Tu e tuo marito vi siete separati. È stata una scelta difficile, ma necessaria per il bene dei vostri due bambini. Il giudice ha disposto l’affidamento condiviso dei figli e ti ha assegnato l’appartamento di proprietà di tuo marito. Ma in caso di separazione chi paga le spese della casa? Devi sapere che quando una coppia si separa, in presenza di minori il giudice assegna la casa coniugale al genitore collocatario, cioè a quello che vive con i figli, anche se non è proprietario dell’immobile. Tuttavia, non vengono chiarite quali spese sono a carico dell’assegnatario e quali, invece, spettano al proprietario. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in questo articolo.
Separazione: cos’è e come si fa?
Prima di addentrarci nell’argomento, cerchiamo di chiarire qualche punto.
Innanzitutto, va detto che la separazione è un rimedio temporaneo alla crisi coniugale, durante la quale si è ancora marito e moglie, pur essendo autorizzati dal giudice a vivere in due abitazioni differenti. In questa fase permangono alcuni doveri matrimoniali, come ad esempio quello di prestare assistenza al coniuge in difficoltà oppure quello di mantenere, educare ed istruire i figli.
Per separarsi, la coppia può scegliere la strada:
- consensuale: se vi è un accordo sulle condizioni di separazione (cioè sull’affidamento dei figli, sul mantenimento, sulla divisione delle spese straordinarie, ecc.). In tal caso è possibile depositare un ricorso congiunto in tribunale (che poi verrà omologato dal giudice). In alternativa, le parti possono scegliere la negoziazione assistita da un avvocato oppure effettuare una dichiarazione dinanzi all’ufficiale dello Stato civile;
- giudiziale: a cui si ricorre quando i coniugi non riescono a raggiungere un’intesa. Pertanto, ciascuno può depositare un ricorso in tribunale quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile o arreca un grave pregiudizio alla prole. Si tratta, tuttavia, di un procedimento molto più lungo e costoso (anche se in qualsiasi momento può trasformarsi in consensuale).
Separazione: quali sono le conseguenze?
Con la pronuncia della separazione personale, per i coniugi si verificano i seguenti effetti:
- cessazione dell’obbligo di coabitazione e di fedeltà;
- chi è economicamente più debole ha diritto a ricevere dall’altro il mantenimento, solitamente tramite un assegno mensile;
- permane il dovere di mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente i figli;
- fino al divorzio non vengono meno i diritti successori di un coniuge nei confronti dell’altro, a meno che non sia intervenuta una pronuncia di addebito (ossia l’attribuzione della colpa per la fine del matrimonio);
- in caso di morte del coniuge, il superstite ha diritto a percepire la pensione di reversibilità e il trattamento di fine rapporto (Tfr);
- si scioglie la comunione legale se è stata scelta come regime patrimoniale della famiglia;
- la moglie perde l’uso del cognome del marito, a meno che non sia autorizzata dal tribunale.
Separazione: a chi spetta la casa coniugale?
Tra gli aspetti da disciplinare durante la separazione c’è anche l’assegnazione della casa coniugale, intesa come un vero e proprio centro di aggregazione della famiglia. Per tale ragione, in presenza di figli minori, il giudice assegna l’immobile al genitore che convive con i figli (il cosiddetto coniuge collocatario). La ragione di una simile decisione è abbastanza intuitiva: si vuole evitare che i bambini subiscano ulteriori traumi oltre la separazione dei genitori. Lasciare la casa dove hanno sempre vissuto e trasferirsi altrove è uno di questi.
Il coniuge al quale è assegnata la casa familiare, non essendone il proprietario, ha solo un diritto di godimento dell’immobile che perdura fino a quando i figli non raggiungono l’indipendenza economica.
Se, invece, non ci sono figli, allora la casa spetterà al coniuge proprietario oppure, in caso di comproprietà, le parti potrebbero decidere di comune accordo di vendere l’immobile e dividere il ricavato al 50%.
Separazione: chi paga le spese della casa?
Il coniuge a cui è stata assegnata la casa coniugale deve contribuire alle spese connesse all’utilizzo dell’immobile.
Per quanto riguarda l’Imu (imposta municipale sugli immobili), questa è a carico dell’assegnatario. Va precisato, però, che dal 2014 tale tassa non è più dovuta sull’abitazione principale (a meno che non sia qualificata come immobile di lusso).
La Tasi (cioè l’imposta sui servizi indivisibili) va ripartita tra proprietario e assegnatario. Tuttavia, in base ad una recente circolare del Mef del 2020, quest’altra tassa è stata accorpata all’Imu e quindi non va pagata.
La Tari (la tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti) è a carico dell’assegnatario dell’immobile, il quale deve anche sostenere le spese condominiali ordinarie (ad esempio la pulizia delle scale dello stabile) e quelle relative alle utenze e alla manutenzione (sempre ordinaria).
Infine, restano di competenza esclusiva del proprietario dell’immobile le spese condominiali straordinarie (tipo il rifacimento della facciata esterna del palazzo) e quelle relative alla manutenzione straordinaria (come, ad esempio, la riparazione dell’impianto di riscaldamento).
Separazione: l’assegnazione della casa può essere revocata?
Una volta disposta l’assegnazione della casa coniugale, il provvedimento può essere sempre revocato quando:
- l’assegnatario non abita più nell’immobile, convive con un’altra persona oppure contrae un altro matrimonio;
- i figli raggiungono la maggiore età e l’autosufficienza economica;
- muore il coniuge assegnatario.
Se si verifica uno dei suddetti casi, il proprietario della casa può chiedere la modifica delle condizioni di separazione allo stesso tribunale, il quale poi decide in base all’interesse superiore dei figli minori (se presenti).
Qualora il coniuge non intenda andar via da casa dopo la revoca, sarà necessario notificargli un atto di precetto per rilascio dell’immobile.