Fino a quando è possibile insistere nel fare la corte, nel mandare messaggi, fiori e regali a una donna senza sfociare nello stalking?
L’ansia di conquistare la persona desiderata può talvolta tradursi in comportamenti insistenti e indesiderati. Ma quando il corteggiamento ossessivo diventa reato? Come distinguere tra la ricerca appassionata di attenzione e una vera e propria persecuzione? E fino a che punto è lecito insistere con una ragazza?
Questo articolo esaminerà una recente sentenza del TAR Veneto che fa chiarezza sulla questione, fornendo spunti di riflessione e consigli pratici per riconoscere la differenza tra un comportamento legittimo e uno illegale. Detto in parole ancora più dirette, vedremo quando il corteggiamento sfocia nello stalking.
Quando il corteggiamento si considera legale?
Il corteggiamento resta nell’ambito della legalità quando non supera i limiti del rispetto della persona e della sua libertà. Azioni come regalare fiori o scrivere messaggi sono generalmente accettate, a meno che non creino un ambiente opprimente o di disagio per l’altra persona. Tale disagio però deve essere supportato da una valida prova: il fatto che il soggetto corteggiato risponda disinvoltamente e dimostri di non sentirci “marcato” fa sì che non si possa parlare di stalking.
Quando il corteggiamento si trasforma in stalking?
Il corteggiamento diventa stalking quando le azioni compiute causano un perdurante stato di ansia o paura, intralciano la libertà altrui o sfociano in una sorta di inseguimento persistente (anche se virtuale) che mette a disagio la persona. Questo include l’attendere frequentemente qualcuno fuori dal lavoro o da casa, inviare sms o messaggi incessanti e qualsiasi forma di comunicazione che la persona ha chiaramente manifestato di non gradire, anche solo non rispondendo.
Ecco alcuni segnali di allarme:
- pedinamenti: seguire la vittima a casa, al lavoro, nei luoghi che frequenta;
- appostamenti: attendere la vittima sotto casa, sul posto di lavoro, ecc.;
- minacce esplicite o velate, verbali o scritte;
- molestie telefoniche, messaggi ripetuti, email insistenti e indesiderati;
- diffamazione: spargere voci false o lesive sulla reputazione della vittima.
Cosa è successo nel caso specifico?
Un uomo, invaghito di una cameriera, aveva iniziato a frequentare assiduamente il bar in cui lei lavorava, corteggiandola con regali e messaggi. All’inizio, la giovane aveva mostrato una certa curiosità, accettando anche un buono regalo da 200 euro per un negozio di abbigliamento e rispondendo alle conversazioni online, nelle quali il corteggiatore manteneva sempre un tono rispettoso e mai volgare, senza mai proporre incontri diretti.
Tuttavia, l’insistenza dell’uomo era divenuta gradualmente sgradita alla giovane che, sentendosi sempre più a disagio, aveva deciso di segnalarlo alla polizia. Questo comportamento ha portato all’emissione di un ammonimento da parte del Questore per stalking nei confronti dell’uomo.
Tuttavia, il TAR Veneto ha annullato il provvedimento amministrativo, ritenendo che il comportamento, seppur insistente, non configurasse il reato di atti persecutori sanzionato dall’art. 612-bis del codice penale (meglio noto, appunto, come “stalking”).
Quali sono stati gli elementi decisivi per la sentenza?
Il TAR ha valutato diversi fattori:
- il corteggiamento si è svolto principalmente all’interno del bar, un luogo pubblico dove la donna era “protetta” dalla presenza di colleghi e clienti;
- i gesti dell’uomo, come la consegna di rose o di un buono regalo, sono stati considerati “innocui e inoffensivi”, seppur insistenti;
- i messaggi inviati dall’uomo, pur frequenti, non erano volgari o a sfondo sessuale;
- l’uomo non aveva mai pedinato la donna, né si è avvicinato ai suoi familiari;
- la donna aveva dimostrato di saper gestire la situazione, rifiutando inviti, bloccando il numero di telefono e facendo servire l’uomo, al tavolo, da altri colleghi.
Cosa fare se si è vittima di un corteggiamento insistente?
La vittima di una insistente e petulante molestia può:
- sporgere querela per stalking, avendo cura di raccogliere le prove delle condotte illecite. La querela si può presentare alla polizia, ai carabinieri o alla Procura della Repubblica del Tribunale;
- o, in alternativa, presentarsi alla polizia per chiedere una ammonizione del Questore nei confronti del responsabile: questa procedura non innesca un processo penale ma serve per avvisare il reo delle possibili conseguenze nel caso in cui dovesse perseverare.