Eredità

Come accettare l’eredità

L’accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita e, all’interno della prima categoria, può avvenire puramente e semplicemente o con beneficio di inventario.

Presupposto per l’acquisto dell’eredità è l’attualità della delazione (non sono delati i chiamati sotto condizione sospensiva, i chiamati in subordine, i nascituri, i sostituiti nelle sostituzioni semplici e nella sostituzione fedecommissarie – ove ammesse).

L’accettazione espressa

L’accettazione espressa dell’eredità è una dichiarazione formale, resa in un atto pubblico innanzi ad un Pubblico Ufficiale (notaio o Cancelliere) o in una scrittura privata autenticata, a cura dell’erede. Tale dichiarazione è un actus legittimus che non tollera l’apposizione di elementi accidentali del contratto quali il termine e la condizione: il legislatore all’art. 475 c.c. ha previsto, infatti, la nullità delle accettazioni sotto condizione o a termine e le accettazioni parziali dell’eredità.

L’accettazione tacita

L’accettazione si definisce tacita quando, in mancanza di un atto formale, il chiamato all’eredità compia uno o più atti che presuppongono la sua volontà di accettare: si tratta di fattispecie, come ad esempio la vendita di un bene ereditario, che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l’eredità.

Il legislatore disciplina dei casi tipici di accettazione tacita, individuandoli nella donazione, nella vendita e nella cessione dei diritti di successione.

Casi particolari di accettazione tacita

Vi sono alcuni casi particolari di accettazione tacita, ovvero la rinunzia che importa accettazione: l’art. 478 dispone infatti che, nel caso in cui l’erede rinunzi ai suoi diritti ereditari dietro corrispettivo, egli sta materialmente disponendo di un suo diritto ereditario (lo sta, di fatto, alienando) quindi è come se lo avesse accettato.

Termini per l’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità (espressa o tacita) può essere validamente effettuata dai chiamati alla successione nel termine di 10 anni dal momento dell’apertura della successione, ai sensi dell’art. 480 c.c.. Gli effetti dell’accettazione, in qualsiasi momento venga effettuata, retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione: il legislatore ha così previsto una fictio iuris secondo la quale l’erede si considera tale come se avesse accettato dal momento del decesso.

Nullità dell’accettazione parziale

L’eredità è considerata un’universalità di diritto, essendo qualificata come un fascio unitario di diritti e, pertanto, non può essere separata mediante accettazione parziale dell’eredità.

L’accettazione (sia essa espressa o tacita) parziale, sottoposta a termine o a condizione, è nulla.

L’accettazione con beneficio d’inventario

Secondo l’articolo 490 del Codice Civile l’accettazione con beneficio d’inventario è un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.

Quando è obbligatoria

La legge prevede che l’accettazione con beneficio d’inventario sia obbligatoria in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice Civile. Tali soggetti sono i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono invece obbligate al beneficio d’inventario le società commerciali.

Il fatto che questo tipo di accettazione sia obbligatoria non significa però che essa sia automatica: occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché l’accettazione sia valida. Quindi per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori a compiere l’atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare; gli inabilitati e i minori emancipati, che giuridicamente hanno una limitata capacità di agire, possono usufruire del beneficio d’inventario con il consenso dei curatori e del giudice tutelare.

Per tutti gli altri soggetti tale tipo di accettazione è facoltativa.

Effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione con il beneficio d’inventario comporta che si ereditino tutti i crediti e i debiti del defunto e che si possa riscuotere tutti i crediti, tuttavia non si è tenuti a pagare debiti o a soddisfare legati che vadano oltre il valore del patrimonio ricevuto.

In questo modo si evita di ricevere un’eredità dannosa e i debiti vengono estinti solo con l’utilizzo del patrimonio del de cuius e non anche con quello dell’erede.

Bisogna notare che coloro che vantavano crediti e legati nel confronto del defunto possono agire sul patrimonio prima dell’erede stesso.

Come si fa l’accettazione con beneficio d’inventario

Per accedere all’accettazione beneficiata sono necessari alcuni requisiti fondamentali pena la nullità della stessa e il procedimento da seguire è descritto nell’articolo 490 del Codice Civile.

Innanzitutto è necessario che vi sia una dichiarazione che deve essere presentata al notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione. La dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni che si trova nello stesso Tribunale, nel caso invece che ci si avvalga di un notaio è il professionista che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale.

Entro un mese il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e tale trascrizione consente all’erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.

E’ obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità, ciò può essere fatto prima o dopo l’accettazione.

Accettazione con beneficio d’inventario in pratica

In pratica dunque si deve:

  • fissare un appuntamento con il notaio o il cancelliere
  • presentare il certificato di morte (ci si può anche avvalere dell’autocertificazione in caso di parentela diretta o per il coniuge)
  • certificare la residenza del defunto (certificato di residenza storico)
  • presentare Codice Fiscale e carta d’identità sia dell’erede che del defunto
  • possedere l’autorizzazione del giudice tutelare per i minori, gli inabilitati e gli interdetti

Sono poi necessarie una marca da bollo e la ricevuta di versamento a favore del Tribunale. Qualora ci si rivolga a un notaio sarà lui che si occuperà di tali incombenze.

L’inventario

Prima o dopo aver reso la dichiarazione di accettazione beneficiata l’erede è tenuto alla compilazione dell’inventario. Si tratta di un’operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato e l’inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui ha appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione.

Una volta redatto il documento vi sono quaranta giorni di tempo per l’erede per decidere se accettare o meno, qualora accetti egli diventa in pratica amministratore del patrimonio del defunto e si impegna ad amministrarlo nell’interesse suo e di quello dei creditori e dei legatari.

Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l’erede è libero di disporre di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile per eventuali cifre che non siano state versate.

Se l’erede non è in possesso dei beni del defunto diventa per lui difficoltoso poter redigere un inventario, quindi la legge prevede che abbia dieci anni di tempo per rendere la dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario. Una volta che ha però reso la dichiarazione ha tre mesi di tempo per inventariare il patrimonio, ma può anche richiedere delle proroghe. In ogni caso una volta presentato l’inventario ci sono quaranta giorni di tempo per accettare l’eredità, se omette di farlo perde ogni diritto sull’eredità stessa.

Quando si perde il diritto al beneficio d’inventario

Il diritto di accettare un’eredità con il beneficio di inventario si perde quando si sia provveduto alla vendita di beni facenti parte del patrimonio del de cuius senza autorizzazione o quando si siano rese dichiarazioni infedeli per quel che riguarda la redazione dell’inventario o si siano volutamente omesse alcune voci.

L’accettazione è nulla invece quando si omette di seguire in tutto in parte la procedura prevista dalla legge.

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