Quando finisce una convivenza o un matrimonio come si deve gestire il trasferimento forzato dell’ex e dei suoi effetti personali dall’appartamento prima comune? Ecco i tuoi diritti e le possibili azioni da intraprendere.
Sei proprietario di un immobile e il tuo ex partner, dopo la fine della convivenza, non si attiva per cambiare residenza e rimuovere i suoi effetti personali dalla dimora familiare? Questa situazione, più comune di quanto si possa immaginare, può creare non pochi grattacapi. In questa guida, cercheremo di rispondere alle domande più frequenti su questo tema, fornendo spunti su come intervenire senza violare la legge e proteggendo i tuoi diritti. Che fare se l’ex non sposta la residenza e lascia gli oggetti personali nella casa? C’è un modo per liberarsi dei suoi beni mobili e dei suoi vestiti senza incorrere in reati? Queste e molte altre domande troveranno risposta nei paragrafi seguenti.
Che fare se l’ex non sposta la residenza?
Se l’ex convivente ha lasciato l’abitazione ma non ha richiesto il cambio di residenza, come proprietario, hai il diritto di fare un’istanza di cancellazione anagrafica al Comune. Questa può essere supportata da un’autodichiarazione di allontanamento dell’ex e del suo eventuale nuovo indirizzo, se noto. In assenza di quest’ultimo, la cancellazione può essere effettuata per irreperibilità, come previsto dall’articolo 11 del Dpr 223/1989; in questo secondo caso, verranno effettuati dalla polizia municipale «ripetuti accertamenti opportunamente intervallati» proprio al fine di verificare che il soggetto in questione non abita più nell’abitazione.
E se l’ex lascia gli effetti personali nella mia abitazione?
La questione dei beni personali lasciati dall’ex è più complicata. Gli arredi, i vestiti e gli altri oggetti personali rimasti nell’abitazione restano di proprietà di chi li ha acquistati, a meno che non ci sia un contratto stipulato tra le parti. Dunque non è possibile venderli, né buttarli o mandarli al macero. Non è possibile regalarli o comunque farne ciò che si vuole. L’unico comportamento corretto, secondo la legge, è di notificare all’ex convivente un’intimazione al ritiro dei beni, come previsto dall’articolo 1209 del Codice civile. Meglio se con l’ufficiale giudiziario (ma non è indispensabile).
Se l’ex non ritira gli oggetti dopo l’intimazione, hai il diritto di depositarli secondo quanto stabilito dall’articolo 1210 del Codice civile in un magazzino a spese dell’ex, anche se dovrai anticiparle tu e poi rivalerti sul proprietario non appena ritira i beni. Se il deposito comporta spese eccessive, l’articolo 1211 consente di chiedere l’autorizzazione a vendere i beni come se fossero pignorati. La norma stabilisce che il depositario «può farsi autorizzare dal tribunale a vendere le cose nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo».
Poniamo il caso di Carlo, il cui ex compagno non ha provveduto a spostare la residenza e ha lasciato i suoi effetti personali nell’appartamento di proprietà di Carlo. Dopo aver provato a contattarlo senza successo, Carlo decide di fare istanza di cancellazione anagrafica al Comune e di notificare un’intimazione al ritiro dei beni. Se l’ex non ritira gli oggetti, Carlo potrebbe depositarli presso un magazzino privato e, in caso di spese eccessive, rivolgersi a un avvocato. Questi depositerà in tribunale una istanza con cui chiede l’autorizzazione a venderli.
L’eventuale vendita o distruzione dei beni potrebbe invece comportare una querela per reati come “appropriazione indebita” o “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. Attenzione quindi a farsi giustizia da sé.