Responsabilità morso di cane nonostante il cartello di avviso: a chi spetta il risarcimento del danno?
Un nostro lettore è proprietario di un cane che custodisce all’interno del proprio giardino recintato da una inferriata. Un bambino di 3 anni ha sporto la mano per accarezzarlo ma è stato morso. I genitori vorrebbero fare causa al proprietario dell’animale il quale si difende sostenendo che vi sarebbe affisso il cartello con scritto «Attenzione al cane». Il padre del minore sostiene che quest’ultimo non sa leggere e che, pertanto, non può essere considerato responsabile. Chi dei due ha ragione? Se il cane morde il bambino dal cancello di chi è la colpa?
La questione può essere facilmente risolta attraverso la lettura della norma del Codice civile che regola la responsabilità del proprietario degli animali, per come interpretata nel tempo dalla giurisprudenza. Ma procediamo con ordine.
L’art. 2051 del Codice Civile stabilisce che il proprietario dell’animale è responsabile per i danni da quest’ultimo arrecati a terzi a meno che non dimostri che il fatto si è verificato per «caso fortuito». Il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile, che non dipende dalla sfera di azione del proprietario. In pratica, deve risultare che quest’ultimo non avrebbe mai potuto ostacolare l’evento pur utilizzando una condotta accorta e diligente.
Le reazioni inconsulte del cane vanno previste ed evitate dal suo padrone: anche se “essere senziente” (come ha precisato la Cassazione), l’animale resta pur sempre dominato dai propri istinti che non sempre possono essere anticipati. Ragion per cui bisogna adottare, in anticipo, tutte le cautele necessarie al caso concreto per evitare danni a terzi.
Il danno fortuito, quindi, non può essere costituito dal fatto che il cane morda improvvisamente una persona perché, seppur di carattere docile, è un evento non del tutto impossibile, che si può largamente prevedere ed evitare.
Nel caso di specie, bisogna quindi capire se il fatto di aver lasciato il cane libero nel proprio giardino, non assicurato da una corda, ma comunque pur sempre all’interno della recinzione e con il cartello di avviso «attenti al cane», sia sufficiente a definire come prudente la condotta del proprietario, in modo da escluderne la responsabilità.
La risposta, a nostro avviso, è positiva. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il caso fortuito può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. In buona sostanza, il proprietario dell’animale ha fatto tutto il possibile per evitare danni a terzi, ponendo l’animale nella condizione di non scappare dal territorio che gli è stato assegnato. Né è condivisibile l’idea che il cane debba restare legato tutto il giorno ad una catena, solo per evitare che terzi sconsiderati possano mettere la mano al di là del cancello. L’uso di un’eccessiva limitazione di libertà dell’animale potrebbe addirittura sconfinare nel reato di maltrattamento.
È vero, un bambino piccolo non sa leggere le avvertenze riportate sul cartello e non percepisce i rischi intrinsechi alla natura. Ma è anche vero che, in questi casi, su di lui dovrebbe vegliare il genitore o comunque colui che ne ha in quel momento la custodia. È quest’ultimo quindi che sarà responsabile per il morso del cane, per aver consentito al piccolo di porre in essere un comportamento pericoloso. Pertanto, se dovesse trattarsi di un soggetto diverso dal padre o dalla madre, questi ultimi potranno chiedergli il risarcimento per i danni provocati dal cane del terzo proprietario.
Le cose vanno diversamente se il cane dovesse sferrare il morso quando è fuori dal cancello, a passeggio, seppur assicurato al guinzaglio del padrone. Quest’ultimo infatti deve adottare una serie di misure per evitare che l’animale possa mordere chiunque lo accarezzi. Come? Eventualmente dotandolo di museruola oppure tirando a sé il guinzaglio in modo da trattenerlo.