Offese sui social: è sempre diffamazione?
Diffamazione con un post su Facebook o un commento su internet: la critica online è più ampia.
Le offese su internet integrano il reato di diffamazione aggravata. “Aggravata” per via della maggiore potenzialità diffusiva che ha il web. Attraverso social network, blog, forum e altri canali online, le parole possono raggiungere un numero potenzialmente illimitato di persone in modo rapido e semplice. Questo aumenta esponenzialmente la portata dell’offesa alla reputazione della vittima, rispetto alla diffamazione tradizionale che avviene in un contesto più ristretto. Senonché, le offese sui social non integrano sempre la diffamazione. Se è vero che, quando c’è lo schermo di un computer, le persone si abbandonano più facilmente a dialettiche aggressive e volgari, dall’altro lato proprio questo mutato costume fa sì che, quando si valuta una frase scritta su un social, bisogna tenere in considerazione appunto il contesto in cui essa viene espressa.
Questa non vuole essere una giustificazione ma un invito alla prudenza: prima di presentare una querela per offese sui social bisogna valutare il grado di gravità della condotta. E a ribadirlo è stata più volte la Cassazione.
È molto interessante, sul tema della diffamazione via social, la sentenza n. 33994/2024 con cui la Suprema Corte ha raccomandato ai giudici di non essere troppo severi nel giudicare le condotte più veniali. Vediamo quali sono state le parole usate in questo precedente.
Quando le offese sui social network non sono reato
Bisogna considerare, scrivono i giudici nella pronuncia citata, che il successo dei social network ha ridotto la sensibilità collettiva nei confronti di condotte che, un tempo, generavano scandalo e indignazione. Pertanto «deve ritenersi acquisita una maggiore tolleranza verso un lessico grossolano» per non dire aggressivo, critico e a volte anche volgare.
Esprimere un giudizio o narrare un fatto che può ritenersi vero o dimostrabile non salva dall’accusa di diffamazione se lo si fa in modo tanto forte da offendere l’altrui reputazione. Bisogna rispettare anche la “continenza” della forma espositiva, ossia la moderazione. E, al fine di valutare il rispetto di quest’ultimo parametro, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio-temporale e dialettico nel quale sono state proferite. In altri termini il giudice deve verificare se i toni utilizzati dall’utente del social, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere.
Pertanto, conclude la Cassazione, il reato di diffamazione via social non sussiste laddove si opera una dovuta e corretta contestualizzazione della vicenda offensiva, calando cioè le espressioni adoperate nel contesto dell’epoca attuale, largamente connotato dalla comunicazione mediante i social network, che ha ulteriormente accelerato il processo di progressiva “secolarizzazione” della sensibilità collettiva.
Esempi di frasi che sono diffamazione sui social
Vediamo alcuni esempi di diffamazione online via social per chiarire la distinzione. Ecco alcune espressioni che potrebbero integrare il reato:
- accuse infondate: “Tizio è un ladro, mi ha rubato dei soldi!” (senza prove a supporto);
- insulti di natura professionale: “Caio è un idiota, un incapace, non sa fare nulla, è raccomandato!”;
- attribuzione di fatti falsi o non verificati: “Sempronia è una prostituta, l’ho vista con diversi uomini!”;
- attribuzione di fatti veri ma diffamatori per la coscienza popolare: “Mevio tradisce la moglie con Caia”;
- espressioni denigratorie: “Mevio è un fallito, la sua azienda è sull’orlo del fallimento” (senza basi concrete);
- diffusione di notizie private lesive: “Ho scoperto che Giulia ha una malattia contagiosa, state alla larga!”; “Luca non paga i suoi debiti: non concludete accordi con lui”.
Ecco invece alcune espressioni che generalmente non integrano il reato di diffamazione:
- critiche fondate su fatti veri e giudizi personali ma espressi in modo pertinente e moderato: “Il ristorante di Tizio è pessimo, il cibo era freddo e il servizio scadente” (se l’esperienza è realmente accaduta);
- opinioni personali: “Non mi piace il modo di vestire di Caia, lo trovo volgare”;
- satira e parodia: contenuti umoristici o ironici, purché non si traducano in attacchi personali gratuiti o accuse infondate. Ad esempio: “Come fa Ludovica a fare l’attrice con quel corpo che si ritrova?”;
- diritto di cronaca: divulgazione di notizie di interesse pubblico, purché veritiere e riportate in modo corretto e imparziale;
- diritto di critica: esprimere un giudizio negativo su un’opera, un servizio o un comportamento, purché basato su elementi concreti e non si traduca in un attacco personale.
Elementi da considerare per valutare se un’espressione è diffamatoria
Per poter valutare se un atto integra la diffamazione o meno il giudice valuta una serie di circostanze:
- il contesto in cui la frase viene proferita. Come detto, sui social è normale attendersi un linguaggio più forte;
- lo stato di provocazione: il codice penale scrimina la diffamazione quando determinata da un comportamento illecito della stessa vittima;
- la veridicità dei fatti: se l’espressione si basa su fatti veri e dimostrabili, è meno probabile che sia considerata diffamatoria o quantomeno il risarcimento sarà inferiore;
- contenuto offensivo: l’espressione deve essere oggettivamente lesiva della reputazione della persona, non basta una semplice critica o un’opinione negativa.