Mio padre è infermo ed ha un amministratore di sostegno. Quest’ultimo intende impedirmi di usare metà dei soldi di un conto cointestato a me e mio padre su cui affluisce solo la pensione di mio padre. Ha ragione? Come posso sostenermi se non potrò disporre di quel denaro?
Occorre dire innanzitutto che, come ha confermato più volte la Corte di Cassazione (vedasi ordinanza n. 25.684 del 22 settembre 2021 e sentenze n. 77 del 4 gennaio 2018, n. 4.066 del 19 febbraio 2009 e 26.991 del 2 dicembre 2013), il denaro giacente su di un conto bancario cointestato, in base all’articolo 1298, 2° comma, del Codice civile, si presume di proprietà in quote uguali dei cointestatari (quindi, nel suo caso, di proprietà divisa al 50% fra lei e suo padre) a meno che esista una prova contraria.
Quindi, anche nel suo caso, se esiste la prova che tutto il denaro esistente sul conto deriva da versamenti di somme appartenenti ad uno solo dei cointestatari del conto, allora tutto il denaro sarà di proprietà di quel cointestatario.
Pertanto, se è dimostrabile (attraverso, ad esempio, un estratto conto) che il denaro che giace sul conto corrente bancario intestato a lei ed a suo padre deriva da versamenti di somme relative alla pensione di suo padre, allora quel denaro è al 100% di suo padre.
Occorre anche precisare, per maggiore chiarezza, che anche se il denaro che deriva dalla pensione di suo padre va a finire su un conto cointestato, questo non significa che quel denaro diventi automaticamente per metà dell’altro cointestatario (cioè suo): anche questo aspetto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 25.684 del 22 settembre 2021).
Precisato questo aspetto fondamentale, occorre anche dire che:
- se suo padre, nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, non è stato privato della sua capacità di agire e, in particolare, se a suo padre non è stata limitata dal giudice tutelare la facoltà di vendere e/o donare i suoi beni, allora suo padre potrà liberamente decidere di donare a lei parte della sua pensione e del suo denaro giacente sul conto;
- se, però, sorge un contrasto tra suo padre e l’amministratore di sostegno su come utilizzare il denaro di quel conto (se, ad esempio, suo padre vuole dare a lei parte della sua pensione e l’amministratore di sostegno non è d’accordo) allora, in base all’articolo 410, 2° comma, del Codice civile, l’amministratore di sostegno oppure suo padre oppure anche lei potrete fare ricorso al giudice tutelare che deciderà con decreto risolvendo il contrasto.
Se invece il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, ha deciso di limitare la facoltà di suo padre di vendere e/o donare i suoi beni (compreso, quindi, il denaro giacente sul conto), allora suo padre non potrà donarle nulla.
In ogni caso, se lei versa in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere da solo al suo mantenimento, può chiedere (con ricorso al giudice) i cosiddetti alimenti, cioè il necessario, dal punto di vista economico, per la sua vita (in base agli articoli 433 e seguenti del Codice civile).
La legge obbliga i seguenti soggetti a versare gli alimenti a chi si trovi in stato di bisogno e non possa mantenersi da solo:
- il coniuge;
- i figli;
- i genitori;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.
Se quindi lei non è sposato e non ha figli, è suo padre che è tenuto a versarle gli alimenti (a condizione che lui sia economicamente in grado di farlo).
Se suo padre non è in grado di versarle gli alimenti (nel caso in cui il suo reddito non fosse sufficiente), allora lei ha diritto di chiederli agli altri soggetti indicati nell’ordine stabilito dalla legge, sempre a condizione che siano in grado di sostenere questo onere economico.