medesimo procedimento servirà dunque per riottenere l’immobile libero da cose e persone e restituirlo al legittimo proprietario.
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E’ comprovato che la coltivazione di trattative stragiudiziali in materia spesso portano al risultato sperato (come la diminuzione del canone di locazione per il conduttore, o la liberazione immediata dell’immobile per il locatore).
Qualora tali trattative non sortiscano l’esito sperato, l’Avv. Carignani è pronto ad assisterVi in giudizio attraverso il rito locatizio, nonché quello ordinario, per il recupero del Vostro credito o del Vostro immobile, o per resistere in giudizio e proporre opposizione allo sfratto, nonché assistervi e difenderVi in sede di esecuzione.