Danni da vaccino Covid: a chi spetta l’indennizzo

Cosa fare se dopo avere ricevuto il siero si accusa una patologia riconducibile all’iniezione. In che cosa consiste il riconoscimento economico.

Chi riporta un danno da vaccino, che si tratti di un siero anti-Covid, contro l’influenza o di qualsiasi altro tipo, ha diritto ad un riconoscimento economico sotto forma di indennizzo (non di risarcimento). Lo stabilisce una legge secondo cui, appunto, «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica».

La legge elenca le vaccinazioni per cui si ha diritto all’indennizzo. Si tratta di quelle:

  • obbligatorie per legge o per ordinanza dell’autorità sanitaria (ad esempio, quelle richieste per l’iscrizione dei bambini a scuola);
  • non obbligatorie ma richieste «per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero»;
  • obbligatorie o non obbligatorie ma richieste a chi rientra nella categoria dei soggetti a rischio «operanti in strutture sanitarie ospedaliere».

Significa che ha diritto all’indennizzo in caso di danno provocato anche da vaccinazioni raccomandate, come nel caso del vaccino anti-Covid.

L’indennizzo consiste in un assegno vitalizio composto da:

  • una parte stabilita in base alla categoria tabellare di invalidità accertata, che è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, ad esempio l’assegno di invalidità. Questa quota viene rivalutata ogni anno in base al tasso di inflazione;
  • un’indennità integrativa speciale, analoga a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Se il danno da vaccinazione comporta il decesso, gli eredi hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum di 77.468,53 euro ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte.

In caso di patologie plurime, se il diritto all’indennizzo è già stato riconosciuto, viene pagato un indennizzo aggiuntivo, con una maggiorazione del 50% rispetto a quello stabilito per la patologia più grave.

L’indennizzo viene erogato dalla Regione di appartenenza. Per le Province autonome, la competenza è del ministero della Salute. In ogni caso, la domanda va presentata all’Asl di residenza, allegando i documenti che provino l’avvenuta vaccinazione e quelli che attestano la successiva patologia diagnosticata.

L’Asl invia la pratica alla Commissione medica ospedaliera competente, che convocherà l’interessato per una visita, valuterà la documentazione sanitaria e si pronuncerà sul nesso causale tra la vaccinazione e il danno accusato. In caso di giudizio negativo, il paziente (o gli eredi in caso di decesso) hanno 30 giorni di tempo per ricorrere in via amministrativa al ministero della Salute. Resta aperta, comunque, la via dell’azione giudiziale.

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