Sei nonno e vorresti vedere più spesso tuo nipote e coltivare un rapporto con lui ma non riesci a farlo perchè i suoi genitori ti ostacolano? Vuoi sapere cosa prevede la normativa nel caso in cui il genitore impedisce al nonno di vedere i nipoti? In questo articolo ti illustrerò come si è evoluta la normativa nel corso del tempo e quale tutela è prevista oggi per questi casi.
Il genitore non può impedire al nonno di frequentare il nipote ma spetta al giudice decidere cosa è meglio per l’interesse del bambino. La tutela del rapporto significativo tra ascendenti e nipoti è riconosciuta in Italia e all’estero. Vediamo come.
Il diritto dei nonni a vedere i nipoti: caratteri generali
La legge italiana riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora il genitore o altra persona impedisca l’esercizio di tale diritto, i nonni possono ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei nell’ esclusivo interesse del minore. Il diritto ai rapporti significativi con i minori non è però assoluto e incondizionato. Esso può essere esercitato solo se il giudice accerta che al minore faccia bene la frequentazione dei nonni. Difatti la legge pone al centro della tutela l’interesse del minore ad una crescita personale sana ed equilibrata, lontano da possibili conflitti e relazioni pregiudizievoli.
La soluzione presuppone allora il compimento da parte del giudice di vere e proprie indagini sulla famiglia e, necessariamente, l’ascolto dei minori affinché possano emergere la loro volontà e le loro esigenze.
Tale principio vale anche negli altri Paesi, come espressamente riconosciuto da una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Quest’ultima ha equiparato il ruolo dei nonni a quello dei genitori, prevedendo l’obbligo di ciascuno Stato di favorire la conciliazione tra nonni e nipoti minorenni, sempre avuto riguardo all’ interesse di questi ultimi. Il rapporto nonni-nipoti è infatti tra i legami familiari tutelati dalla Carta europea dei diritti dell’uomo .
Dunque, i nonni possono sempre rivolgersi al giudice nazionale per esprimere le loro esigenze di tutela e ottenere eventualmente il riconoscimento del diritto di visita e l’obbligo del genitore a consentirne l’attuazione.
Va tuttavia precisato che il riconoscimento del diritto dei nonni deve conciliarsi con la tutela del minore. Se quest’ultimo si trova all’estero, l’esercizio pratico del diritto di visita è molto complesso e devono intervenire le autorità interne dei singoli Stati.
Il giudice non potrà infatti obbligare il minore a rientrare in Italia visto che ciò potrebbe comunque destabilizzarlo; né in ogni caso può imporgli di vedere i nonni. La questione è molto delicata ed è pertanto opportuno rivolgersi al Tribunale per ottenere una soluzione ottimale che tuteli da un lato il diritto dei nonni e dall’altro il benessere dei nipoti.
Se i genitori non fanno vedere i figli ai nonni
Entriamo ora più nello specifico e cerchiamo di capire che fare se il genitore impedisce al nonno di vedere i nipoti.
Il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti è oggetto della normativa italiana e di quella europea; è prevista infatti dal legislatore una tutela per i casi in cui il genitore impedisce al nonno di vedere i nipoti ma sempre a condizione che ciò non pregiudichi l’interesse dei bambini che è considerato un interesse superiore rispetto a quello dei nonni.
Innanzitutto devi sapere che nel corso degli anni tale materia ha subito una rilevante evoluzione soprattutto grazie agli interventi che sono stati fatti dal legislatore e dalle importanti decisioni della giurisprudenza. Il principio fondamentale al quale fare riferimento è quello che il genitore non può impedire al nonno di frequentare il nipote ed inoltre occorre cinsiderare che la questione si pone principalmente per i nipoti minorenni in quanto quelli già maggiorenni hanno facoltà di poter decidere in maniera autonoma come e quando frequentare i propri nonni.
Se la regola generale nelle famiglie è quella che i nonni e i nipoti abbano rapporti normali e possano vedersi senza problemi, si possono verificare quelle situazioni di conflitto, come ad esempio nel caso sempre più frequente del logorio dei rapporti familiari a causa della separazione di due coniugi, per cui ne deriva che il genitore o altra persona impedisca al nonno di poter avere un rapporto con il nipote minorenne. La legge esclude che i nonni possano intervenire nei procedimenti che riguardano la separazione o il divorzio dei genitori dei loro nipoti in quanto non vengono considerati come parti in causa.
Vediamo quindi come può un nonno riuscire ad ottenere il diritto di poter frequentare il nipote.
Il legislatore è intervenuto per disciplinare tale situazione e, di conseguenza, la legge italiana riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti.
Infatti già dal 2013, con un decreto legislativo è stato sancito espressamente il diritto dei nonni e degli altri ascendenti di avere rapporti con i nipoti. Il medesimo principio viene riconfermato anche nel codice civile , in particolare in un articolo dove si stabilisce che i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e colui al quale viene impedito tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del bambino affinchè vengano adottati i provvedimenti idonei nell’esclusivo interesse del minore.
