Violazione dei doveri coniugali: la nullità del matrimonio, la richiesta di separazione, l’addebito e il risarcimento del danno.
Potrebbe succedere che, solo dopo essersi sposati, i coniugi inizino a parlare di figli e che la volontà di formare una famiglia più ampia non sia di entrambi. In un’ipotesi del genere, cosa fare se il marito non vuole figli? Ci si può separare oppure si può chiedere l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota? Ecco cosa prevede a riguardo la nostra legge.
La separazione
La prima cosa che si può fare se il coniuge non vuole avere i figli è chiedere al tribunale la separazione. Il rifiuto dell’altro non può costituire un impedimento atteso che, per procedere allo scioglimento del matrimonio, basta la volontà di un solo coniuge. Se l’altro non intende firmare l’atto di separazione consensuale, si procederà con un giudizio ordinario, di certo più lungo ma non per questo impossibile. Al contrario, la mancata partecipazione dell’altro coniuge semplificherà la procedura.
L’addebito
Se è scontato ottenere la separazione nel caso in cui uno dei coniugi non voglia avere figli, non è altrettanto pacifico che da ciò possa anche derivare l’addebito, ossia l’imputazione di responsabilità per tale separazione.
Chiariamo subito che l’addebito non implica alcuna sanzione o risarcimento se non la perdita di due diritti: quello al mantenimento e all’eredità (nel caso in cui il coniuge muoia prima del divorzio).
Poiché è infrequente che il marito possa ottenere il mantenimento (essendo di solito la parte economicamente più forte della famiglia), la battaglia per l’addebito in capo a questi sarebbe del tutto inutile. Invertite le parti, invece, la questione diventa più delicata: immaginando una casalinga che non voglia avere figli, il marito potrebbe giustamente richiedere l’addebito, liberandosi così dall’obbligo degli alimenti.
Tuttavia, non esiste alcuna norma di legge che indichi, tra i doveri coniugali, anche quello alla maternità o alla paternità. C’è chi sostiene che si possa comunque ottenere l’addebito quando il coniuge abbia dolosamente taciuto all’altro la propria riserva, già maturata prima delle nozze, sulla procreazione di figli, sempre che sia questa l’effettiva ed unica causa della rottura del matrimonio. E c’è invece chi sostiene che l’addebito scatti solo quando la volontà di non avere figli si concretizzi nel rifiuto di rapporti sessuali.
Il risarcimento dei danni
La separazione, anche quella con addebito, non dà diritto a chiedere il risarcimento dei danni, né il rimborso delle spese per il matrimonio. Il risarcimento spetta solo nel caso di violazione di diritti costituzionali come l’integrità fisica (si pensi al coniuge che picchia l’altro) o la dignità (è il caso dell’ingiuria, dei maltrattamenti, ecc.).
Pertanto, il coniuge costretto a separarsi perché l’altro non vuole avere figli non può chiedergli i danni.
La nullità del matrimonio
Ultima carta da giocare nei confronti della moglie o del marito che non vuole avere figli è quella della nullità del matrimonio da richiedere presso il tribunale ecclesiastico. La sentenza deve essere poi “convalidata” dal tribunale ordinario (essa infatti può produrre effetti civili in Italia unicamente tramite il procedimento di delibazione richiesto da uno dei coniugi).
Si tratta, quindi, di un doppio procedimento, all’esito del quale, tuttavia, è possibile cancellare completamente gli effetti del precedente matrimonio, con alcune importanti conseguenze. La prima di queste è l’impossibilità di richiedere l’assegno di mantenimento (poiché non v’è stata alcuna unione, cessano anche gli obblighi conseguenti al divorzio). La seconda è la possibilità di risposarsi in chiesa.
Per ottenere l’annullamento del matrimonio quando uno dei due coniugi non vuole avere figli è necessario che tale riserva sia stata manifestata all’altro coniuge o sia stata da questo effettivamente conosciuta, o comunque risultasse conoscibile con l’ordinaria diligenza. Se, invece, non è stata mai manifestata, ed è rimasta solo “a livello interiore”, non si può chiedere l’annullamento.
Secondo la Cassazione, è ammessa la delibazione della nullità ecclesiastica del matrimonio se il coniuge aveva sentore che l’altro non voleva figli. Un elemento rivelatore di un atteggiamento psichico contrario potrebbe essere il fatto che prima del matrimonio il partner voleva solo rapporti protetti.