È possibile chiedere un risarcimento danni all’amante del proprio marito in caso di tradimento?

La scoperta di un tradimento coniugale distrugge non solo una famiglia, i sogni e i progetti per il futuro, ma anche il legame quotidiano con i figli e la stabilità economica. È naturale che, se tali effetti derivano dalla condotta maliziosa di una terza persona, ci si voglia rivalere su quest’ultima esigendo un risarcimento. Ma è davvero possibile? In caso di tradimento, si possono chiedere i danni all’amante del marito?

La risposta richiede una valutazione attenta delle circostanze specifiche, perché non è la relazione extraconiugale in sé a essere sanzionata nei confronti del terzo, quanto piuttosto le modalità con cui essa si è manifestata e le eventuali lesioni a diritti fondamentali che ne sono derivate.

Violazione dei doveri coniugali: quando c’è diritto al risarcimento per danno endofamiliare

Prima di concentrarci sulla figura dell’amante, è utile ricordare che i doveri nascenti dal matrimonio – come la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione e la coabitazione (elencati nell’articolo 143 del Codice Civile) – hanno una precisa natura giuridica. La loro violazione non comporta automaticamente solo la conseguenza tipiche del diritto di famiglia quale l’addebito della separazione (cioè l’accertamento della responsabilità della fine del matrimonio), con conseguente perdita del diritto al mantenimento.

Come chiarito da una consolidata giurisprudenza, se la violazione di questi doveri è tale da ledere diritti costituzionalmente protetti della persona (come il diritto alla salute, all’onore, alla dignità, alla reputazione), essa può integrare gli estremi di un illecito civile ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile. Questo può dare luogo a un’autonoma azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali. Tale azione risarcitoria per il cosiddetto “danno endofamiliare” è autonoma e può essere intrapresa anche se non vi è stata una pronuncia di addebito in sede di separazione.

Ad esempio, il risarcimento può spettare a una moglie vittima di vessazioni e maltrattamenti o a un marito tradito quando l’infedeltà si è consumata in pubblico, con conseguente discredito della sua immagine.

L’amante è responsabile per la relazione extraconiugale?

L’amante, essendo una persona esterna al vincolo matrimoniale, non è legalmente tenuto all’obbligo di fedeltà coniugale. Questo dovere ha un carattere strettamente personale e riguarda unicamente i due coniugi (come affermato da Corte d’Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 1509/2023; Cass. Civ., Sez. 3, N. 6598 del 07-03-2019; Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 2643/2016; Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 47/2016).

Di conseguenza, l’amante non può essere chiamato a rispondere civilmente per la semplice violazione del dovere di fedeltà del coniuge con cui ha avuto la relazione. La sua condotta, vista isolatamente come partecipazione a una relazione consensuale con una persona sposata, non costituisce di per sé un illecito nei confronti dell’altro coniuge. Del resto, la legge tutela la libertà sessuale e la relativa scelta del partner, senza che un’eventuale violazione matrimoniale da parte di questi possa influire o incidere sulla legittimità di detto comportamento.

Quando scatta la responsabilità dell’amante per i danni al coniuge tradito?

La possibilità di chiedere un risarcimento danni all’amante emerge soltanto se il suo comportamento, considerato nelle specifiche modalità con cui è stata intrattenuta la relazione extraconiugale, ha direttamente leso o ha concorso a violare diritti inviolabili del coniuge tradito. Questi diritti devono essere di rango costituzionale, come il diritto alla dignità personale, all’onore, alla reputazione o alla salute psicofisica (principio ribadito da Corte d’Appello Milano, n. 1509/2023; Cass. Civ., Sez. 3, N. 6598/2019; Tribunale di Lecce, n. 877/2024; Tribunale Di Napoli Nord, n. 3496/2024; Tribunale Ordinario Crotone, n. 548/2020; Tribunale Ordinario Cagliari, n. 505/2019; Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 595/2018).

La giurisprudenza è molto chiara su un punto: la mera sofferenza psichica causata dalla scoperta dell’infedeltà e la normale percezione dell’offesa che ne deriva, per quanto dolorose, non sono di per sé sufficienti a fondare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’amante (o anche del coniuge infedele, sotto questo profilo). Questo tipo di sofferenza è considerato, purtroppo, un effetto quasi “fisiologico” della violazione del dovere di fedeltà (vedi Tribunale Ordinario Torre Annunziata, n. 2643/2016; Tribunale Ordinario Cagliari, n. 505/2019; Tribunale Ordinario Torre Annunziata, n. 47/2016).

Perché si possa parlare di un danno risarcibile, è necessario che la condizione di afflizione e di sofferenza indotta nel coniuge tradito superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le particolari modalità della relazione o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nella vita del tradito, in una vera e propria violazione di un diritto costituzionalmente protetto. In altre parole, il comportamento dell’amante (e del coniuge infedele) deve andare oltre i limiti dell’offesa insita nel tradimento stesso e concretizzarsi in atti o atteggiamenti specificamente lesivi della dignità o della salute della persona tradita.

Le sentenze che hanno riconosciuto una responsabilità risarcitoria dell’amante si sono basate su condotte che, per la loro natura e pubblicità, hanno aggravato la lesione dei diritti del coniuge tradito. Ecco alcuni esempi emersi dalla giurisprudenza:

  • condurre la relazione extraconiugale in modo pubblico, ostentato, spavaldo, tale da renderla notoria nel paese, nell’ambiente di lavoro o nella cerchia sociale dei coniugi, causando imbarazzo e discredito al coniuge tradito (vedi Tribunale di Lecce, Sentenza n.877 del 5 marzo 2024; Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 1510/2022; Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 2643/2016). Se l’amante si vanta attivamente della relazione, magari nell’ambiente di lavoro comune ai coniugi, o arriva a diffondere immagini o dettagli intimi, può certamente configurarsi una lesione dell’onore e della reputazione (Corte d’Appello Milano, sez. 2, sentenza n. 1509/2023; Cass. Civ., Sez. 3, N. 6598 del 07-03-2019);
  • incontrare il coniuge infedele in luoghi abitualmente frequentati dal coniuge tradito o dalla sua famiglia, o presentarsi pubblicamente come il nuovo partner in circostanze inopportune e lesive (come indicato da Tribunale Ordinario Firenze, n. 1510/2022);
  • rivolgere direttamente o indirettamente offese gravicommenti denigratori o calunniosi al coniuge tradito, magari parlandone male con terze persone in modo da lederne la reputazione (Tribunale Ordinario Torre Annunziata, n. 2643/2016).

In queste circostanze, la condotta dell’amante non si limita a una “semplice” partecipazione alla violazione del dovere di fedeltà del coniuge, ma si configura come un fatto illecito autonomo (o un concorso determinante nell’illecito del coniuge) che lede direttamente e con modalità specifiche i diritti fondamentali del coniuge tradito.

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