Tfr percepito dopo il divorzio: spetta all’ex?

Finalmente, hai divorziato da tua moglie. Dopo tutto quello che ti ha fatto passare, sei libero di riprendere in mano la tua vita ed iniziare un nuovo capitolo. Da qualche giorno, però, la donna reclama, tramite il suo avvocato, anche una parte del tuo trattamento di fine rapporto. Sei incredulo perché non solo le corrispondi ogni mese l’assegno divorzile, ma hai anche saputo, da fonti certe, che convive con il nuovo compagno nella casa di tua proprietà.

In questo articolo faremo il punto della situazione sul Tfr percepito dopo il divorzio: spetta all’ex? Cosa prevede la legge? Devi sapere che quando viene sancita la fine di un matrimonio, l’ex coniuge privo di mezzi economici può chiedere ed ottenere che l’altro gli corrisponda una somma di denaro mensile necessaria per il proprio sostentamento. Ma non è tutto. Il Codice civile gli riconosce, a determinate condizioni, anche una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro alla cessazione del rapporto di lavoro. Lo scopo di tale disposizione si inserisce nell’ottica assistenziale e compensativa del dovere di solidarietà coniugale che non viene meno con la fine del matrimonio.

Se il Tfr viene percepito dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà rivolgersi al tribunale per ottenere quanto gli spetta. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capirne di più sulla questione.

Cos’è il divorzio?

Con la sentenza di divorzio, il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili (in caso di matrimonio concordatario celebrato in chiesa e trascritto nell’apposito registro di Stato civile).

Affinché il matrimonio possa essere sciolto occorrono:

  • l’accertamento della fine della comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
  • la sussistenza di una delle cause previste dalla legge: ad esempio, la separazione legale dei coniugi, una condanna penale definitiva a carico dell’altro coniuge per i reati relativi al contesto familiare (incesto, prostituzione e così via), la non consumazione del matrimonio, la rettificazione del sesso di uno dei coniugi dichiarata con sentenza dal giudice, ecc.

Divorzio: spetta il mantenimento all’ex coniuge?

Come ti ho già anticipato in premessa, con la sentenza di divorzio l’ex coniuge privo di mezzi adeguati può aver diritto a percepire dall’altro una somma di denaro periodica per il proprio sostentamento. Si tratta dell’assegno divorzile, una misura assistenziale che, su accordo delle parti, potrebbe anche essere versata una tantum, cioè in un’unica soluzione.

Troppo spesso, però, si confonde l’assegno divorzile con il mantenimento. In realtà, il primo è stabilito dal giudice con la sentenza che dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; il secondo, invece, spetta in seguito alla separazione personale tra i coniugi. In entrambi i casi, tuttavia, la funzione del contributo economico non è più quella di garantire al coniuge meno abbiente lo stesso tenore di vita del quale godeva durante le nozze, ma è puramente assistenziale e compensativa.

Assegno di divorzio: come si calcola e quando spetta?

Per riconoscere all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio, sono rilevanti:

  • i motivi che hanno sancito la fine del matrimonio, valutando anche eventuali colpe dei coniugi;
  • la durata del matrimonio;
  • il contributo personale ed economico dato dal marito e dalla moglie: la giurisprudenza ha più volte sostenuto che anche la scelta di rimanere a casa per crescere i figli è una forma di contributo al patrimonio personale e, pertanto, bisogna tenerne conto;
  • redditi prodotti da ciascun coniuge: ad esempio, se la moglie ha uno stipendio personale che le consente di vivere non può richiedere l’assegno di divorzio;
  • l’età dell’ex coniuge che richiede il contributo e le ragioni oggettive che non gli consentono di sostenersi da solo.

L’assegno di divorzio, perciò, spetta all’ex coniuge quando:

  • è privo di mezzi adeguati e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento: in altre parole, non deve essere autosufficiente economicamente;
  • non gli viene attribuita la colpa per la fine del matrimonio;
  • non inizia una convivenza con un’altra persona.

