Modifica delle condizioni di divorzio

Presupposti generali

In generale, a giustificare la modifica delle condizioni di divorzio secondo le previsioni della legge numero 898/1970 è la sopravvenienza di giustificati motivi dopo l’emanazione della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’articolo 9, infatti, subordina a tale presupposto fondamentale la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere.

Disposizioni sui figli

Con riferimento all’ipotesi in cui la modifica richiesta riguardi i provvedimenti relativi ai figli, si segnala che, in forza dell’articolo 337-quinquies del codice civile, la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, dell’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo può essere chiesta dai genitori in ogni tempo.

A tal proposito, è assai frequente che uno dei due ex coniugi chieda anche dopo il divorzio che i figli gli siano affidati in via esclusiva. Tale richiesta è giustificata generalmente da dei comportamenti incompatibili con la responsabilità genitoriale: si pensi, ad esempio, al caso in cui uno dei genitori faccia di tutto per ostacolare i rapporti del figlio con l’altro.

Rapporti economici

Venendo invece alle condizioni relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere, la loro modifica è subordinata alla variazione delle condizioni economiche effettive di uno dei due coniugi.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il coniuge che ha diritto all’assegno divorzile subisca un notevole miglioramento delle proprie condizioni economiche che non giustifichi più la corresponsione di tale contributo o la giustifichi in misura minore.

Le condizioni del divorzio avente carattere economico possono mutare, poi, anche al ricorrere di altre circostanze, come ad esempio nel caso in cui il beneficiario dell’assegno abbia avviato una stabile convivenza con un altro partner, cosa che secondo un recente orientamento giurisprudenziale giustifica la cessazione (e non solo la sospensione) del diritto al mantenimento (v. Cass. 6855/2016).

Si segnala che anche la modifica delle condizioni economiche di divorzio, sempre in virtù dell’articolo 337-quinquies del codice civile, può essere chiesta in ogni tempo.

Modifica delle condizioni di divorzio in tribunale

La strada “classica” per provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio è quella di farne istanza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza di divorzio, il quale provvederà sempre in Camera di consiglio e con la presenza obbligatoria del PM solo se i provvedimenti che si intende modificare riguardano i figli.

Per provare la sussistenza dei presupposti necessari alla modifica si potrà ricorrere non solo alla C.T.U. e alla prova per testi, ma anche ad indagini patrimoniali, ad accertamenti della Polizia Tributaria e a tutti i mezzi istruttori necessari a provare le proprie ragioni.

Il Tribunale conclude il procedimento con decreto che può essere anche oggetto di reclamo dinanzi alla Corte d’appello.

Modifica delle condizioni di divorzio tramite negoziazione assistita

Come accennato, tuttavia, per procedere alla modifica delle condizioni di divorzio oggi non è più indispensabile rivolgersi al Tribunale ma è anche possibile fare ricorso a una negoziazione assistita da avvocati.

Si tratta, in particolare, della possibilità per gli ex coniugi di raggiungere un accordo in tal senso con l’assistenza dei rispettivi legali e senza passare per le aule di giustizia.

Una volta raggiunto, tale accordo va però trasmesso al PM presso il tribunale competente per il necessario nulla osta.

Non sono previsti particolari termini per la trasmissione solo se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. In caso contrario, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita va trasmesso nel termine di dieci giorni dalla sua conclusione e il PM, se ritiene che esso risponda all’interesse dei figli lo autorizza. Se invece ritiene che non risponde all’interesse dei figli lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che, entro i successivi trenta giorni, fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Ottenuto il nulla osta, la copia autenticata dell’accordo va trasmessa a cura degli avvocati che hanno assistito gli ex coniugi durante la procedura all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio per formalizzare la modifica delle condizioni di divorzio.

Modifica delle condizioni di divorzio in Comune

La terza strada che possono seguire gli ex coniugi per procedere alla modifica delle condizioni di divorzio è quella di rivolgersi al Sindaco quale ufficiale di Stato Civile.

Tale possibilità, tuttavia, è subordinata all’assenza di patti di trasferimento patrimoniale e all’assenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti.

Se si sceglie di provvedere alla modifica mediante tale strada occorre rivolgersi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di uno dei due ex coniugi o di quello presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Questi, quindi, riceve la dichiarazione di volontà di ciascuna parte personalmente e redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, compilando un apposito modulo che sottoscriveranno sia gli ex coniuge che eventualmente gli avvocati.

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