Donazione: come tutelarsi?

Dopo tanto girovagare hai finalmente trovato quello che cercavi e cioè una casa più grande di quella abitata sino ad oggi. Finalmente i tuoi ragazzi potranno avere lo spazio di cui avevano bisogno ed inoltre, essendo questo appartamento in centro, sarà molto più agevole raggiungere la scuola ed i luoghi in cui essi svolgeranno la propria attività sportiva. Tuttavia sei profondamente angosciato. Dall’esame della documentazione che ti ha consegnato l’agenzia immobiliare, risulta che l’immobile in questione è stato ricevuto dal venditore, a titolo di donazione, dal padre. Si tratta di una circostanza che ti è stata confermata dal notaio e che ti preoccupa non poco, perché hai sentito parlare della possibilità dell’azione di riduzione a tuo danno ed a scapito dell’acquisto che stai per effettuare. Infatti ti è stato riferito che i fratelli del venditore potrebbero contestare in futuro questa operazione, poiché sono degli eredi legittimari del donante. Ebbene, vorresti approfondire tutti questi argomenti perché se è vero che non vorresti rinunciare al tuo prezioso acquisto è altrettanto vero che non vorresti correre alcun rischio successivo. Ed allora ti domandi: Chi sono gli eredi legittimari? Perché essi possono contestare una donazione? Cos’è e quali sono gli effetti dell’azione di riduzione? Quando è possibile evitare l’azione di riduzione? Ed infine: a proposito di una donazionecome è possibile tutelarsi? In questa pubblicazione troverai le risposte alle tue domande.

Chi sono gli eredi legittimari?

Non è proprio pertinente affermare che, secondo la legge italiana, esistono degli eredi di serie a rispetto a degli eredi di serie b, ma per facilitare la comprensione della presente risposta, potrebbe anche passare questa definizione. Ebbene, effettivamente, secondo la nostra legge, ci sono alcuni potenziali eredi che hanno maggiori diritti rispetto agli altri. Essi sono gli eredi legittimari, cioè i parenti più stretti del defunto (per la precisione i figli, il coniuge ed i genitori dello stesso), i quali, se accettano l’eredità ad essi devoluta, hanno diritto ad una quota minima che non è possibile scardinare, neanche attraverso un testamento. Pertanto, nemmeno con le ultime volontà del defunto è possibile, ad esempio, escludere totalmente un figlio dall’eredità (vedi l’articolo non si può escludere un figlio dall’eredità) e nemmeno destinargli una quota più bassa rispetto a quella stabilita dalla legge (vedi l’articolo che cos’è la quota disponibile?), Ciò, ovviamente vale anche per il coniuge, se superstite alla morte dell’altro. Ma cosa c’entra, dirai, la successione ereditaria con le donazioni compiute in vita dal donante (ad esempio quelle di un genitore)? La successione non prende in considerazione soltanto i beni rimasti nel patrimonio del defunto? Perché gli eredi legittimari possono contestare una donazione?

Perché gli eredi legittimari possono contestare le donazioni?

Ebbene, tra i diritti che gli eredi legittimari hanno rispetto agli altri, oltre a quello di escludere dalla successione i parenti più lontani (vedi ad esempio i fratelli del defunto) e di avere diritto ad una quota minima di eredità senza sé e senza ma, essi hanno anche la possibilità di fare i conti in un modo particolare: il patrimonio ereditario, infatti, dovrà essere calcolato sommando ai beni rimasti le donazioni compiute in vita dal donante. In altri termini, se tuo padre ha donato due appartamenti, rispettivamente ai tuoi fratelli e, alla sua morte è rimasta solo la casa coniugale, i conti dovranno essere fatti su un patrimonio ereditario costituito dai due appartamenti già donati e la casa coniugale anzi detta. Questa regola, stabilita dalla legge, finisce inevitabilmente per coinvolgere le operazioni nel frattempo compiute sull’immobile donato, comprese le eventuali cessioni. In altri termini, anche i compratori degli appartamenti donati potrebbero trovarsi coinvolti in questa successione ereditaria, visto che gli eredi legittimari, agendo in riduzione, potrebbero estendere gli effetti di questa azione legale anche nei loro riguardi. Ed allora, alla luce delle tue più che lecite preoccupazioni iniziali, è giusto domandarsi: cos’è e quali sono gli effetti dell’azione di riduzione?

