Guida in stato di ebbrezza: come rientrare in possesso della patente


Pubblica utilità e messa alla prova sembrano apparentemente entrambi indicati ma il primo, se ben utilizzato, riduce di gran lunga i tempi procedimentali e di recupero della patente.

Tra i dubbi che affollano la mente dei soggetti identificati a seguito della commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, o meglio, dei legali chiamati a fornire il giusto parere, rientra anche quello di indicare la idonea strada da percorrere sia con riguardo al procedimento penale che obbligatoriamente nascerà, sia e soprattutto con riferimento alla possibilità di rientrare in possesso della patente di guida. In questo breve articolo, nel quale sinteticamente tracceremo le sanzioni previste e le opzioni di difesa possibili, ci soffermeremo sui tempi di risoluzione della vicenda chiarendo quindi nella guida in stato di ebbrezza qual è il rimedio più efficace e veloce.

Quali sono le sanzioni previste in caso di guida in stato di ebbrezza?

Senza entrare nel merito specifico delle singole sanzioni previste a seconda del tasso alcolemico rinvenuto nel sangue, atteso che per questo è sufficiente leggere l’elencazione contenuta nell’articolo 186 del codice strada, basti in questa sede segnalare ai fini del discorso che ci occupa che per le ipotesi più gravi ivi enunciate, ossia determinate da un tasso ricompreso tra 0,8 1 1,5 g/l e superiore a 1,5 g/l, sono previste sia la sanzione penale principale, rappresentata dall’arresto e dall’ammenda, sia quella accessoria, costituita dalla sospensione della patente di guida; chiaramente quantificate diversamente in base alla gravità della infrazione commessa.

Qual è la migliore strategia possibile?

Anche da questo punto di vista, l’obiettivo di questo articolo non è quello di esporre le strategie possibili, che per la cronaca sono la messa alla prova, disciplinata dall’articolo 168 bis del codice penale, e i lavori di pubblica utilità, previsti dall’articolo 186, comma 9 bis, del codice della strada, bensì quello di consigliare il piano più utile al fine di tornare in possesso quanto prima della patente di guida.

Detto pertanto, ma solo per inciso, che in caso di sinistro stradale non è possibile accedere ai lavori di pubblica utilità, e quindi è necessario ricorrere alla efficacia dell’istituto della messa alla prova, e che entrambi i metodi sopra richiamati scongiurano la confisca del veicolo in caso di dichiarazione di estinzione del reato, possiamo evidenziare che il ricorso ai lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 186 del codice della strada è di gran lunga la strategia difensiva più appropriata, posto che, in caso di esito positivo del percorso, è previsto il dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente.

Esiste un rimedio per velocizzare i tempi del procedimento volto al recupero della patente?

In procedimenti del genere, nei quali la prova della guida in stato di ebbrezza è cristallizzata in documenti cartacei, rappresentati dall’esito dell’alcoltest, e quindi ben poco può essere contestato in punto di prova, il problema più impellente da risolvere è quello legato alla patente di guida. Detto che la migliore strategia possibile è rappresentata dai lavori di pubblica utilità, si tratta di individuare la strada migliore per accorciare i tempi di svolgimento e rientrarne quindi in possesso.

Una buona soluzione può essere quella di rivolgersi al Pubblico ministero titolare del procedimento penale, a cui si potrà risalire redigendo un’apposita richiesta alla Procura competente (ai sensi dell’articolo 335 c.p.p.), e chiedere allo stesso di emettere quanto prima, tecnicamente può farlo sin da subito atteso che la prova dell’alcoltest è già in suo possesso e l’accusa è semplice da formulare, il decreto penale di condanna (procedimento speciale, alternativo al processo vero e proprio), disciplinato dagli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale.

Una volta emesso il decreto penale di condanna, ossia, se si è lavorato in maniera efficiente, circa un mese dopo l’avvenuto e accertato reato di guida in stato di ebbrezza, l’indagato o il suo difensore potrà chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, depositando contestualmente, altro elemento troppo spesso sottovalutato, la dichiarazione di disponibilità di un ente o di un’associazione e il relativo programma di esecuzione.

Tale adempimento farà risparmiare l’inutile decorso del termine di sessanta giorni utile a presentare il programma dopo aver chiesto di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità.

Non c’è alcun motivo per lascair passare inutilmente tale termine: può e deve essere inoltrato tutto contestualmente.

Copia di questa richiesta avanzata al giudice che ha emesso, con allegati sia la disponibilità dell’ente che il programma di esecuzione va notificato immediatamente al Prefetto, il quale, per effetto di questa “buona iniziativa”, si determinerà ad applicare la sanzione accessoria minima della sospensione della patente di guida, che, nel caso di tasso alcolemico ricompreso tra 0,8 e 1,5 g/l, sarà di sei mesi, mentre, nel caso peggiore, sopra delineato, sarà di un anno.

A questo punto il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna deciderà di sostituire la pena inizialmente irrogata con quella dei lavori di pubblica utilità e il gioco è fatto.

Nel primo degli esempi ora descritti, nel quale la sanzione principale irrogabile sia, ipotizziamo di tre mesi, poi sostituita, decorrerà proprio questo tempo dal momento dell’episodio contestato al completamento dei lavori.

Il buon esito del percorso completerà il quadro, consentendo di chiedere al Prefetto il dimezzamento della pena accessoria, allegando chiaramente la relazione finale dell’ente e la prova dell’avvenuta notifica al giudice, e di rientrare in possesso della patente.

Quindi ricapitolando, in maniera assolutamente pratica, dal momento del fatto e quindi della consegna della patente alle autorità preposte a trattenerla, a quello del recupero della stessa, passeranno dai sei agli otto mesi, nell’arco dei quali verrà dichiarato per di più estinto il reato; nel caso invece della strada ordinaria, diciamo quella cadenzata dai tempi processuali, senza attivarsi prontamente, e quindi senza sollecitare il pm alla emissione del decreto penale, senza avvisare il Prefetto di questo sollecito e di questa iniziativa, senza allegare disponibilità e programma, subendo pertanto i tempi ordinari della giustizia, trascorreranno nella migliore delle ipotesi non meno di trenta mesi.

Ma non è tutto. Sforzandosi ancora di più, si potranno iniziare a svolgere i lavori di pubblica utilità presso un ente accreditato presso il Tribunale competente per territorio, prima di essere a ciò autorizzati, e guadagnare ancora più tempo. Esistono innumerevoli tecniche di anticipazione dei tempi procedimentali. Basta conoscerle e sapersi muovere, scegliendo quelle più appropriate al caso specifico.

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