Sei separato da tua moglie da diversi anni; con la sentenza di separazione il giudice ha previsto l’obbligo di corrispondere una somma di denaro a titolo di mantenimento nei confronti dei tuoi figli. Dopo qualche anno uno dei due ha terminato gli studi universitari ed ha trovato un lavoro stabile presso un’azienda. A questo punto ti domandi: quanto dura il mantenimento dei figli maggiorenni?
Il nostro sistema prevede che l’obbligo al mantenimento dei figli perduri oltre la maggiore età qualora costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né si siano ancora svincolati dall’habitat domestico.
Prefissare un termine di durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non è pertanto possibile.
In generale, l’obbligo cessa quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica o costruisce una nuova famiglia autosufficiente.
L’obbligo termina anche quando, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, il maggiorenne non ha saputo o non ha voluto – per sua scelta o per sua colpa (per es. trascuratezza) – raggiungere l’autonomia economica dai genitori. La Corte di Cassazione ha chiarito al riguardo che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest’ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Il giudice, nel disporre l’assegno di mantenimento, deve valutare la diligenza del figlio nella ricerca di un’occupazione al termine degli studi. Pertanto il tribunale può estinguere il diritto alla corresponsione dell’assegno qualora la condizione di non autosufficienza economica del giovane sia dipesa da una sua inerzia o rifiuto ingiustificato. La Corte di Cassazione ha affermato che è possibile revocare l’assegno di mantenimento nei casi in cui, posto nelle condizioni di ottenere l’indipendenza economica, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte oppure abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento. (Cassazione civile, sent. n. 1585 del 2014).
Che succede in caso di separazione tra i coniugi?
Al raggiungimento della maggiore età del figlio, il coniuge onerato del mantenimento (in caso di separazione tra i coniugi) non può autonomamente provvedere ad autoridursi o eliminare del tutto il contributo che versa al figlio; al contrario, egli deve instaurare un giudizio davanti al giudice, volto ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Infatti il solo raggiungimento della maggiore età del figlio o la sua acquisita autosufficienza economica non liberano, in automatico, il genitore onerato dal versargli il mantenimento; perché ciò avvenga è necessario un provvedimento del giudice.
L’assegno di mantenimento non è più dovuto qualora il figlio maggiorenne abbia iniziato con carattere di stabilità un’attività lavorativa conforme alla professionalità acquisita.
Se il figlio perde la propria indipendenza economica ha nuovamente diritto di essere mantenuto dai genitori?
Se il figlio ha trovato un impiego stabile che lo ha reso economicamente autosufficiente, ma poi lo perde, non risorge l’obbligo di mantenimento per i genitori; l’obbligo infatti si è estinto definitivamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio. Il figlio disoccupato non può quindi reclamare l’assegno di mantenimento; ma, se ne ricorrono i presupposti, può chiedere la corresponsione degli alimenti. L’obbligo alimentare è diverso da quello di mantenimento, in quanto può ricorrere in capo al genitore anche quando sia cessato il secondo. Occorre, però, che vi sia un vero stato di bisogno del figlio che obbliga i genitori a fornirgli quanto necessario per vivere.
L’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio si sposa?
La Corte di Cassazione ha affermato che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che prenda in considerazione una serie diversa di parametri, che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto.
L’obbligo di mantenimento cessa comunque quando il figlio maggiorenne contrae matrimonio e crea un nuovo nucleo familiare, salvo persista lo stato di bisogno e la necessità di mezzi di sostegno per vivere. La Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse comunque sussistente l’obbligo al mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne nonostante si fosse sposata, poiché sia lei che il neo marito erano ancora studenti, privi di autonomia economica e ancora conviventi con i genitori (Cassazione civile, sent. n. 1830 del 26 gennaio 2011).