La Suprema Corte accoglie il ricorso di un padre, ritenendo insussistenti i presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne che lavora e studia
Mantenimento figli maggiorenni: la vicenda
Con l’ordinanza n. 11186/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso di un padre che in sede di appello si è visto solo ridurre il contributo al mantenimento per il figlio universitario che ha un contratto part-time a tempo indeterminato con le Poste. Gli Ermellini, richiamando quanto sancito dalla sentenza n. 18076/2014, che ha fatto scuola in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, ritengono come in effetti la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere, vista la situazione lavorativa e di studio del giovane, che lo stesso abbia ancora diritto all’aiuto economico del padre.
Ridotto in appello l’assegno di mantenimento
La Corte d’Appello in sede di reclamo conferma in parte il decreto del giudice di primo grado, che in accoglimento delle istanze del padre, ha ridotto a 300 euro l’importo da corrispondere alla ex coniuge a titolo di concorso per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Insussistenza presupposti diritto al mantenimento
Il padre a questo punto ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso.
- Con il primo ritiene errata la valutazione della Corte d’Appello in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti per il permanere del diritto del figlio al mantenimento. Vero infatti che il figlio è iscritto all’Università, ma lo stesso lavora anche part-time con contratto a tempo indeterminato presso le Poste.
- Con il secondo invece contesta l’erronea statuizione con cui la Corte d’Appello ha compensato integralmente le spese di lite.
Basta assegno di mal figlio mantenimento maggiorenne che studia e lavora
La Cassazione con ordinanza n. 11186/2020 accoglie il primo motivo del ricorso dichiarando assorbito il secondo, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione per riesaminare anche la questione delle spese.
Gli Ermellini nell’accogliere il primo motivo sollevato dal padre, ribadiscono il principio sancito dalla sentenza n. 18076/2014, ossia che: “Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.”
La Cassazione non comprende quindi il motivo per cui la Corte d’Appello, pur rilevando la formazione universitaria del ragazzo e lo svolgimento da parte di questo di attività lavorativa, non abbia escluso il permanere delle condizioni che giustificano la corresponsione dell’assegno di mantenimento del figlio.