Cos’è e quali sono gli effetti dell’azione di riduzione?

Con l’azione di riduzione gli eredi legittimari possono ottenere forzatamente ciò che di diritto gli spettava a seguito della morte, ad esempio, del proprio genitore e che non hanno avuto, a causa di un testamento ingeneroso oppure per via delle varie donazioni compiute in vita dal medesimo. In altre parole sia nel caso in cui la quota minima di eredità sia stata lesa e non rispettata da un testamento sia quando invece il predetto diritto sia stato danneggiato da delle donazioni troppo generose e poco eque, l’erede legittimario può ottenere di fatto ciò che diversamente gli era stato tolto. Ed allora, devi sapere che in questo resa dei conti entrano in ballo non solo le donazioni compiute in vita dal defunto, ma anche i passaggi di proprietà successivi [1]. Infatti, potrebbe accadere che:

  • l’azione di riduzione dia ragione all’erede legittimario che l’ha proposta, cioè viene accertato che l’erede legittimario ha avuto meno di quanto gli spettava;
  • per questo motivo, l’erede vada quindi ad agire contro il donatario (cioè il beneficiario della donazione) per il dovuto rimborso e/o restituzione;
  • nel frattempo il donatario avrebbe venduto l’immobile donatogli;
  • i beni rimasti nel patrimonio del donatario non siano sufficienti a soddisfare l’erede danneggiato.

Ebbene, se si dovessero verificare le predette condizioni e non dovessero essere trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione originaria, il compratore sarebbe costretto a soddisfare l’erede legittimario, ad esempio, con una somma di denaro corrispondente al valore della cosa che dovrebbe restituire. Ed allora penserai, una bella fregatura questa azione di riduzione, nei confronti della quale però, in alcuni casi, potresti tutelarti o eluderne gli effetti.

Donazione: come tutelarsi dall’azione di riduzione

In quest’articolo abbiamo posto il caso del potenziale compratore che è preoccupato per l’acquisto, visto che l’immobile in questione è proveniente da una donazione e visto che teme gli effetti di un’azione di riduzione. Ebbene, per stare tranquillo, la prima cosa che devi verificare è se sono trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione e se, durante questo periodo non c’è stata alcuna opposizione alla donazione stessa (anche l’opposizione è debitamente trascritta nei registri immobiliari. Per queste indagini dovrebbe pensarci il notaio, ma se incarichi un legale che ti assiste potresti essere ancor meglio tutelato). Ed allora, se non c’è nulla di tutto questo, la donazione è diventata inattaccabile, persino dagli eredi legittimari e, pertanto potrai procedere alla compravendita in piena serenità. In alternativa, se cioè non sono trascorsi i fatidici venti anni, potresti appurare se, comunque, non esistano pericoli di sorta. Ad esempio, perché l’altro genitore e il fratello del donatario, senza figli, sono morti. In questo caso, infatti non ci sarebbero eredi legittimari e non ci sarebbe alcuna possibilità di un’eventuale azione di riduzione. Oppure perché l’immobile donato è solo uno dei tanti che poi sono caduti in successione e che gli eredi legittimari sono stati adeguatamente soddisfatti dall’eredità del donante. Infine, se la situazione ti dovesse sembrare irrisolvibile, se cioè dovessero esserci tutti i presupposti per una pericolosa azione di riduzione, potresti stipulare una polizza assicurativa. Infatti, alcune compagnie assicurano il compratore proprio da questo rischio. In questo caso potresti concordare col venditore uno sconto sul prezzo della vendita, pari all’importo dovuto per la polizza in esame ed il gioco sarebbe fatto sotto tutti gli aspetti.

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