Come procedere con il pignoramento del conto corrente all’epoca del Covid e l’uso delle indagini per il rintraccio dei conti bancari e postali.
Pignoramento conti correnti
I decreti che si stanno susseguendo in questi mesi hanno contribuito a rallentare l’avvio di diverse procedure legali in riferimento al recupero crediti. Ciò non preclude la possibilità di continuare a gestire le diverse istanze tramite verifiche, accertamenti, azioni stragiudiziali, organizzando al meglio la ripresa delle attività nei tribunali.
In tema di pignoramenti, il conto corrente rimane uno dei beni che lascia più margini d’azione in caso di insoluti, anche dopo gli ultimi aggiornamenti legislativi. Approfondiremo di seguito gli strumenti di indagini patrimoniali e di rintraccio a supporto delle azioni di recupero crediti, disponibili a condizioni agevolate per i Legali nella Convenzione Cassa Forense.
Pignoramento dei conti bancari: possibili anche con il Decreto Agosto
Con l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia 18/2020 (Legge 27/2020), dopo l’8 marzo è stato introdotto il divieto di notificare cartelle di pagamento, atti di pignoramento e misure cautelari, con estensione della sospensione fino al 31 agosto 2020 e il concomitante stop dell’attività giudiziaria connessa. Il Decreto Rilancio 34/2020 (convertito in Legge 77/2020) ha poi confermato i blocchi in tema di pignoramenti, aventi per oggetto le somme a titolo di stipendio, pensione o altre indennità.
Il più recente Decreto Agosto ha prorogato i termini della sospensione dei pignoramenti, fino al 15 ottobre, per le cartelle inviate ai debitori da Agenzia delle Entrate Riscossioni. Gli altri pignoramenti presso terzi, dunque, possono proseguire il loro iter, purché avviato prima dell’entrata in vigore del DL 18/2020.
L’uso delle indagini per il rintraccio dei conti bancari e postali
Il conto corrente è uno dei beni maggiormente aggredibili nei pignoramenti presso terzi, quando all’esecutato non corrispondano altri mobili o immobili direttamente disponibili. Considerata la volatilità dei conti bancari, la tempestività della loro identificazione è uno dei fattori fondamentali per l’esito positivo del procedimento esecutivo.
Escludendo la procedura di accesso ai dati dell’anagrafe tributaria tramite Agenzia delle Entrate, che presenta tempistiche lunghe e scarso aggiornamento dei riferimenti, lo strumento più utile a ottimizzare l’iter di recupero del credito è il rintraccio conti correnti.
Le indagini patrimoniali svolte da società specializzate consentono di individuare i codici ABI e CAB di uno o più conti del debitore. In questo modo, è possibile risalire alla località dell’istituto bancario e alla filiale presso cui sono registrati gli importi da esecutare: un elemento indispensabile per procede all’invio dell’atto di pignoramento. Inoltre, ove possibile, vengono reperite delle referenze relative all’effettiva movimentazione o eventuale inattività del conto da pignorare.
L’indagine di rintraccio può attuarsi entro una territorialità definita, in base ai dati anagrafici del debitore in possesso del creditore o del legale, oppure estendere l’area geografica di interesse anche a livello nazionale.
Espropriazione conto corrente: cosa si può pignorare
Il pignoramento del conto bancario o postale si esegue entro alcuni limiti, anche in base alla tipologia di conto. Per un conto cointestato si può procedere al pignoramento nella misura massima del 50% della somma depositata, pur se la somma non dovesse soddisfare totalmente il debito contratto.
Inoltre, quando le somme depositate derivano esclusivamente da rapporto di lavoro, anche il pignoramento dello stipendio su conto corrente è regolamentato. Se il denaro è depositato prima del pignoramento, può essere espropriata solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (€ 459,83 per il 2020). Qualora il versamento delle somme sia avvenuto dopo l’atto di pignoramento, si può procedere al cosiddetto pignoramento del quinto, per massimo un quinto degli importi a titolo di stipendio. Le stesse limitazioni si applicano anche per pignoramento del TFR o pensione.
Nel caso di un conto “in rosso” o vuoto, i versamenti utili a diminuire o azzerare l’ammontare scoperto non sono pignorabili (come stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 6393/2015). Rimangono comunque aggredibili gli eventuali depositi successivi alla riattivazione del conto.
Iter giudiziario per l’espropriazione del conto bancario o postale
Si procede al pignoramento del conto corrente, entro limiti e casi descritti, recapitando al debitore:
· il titolo esecutivo, come la sentenza del giudice, il decreto ingiuntivo o la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni;
· l’atto di precetto, con termine di pagamento a 10 giorni dalla sua ricezione e che ha efficacia fino a 90 giorni;
· l’atto di pignoramento vero e proprio, una copia del quale va inviata anche all’istituto di credito o filiale che detiene il conto corrente. La Banca procederà al blocco conto corrente per pignoramento e l’intestatario debitore non potrà prelevare le somme inserite nel titolo esecutivo.