Successione

Che cosa è?

Se un defunto non lascia alcun testamento, o il testamento è invalido, (vedi le schede sul testamento olografo, pubblico, segreto, speciale) la successione si dice “successione legittima” perché è la legge stessa a stabilire chi sono le persone a cui viene attribuita l’eredità. Queste persone sono dette “successibili”: sono il coniuge, i discendenti (ossia i figli), gli ascendenti (ossia i genitori), i collaterali (ossia fratelli e sorelle), gli altri parenti del defunto e infine lo Stato. Il primo soggetto che viene in considerazione è dunque il coniuge del defunto.

A tal proposito, si deve evidenziare che il coniuge separato – non divorziato – del defunto gode degli stessi diritti ereditari del coniuge non separato, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione percepiva gli alimenti dal coniuge deceduto.

Come si calcola la quota a favore del coniuge

Nella successione legittima, la quota a favore del coniuge del defunto dipende dalla presenza o meno di altri soggetti successibili.

Se non ci sono altri successibili, al coniuge spetta l’intera eredità (art. 583 cod. civ.).

Se il defunto lascia un figlio, al coniuge spetta 1/2 dell’eredità: l’altro 1/2 spetta al figlio (art. 581 cod. civ.).

Se il defunto lascia due o più figli, al coniuge spetta 1/3 dell’eredità: i restanti 2/3 vengono divisi equamente tra i figli (art. 581 cod. civ.).

L’art. 582 cod. civ. regola la successione del coniuge nel caso in cui non vi siano figli del defunto, ma vi siano comunque altri parenti stretti del defunto come genitori o fratelli (o sorelle, ovviamente).

Se il defunto non lascia alcun figlio né fratello o sorella, ma sono ancora vivi i suoi genitori (o anche uno solo di essi), al coniuge spettano 2/3 dell’eredità (il restante 1/3 spetta ai genitori).

Se il defunto non lascia alcun figlio, ma lascia i genitori e uno o più fratelli, al coniuge sono devoluti 2/3 dell’eredità. La quota restante è così suddivisa: 1/4 ai genitori e la quota restante viene suddivisa in parti uguali per ciascun fratello.

Se il defunto non lascia alcun figlio, i suoi genitori sono già morti e ci sono invece uno o più fratelli, al coniuge sono devoluti 2/3 dell’eredità. Il restante 1/3 è suddiviso fra i fratelli del defunto.

Il diritto di abitazione a favore del coniuge

Oltre alla quota di eredità, al coniuge del defunto spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

La mediazione obbligatoria nelle cause successorie dal 20 settembre 2013

A partire dal 20 settembre 2013, prima di avviare una causa relativa ad una successione ereditaria è necessario dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato. Se la mediazione non viene esperita e la causa viene avviata ugualmente, entro la prima udienza il Giudice può rilevare la “non procedibilità” della causa giudiziale. La “non procedibilità” può essere fatta valere anche dalla controparte (ossia dal c.d. “convenuto”), sia pure entro un preciso termine di decadenza.

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