Costruzione abusiva: come evitare il penale

La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto non esclude la demolizione.

Hai commesso un piccolo abuso edilizio. Sei stato processato perché non hai richiesto il permesso di costruire e la polizia municipale, dopo un sopralluogo, ti ha segnalato alla Procura della Repubblica. Tuttavia il tuo procedimento è stato subito archiviato e, con l’archiviazione, non hai neanche subito alcuna punizione. Questo perché il tuo caso è stato considerato «tenue», ossia di scarso pericolo sociale. Insomma, l’abuso c’è, è acclarato, ma è di modeste dimensioni e il pubblico ministero ha deciso – perché così gli impone il codice penale – di perdonarti. A questo punto però ti chiedi se sarà necessario abbattere l’abuso. La risposta è stata data dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri. La Corte ha di fatto spiegato come evitare il penale in caso di costruzione abusiva. In particolare, secondo i giudici supremi, in caso di reati edilizi, alla dichiarazione di «non punibilità per particolare tenuità del fatto» deve comunque seguire la sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un’assoluzione. Se così fosse e l’imputato venisse dichiarato non colpevole, la demolizione non potrebbe conseguire poiché mancherebbe proprio l’illecito. Invece, nel caso di «particolare tenuità del fatto» il reato viene comunque accertato ma la punizione è esclusa in quanto il comportamento viene considerato dalla legge come minimamente offensivo. Si tratta di tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a 5 anni (nel massimo edittale) e/o puniti con la pena pecuniaria. L’autore del reato non deve comunque aver agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, anche in danno di animali, o adoperato sevizie o ancora non deve aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche in riferimento all’età della stessa o infine non deve aver procurato la morte o le lesioni gravissime di una persona. È questo il perimetro disegnato dal codice penale alla cosiddetta «esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto», norma di recente introduzione e applicata in un ampissimo ventaglio di casi, tra cui appunto l’abuso edilizio.

La non punibilità per particolare tenuità può scattare anche quando vengono commesse più violazioni di legge nello stesso momento, come ad esempio, oltre all’omessa richiesta della licenza edilizia, anche l’inosservanza delle norme sulla sicurezza (nel caso di specie si trattava di un bar abusivo di 33 metri).

Attenzione però: alla dichiarazione di non punibilità deve comunque conseguire l’ordine di demolizione. Difatti la sanzione amministrativa (la demolizione, appunto) è indipendente da quella penale e la non applicazione di quest’ultima non esclude invece la prima. L’ordine di demolizione, come sanzione di carattere ripristinatorio e non punitivo, non è, infatti, soggetto ad uno stop a causa della prescrizione e allo stesso modo non può essere ostacolato dalla dichiarazione di non punibilità. Tale principio rende ancora più chiara l’autonomia della sanzione in questione che si manifesta anche dopo l’estinzione della sanzione penale.

Esiste un altro modo per evitare il penale in caso di costruzione abusiva: confidare nella prescrizione del reato. Il termine oltre il quale non si può più essere puniti penalmente è di 4 anni. Il termine slitta a 5 anni se c’è stato un atto interruttivo della prescrizione come ad esempio la citazione a giudizio. La prescrizione cancella il reato definitivamente: di esso non rimane traccia nel casellario giudiziario e la cosiddetta fedina penale dell’autore dell’illecito resta immacolata. Chiaramente è più conveniente – per una questione di immagine sociale – ottenere una assoluzione piena; ma in caso di colpevolezza acclarata, il decorso del tempo è un buon metodo per non subire le sanzioni penali che possono essere anche rilevanti dal punto di vista economico.

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