La competenza a decidere sulle controversie che riguardano il diritto di visita dei nonni che non possono vedere i loro nipoti è affidata al Tribunale per i Minorenni, così come previsto nel codice civile. Questo diritto da parte dei nonni non è però assoluto e incondizionato in quanto il diritto che si ritiene prevalente è sempre e solo quello del minore e, di conseguenza, può essere esercitato solo se il giudice accerta che al minore faccia bene la frequentazione dei nonni; la legge pone al centro della tutela l’interesse del minore ad una crescita personale sana ed equilibrata, lontano da possibili conflitti e relazioni pregiudizievoli a tal punto che, se il rapporto tra nonno e nipote risulta pregiudizievole per il bambino, il genitore può opporsi legittimamente e non acconsentire alla frequentazione.
La soluzione presuppone allora il compimento da parte del giudice di vere e proprie indagini sulla famiglia e, necessariamente, l’ascolto dei minori affinché possano emergere la loro volontà e le loro esigenze. A seguito infatti dell’instaurarsi della controversia riguardante il diritto dei nonni a poter far visita ai loro nipote , il Tribunale per i Minorenni provvede in camera di consiglio, dopo aver assunto le informazioni e sentito il Pubblico ministero. Se si tratta di un caso in cui il minore ha già compiuto l’età di 12 anni il giudice può disporne l’ascolto, così come il giudice può disporre di sentire il genitore che impedisce il rapporto tra i nonni e nipote.
Dunque, i nonni possono sempre rivolgersi al giudice del luogo di residenza in Italia per esprimere le loro esigenze di tutela e ottenere eventualmente il riconoscimento del diritto di visita e l’obbligo del genitore a consentirne l’attuazione.
Tale principio vale anche negli altri Paesi, come espressamente riconosciuto da una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Quest’ultima ha equiparato il ruolo dei nonni a quello dei genitori, prevedendo l’obbligo di ciascuno Stato di favorire la conciliazione tra nonni e nipoti minorenni, sempre avuto riguardo all’interesse di questi ultimi. Il rapporto nonni-nipoti è infatti tra i legami familiari tutelati dalla Carta europea dei diritti dell’uomo.
Va tuttavia precisato che anche in questi casi il riconoscimento del diritto dei nonni deve conciliarsi con la tutela del minore. Se quest’ultimo si trova all’estero, l’esercizio pratico del diritto di visita è molto complesso e devono intervenire le autorità interne dei singoli Stati.
Il giudice non potrà infatti obbligare il minore a rientrare in Italia visto che ciò potrebbe comunque destabilizzarlo; né in ogni caso può imporgli di vedere i nonni.
La questione è molto delicata ed è pertanto opportuno rivolgersi al Tribunale per ottenere una soluzione ottimale che tuteli da un lato il diritto dei nonni e dall’altro il benessere dei nipoti.
Di recente è intervenuta su tale problematica anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che in una sentenza del 2018 ha ribadito la sussistenza del diritto di visita dei nonni nei confronti del nipote; i giudici europei si sono espressi su una questione pregiudiziale che era stata sollevata da una nonna per chiarire se la nozione di “diritto di visita” utilizzata nel Regolamento (CE) n. 2201/2003 dovesse o meno essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da parte dei genitori, ma anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori, quali i nonni e sono giunti alla decisione che i nonni sono anche loro titolari del diritto di visita nei confronti dei loro nipoti in quanto nessuna disposizione deve restringere il numero delle persone possibili titolari di un diritto di visita, pur tenendo sempre in considerazione il superiore interesse del minore e che quindi, in caso di conflitti con il padre o la madre del bambino, sia il giudice della residenza abituale del minore che debba statuire sul diritto di visita.
Negli ultimi anni non sono mancate poi anche delle decisioni dei giudici italiani che hanno dato una interpretazione restrittiva dell’art. 317 bis del codice civile, come ad esempio il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia con il quale il giudice ha stabolito che il diritto dei nonni di poter vedere i nipoti anche quando vi è un conflitto patologico tra i genitori, non è un diritto assoluto in quanto a loro non spetta un diritto di visita vero e proprio che debba avere una regolamentazione con tempi stabiliti e modalità come avviene per i genitori con la separazione o il divorzio, ma in questo caso dovrebbe essere sufficiente che la frequantazione del nonno con il nipote avvenga quando il bambino si trova presso il genitore dove viene collocato.
Infine è molto importante la segnalazione di una decisione presa dalla Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza secondo la quale il diritto dei nonni, azionabile anche in un’aula di tribunale, di poter instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti di minore età previsto dall’art. 317 bis c.c., ed al quale corrisponde il diritto speculare del bambino di crescere in famiglia e mantenere rapporti con i parenti, secondo quanto dispone l’art. 315 bis c.c, non deve essere riconosciuto soltanto a coloro i quali sono legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente come avviene per i nonni ma anche ad ogni altra persona che sia legato da una relazione con uno dei nonni biologici e che, quindi, non abbia un vincolo di sangue con il bambino; potrebbe pertanto trattarsi del coniuge del nonno oppure del convivente di fatto dello stesso; inoltre questa persona deve dimostrare di essere idoneo ad instaurare una stabile relazione affettiva con il minore e dalla quale il bambino ne trae benefici positivi sia per quanto attiene al suo equilibrio psico-fisico che per la sua formazione.