Mantenimento: quanto conta la convivenza sull’assegno di divorzio?

Per le Sezioni Unite della Cassazione, nel calcolo dell’assegno, bisogna considerare il sacrificio all’attività lavorativa sofferto dal coniuge ma tenendo in considerazione anche il periodo di convivenza prematrimoniale.

Nel momento in cui quantifica l’assegno di divorzio, il giudice prende in considerazione, tra i vari elementi, anche la durata del matrimonio.

Ma cosa succede se una coppia si lascia dopo poco tempo dalle nozze quando già, tuttavia, aveva convissuto a lungo in epoca anteriore? Quanto incide il sacrificio operato da uno dei due partner, durante la fase prematrimoniale, alle proprie ambizioni lavorative per dedicarsi – d’accordo con l’ex – alla casa e al figlio?

Queste domande trovano risposta in una interessantissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione. La Corte, nel proseguire il proprio percorso di riforma al mantenimento, ha risposto alla seguente domanda: quanto conta la convivenza sull’assegno di divorzio? Cercheremo, qui di seguito, di offrire una spiegazione pratica, sintetica e agevole.

Come si calcola l’assegno di mantenimento?

Sinteticamente, l’assegno di mantenimento – quello cioè che scatta subito dopo la separazione – spetta solo a patto che vi sia una sproporzione tra i redditi dei due ex coniugi. Il giudice tende a livellare questa disparità e a garantire, a quello meno benestante, lo stesso tenore di vita che aveva durante la precedente unione. In buona sostanza, la somma dei due redditi viene divisa per due al netto delle spese che gli ormai ex coniugi dovranno sostenere.

Quando spetta l’assegno divorzile?

Completamente diversa è la situazione quando, dalla separazione, si passa al divorzio. L’assegno di mantenimento viene sostituito dall’assegno di divorzio.

Qui cambiano siano i presupposti per il riconoscimento del contributo mensile, sia i criteri di quantificazione. Se infatti l’assegno di mantenimento viene garantito quasi in via automatica (previa verifica della differenza di capacità economica tra i due), quello di divorzio invece è soggetto a una serie di condizioni.

Quanto ai presupposti, l’assegno divorzile spetta solo se sussistono le seguenti condizioni:

  • il divario economico tra i due coniugi;
  • tale divario economico non deve essere conseguenza di una scelta volontaria (ad esempio la volontà di non lavorare) o comunque di un atteggiamento colpevole del richiedente;
  • il coniuge più povero non deve essere in grado di mantenersi da solo (se lo fosse – si pensi al reddito di una professoressa della scuola pubblica – non avrebbe diritto a nulla, anche in caso di forte disparità reddituale rispetto all’ex).

Sicché non spetta il mantenimento all’ex moglie ancora giovane o comunque inserita nel mondo del lavoro che, seppur in salute e pienamente abile al lavoro, è disoccupata perché non si attiva nella ricerca di una propria indipendenza.

Quanto invece alla quantificazione dell’assegno divorzile, il giudice deve prendere in considerazione ogni fonte di ricchezza o reddito dei due coniugi, nonché le spese che quello onerato dal pagamento andrà a sostenere. A incidere è anche l’eventuale assegnazione della casa al genitore collocatario dei figli.

Una cosa però è certa: l’entità dell’assegno divorzile – a differenza di quello di mantenimento – non mira a ripristinare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio ma solo l’autosufficienza economica, ossia il necessario per una vita dignitosa in rapporto al contesto sociale in cui si vive.

C’è una sola eccezione a tale regola: quella del coniuge che, durante il matrimonioha sacrificato la propria carriera lavorativa per dedicarsi alla famiglia (anche solo part-time): in questo caso l’entità dell’assegno deve essere proporzionata alla ricchezza che l’ex ha potuto conseguire proprio grazie a tale sacrificio consentendogli di dedicarsi alla propria attività.

Questo principio era stato sancito da un’importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2018.

Quanto conta la convivenza anteriore al matrimonio?

Qui interviene il nuovo chiarimento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 35385/2023): nel decidere l’ammontare dell’assegno di divorzio il giudice deve tenere in considerazione anche il periodo di convivenza prematrimoniale. Va quindi valorizzato anche il contributo dato dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune durante la fase della convivenza more uxorio ossia quella convivenza stabile e duratura caratterizzata dalla realizzazione di un progetto di vita comune.

La Cassazione sottolinea che la legge sul divorzio del 1970 non poteva far riferimento a questo parametro poiché la convivenza di fatto, all’epoca, non era stata ancora regolata dalla legge. Oggi invece è un fenomeno diffusissimo che fonda numerose famiglie di fatto.

In un periodo in cui «la convivenza prematrimoniale – si legge nella sentenza – è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali».

Dunque, nel considerare il contributo dato dai coniugi durante l’unione con la rinuncia (totale o parziale) al lavoro in nome della famiglia bisogna tenere conto anche del periodo di convivenza prima delle nozze.

Le Sezioni unite chiariscono che «convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto».

La conclusione – raggiunta anche in relazione al caso esaminato nel quale la convivenza era durata sette anni con la nascita di un figlio e la rinuncia al lavoro da parte della ricorrente – è che non si può escludere dall’assegno la convivenza, se ha «consolidato una divisione dei ruoli domestici capace di creare “scompensi” destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire». Per la Cassazione «proprio la scelta della coppia di dare stabilità ulteriore all’unione di fatto attraverso il matrimonio, che rappresenta il fatto generatore della disciplina dell’assegno divorzile, vale a “colorare” e a rendere giuridicamente rilevante qual modello di vita, la convivenza di fatto o more uxorio, adottato nel passato, nel periodo precedente il matrimonio».

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