Tfr percepito dopo il divorzio: spetta all’ex?

Analizziamo ora una questione spinosa, cioè quando l’ex coniuge pretende, oltre all’assegno divorzile, anche una parte del Trattamento di fine rapporto (Tfr) percepito dall’altro.

La legge, infatti, stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia pronunciata la sentenza di divorzio, ha il diritto di ottenere una parte del Tfr del coniuge, nella misura del 40% dell’indennità totale in riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale diritto, inoltre, è riconosciuto anche nel caso in cui l’indennità in questione matura dopo la sentenza di divorzio.

Naturalmente, tale ulteriore misura non scatta in automatico, ma sussiste a condizione che il richiedente:

  • sia titolare dell’assegno di divorzio: la quota, tuttavia, non spetta se l’ex coniuge ha ricevuto l’assegno in un’unica soluzione;
  • non abbia contratto nuove nozze.

Attenzione però: la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la creazione di un’altra famiglia, anche di fatto, da parte del beneficiario fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e, di conseguenza, il diritto al Tfr. Ma quest’ultimo aspetto lo vedremo a breve.

Il motivo che ha spinto il legislatore a riconoscere all’ex coniuge una quota del Tfr risiede nel contributo economico e personale che ciascuno ha dato, durante gli anni del matrimonio, alla formazione del patrimonio personale dell’altro.

Il Tfr, quindi, può maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio: nel primo caso, il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza; nel secondo caso, invece, il coniuge interessato dovrà presentare apposita domanda in tribunale affinché la sua parte del Tfr sia accertata e riconosciuta.

Anticipazione Tfr: spetta all’ex coniuge?

La legge riconosce al dipendente la possibilità di chiedere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, l’anticipazione del Tfr. Pensa, ad esempio, a chi deve comprare la casa per andare ad abitarci con la famiglia oppure a chi deve sostenere delle spese mediche importanti. Insomma, le ragioni di una simile scelta possono essere diverse.

La domanda che sorge spontanea è: «L’ex coniuge può vantare qualche diritto anche sull’anticipazione del Tfr?». Per rispondere bisogna distinguere due momenti:

  • se la richiesta è presentata dal lavoratore prima del divorzio: l’ex coniuge avrà diritto solo alla quota (quindi, il 40%) calcolata sull’importo percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, detratto l’anticipo;
  • se la richiesta è presentata dopo il divorzio: l’ex coniuge ha diritto al 40% sia sull’anticipo del Tfr che sulla successiva liquidazione finale.

Quando viene meno il diritto al Tfr?

Partiamo da un esempio pratico.

Tizio e Caia hanno divorziato dopo 10 anni di matrimonio. Lui lavora come impiegato alle Poste, mentre lei si occupa dei figli. All’udienza, il giudice ha riconosciuto a Caia un assegno di 700 euro mensili. Dopo circa otto mesi, Tizio scopre che l’ex moglie ha una relazione con un nuovo compagno, il quale, spesso e volentieri, si ferma a dormire a casa sua.

La situazione descritta nell’esempio è, in assoluto, una delle più frequenti. Quante volte, infatti, gli ex mariti si lamentano di non riuscire ad arrivare alla fine del mese perché costretti a mantenere le proprie mogli, le quali intraprendono una convivenza con i nuovi compagni, magari proprio nella casa coniugale? Come comportarsi in questi casi? L’ex coniuge – obbligato a corrispondere all’altro l’assegno di divorzio – può adire il tribunale per chiedere la revoca del contributo economico, dimostrando che il beneficiario convive con un’altra persona.

Qualora il giudice accerti la circostanza sopravvenuta – cioè la convivenza con il nuovo partner e, quindi, la costituzione di una famiglia di fatto – allora modificherà le condizioni stabilite anzitempo in sede di divorzio. Ne consegue la revoca del diritto di percepire l’assegno in questione (con conseguente venir meno anche della quota del Tfr) e dell’assegnazione della casa familiare (se di proprietà dell’altro ex coniuge).

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