Soldi del figlio minore: genitori possono spenderli?

Mia moglie vorrebbe spendere per sè il denaro esistente sul libretto intestato a nostra figlia minorenne. Può farlo? 

Bisogna sottolineare innanzitutto che le somme versate sul libretto intestato a sua figlia costituiscono evidentemente delle donazioni.

Nel momento in cui, cioè, lei e sua moglie effettuate dei versamenti (in contanti o in qualunque altra forma) sul libretto postale intestato a vostra figlia, le state donando quel denaro che, proprio ed anche perché oggetto di una donazione, diventa di proprietà esclusiva di vostra figlia.

Dunque è sua figlia la proprietaria esclusiva del denaro esistente sul libretto a lei intestato.

La legge, peraltro, stabilisce all’articolo 320, 1° comma, del Codice civile che i genitori congiuntamente rappresentano i figli, fino alla maggiore età, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Lei e sua moglie, quindi, siete per legge gli amministratori dei beni di proprietà di vostra figlia, e fra questi beni vi è senz’altro compreso il capitale giacente sul libretto a lei intestato (e di cui, ripeto, vostra figlia è l’esclusiva proprietaria, salva prova contraria).

Sempre la legge (articolo 320, 4° comma, del Codice civile) stabilisce che i capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare (quindi la giacenza sul libretto non può essere riscossa senza che sia chiesta l’autorizzazione per farlo al giudice tutelare) ed inoltre l’articolo 320, 3° comma, del Codice civile impedisce ai genitori di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (ed il prelievo dell’intera somma giacente sul libretto è atto che supera l’ordinaria amministrazione) se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

Gli atti che dovessero essere posti in essere in violazione delle norme appena indicate (cioè, ad esempio, la riscossione integrale del capitale giacente sul libretto senza autorizzazione del giudice tutelare) sono annullabili su ricorso del figlio o dell’altro genitore (entro cinque anni dal giorno del compimento dell’atto).

Occorre tener conto che è anche possibile, nel caso di patrimonio del minore male amministrato, che  il tribunale intervenga stabilendo le condizioni a cui i genitori dovranno attenersi nell’amministrare i beni dei figli o addirittura rimuovendo entrambi o uno solo dei genitori dall’amministrazione dei beni (così stabilisce l’articolo 334 del Codice civile).

E, pertanto, riassumendo: sua moglie non può riscuotere, prelevandola integralmente, la somma di denaro giacente sul libretto intestato a vostra figlia: potrebbe farlo solo se autorizzata dal giudice tutelare (e sempre che il giudice ravvisasse in questo atto una necessità o utilità evidente per vostra figlia).

Se dovesse comunque riscuotere l’intera somma (cosa che comunque probabilmente anche l’ufficio postale si rifiuterà di consentire), questo atto sarà annullabile (previo ricorso al tribunale come detto in precedenza).

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