Quando l’istituto scolastico è responsabile per gli infortuni degli studenti e come ottenere il risarcimento dei danni che ne derivano.
La spinta di un compagno durante la ricreazione, una caduta dalle scale all’entrata o all’uscita, l’urto contro un banco, una distorsione durante l’ora di educazione fisica: sono numerosissimi gli episodi che possono succedere a scuola e che possono provocare lesioni anche serie a bambini e ragazzi.
L’infortunio che avviene in ambito scolastico è risarcibile, ma occorre capire chi paga i danni quando l’alunno si fa male a scuola. Le figure coinvolte, infatti, sono diverse: insegnanti, genitori, bidelli, scuola intesa come ente (pubblico o privato), fino al compagno “responsabile” dell’accaduto.
Inoltre, c’è una procedura legale da seguire per ottenere il riconoscimento dell’incidente, a seguito della quale è possibile ottenere il risarcimento. E bisogna conoscere anche i casi in cui la scuola può liberarsi dalla responsabilità per quanto accaduto.
L’obbligo di custodia e vigilanza
Gli insegnanti e in generale il personale scolastico addetto hanno per legge un preciso obbligo di custodia e vigilanza sugli alunni durante il tempo di permanenza nell’istituto scolastico e quindi dal momento dell’ingresso fino a quello dell’uscita dalla scuola.
Questo comporta che l’istituto scolastico deve predisporre e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare qualsiasi danno ai ragazzi. Alcuni interventi sono strutturali, come la messa in sicurezza dell’edificio scolastico in tutte le sue componenti (come i bagni e gli impianti elettrici), altri avranno carattere “mobile”, come la sorveglianza dei ragazzi durante le lezioni e gli altri momenti comuni, per evitare, ad esempio, che cadano, inciampino contro ostacoli fissi o vengano spinti o percossi.
L’infortunio scolastico
In base a questo obbligo di legge, la conseguenza è – dice la norma del Codice Civile – che «i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sottoposti sono sotto la loro vigilanza».
Questa responsabilità si fonda su una presunzione di colpa nella sorveglianza: vale a dire che se l’infortunio scolastico si verifica, i soggetti incaricati della vigilanza si presumono per ciò solo responsabili dell’evento, a meno che non forniscono la prova – che dunque è a loro carico – di non aver potuto impedire il fatto verificatosi.
Per questo, le scuole devono essere munite di una polizza assicurativa Inail per ogni alunno, in modo da coprire le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’istituto dai genitori o dai tutori degli studenti.
Il responsabile del risarcimento dei danni
Secondo le norme che abbiamo esaminato, è la scuola, quindi, il soggetto responsabile per gli infortuni subiti dagli alunni per gli infortuni accaduti durante l’orario scolastico.
Il responsabile materiale del danno potrebbe essere un altro soggetto (un compagno, un adulto o anche lo studente stesso) ma sussiste comunque la responsabilità presunta dell’istituto che non ha garantito un’adeguata vigilanza.
Possiamo dire che la legge presume che l’incidente sia avvenuto per colpa della scuola, fino a prova contraria da fornire a cura dell’istituto affidatario. Ad esempio, se un bambino cade e si fa male, si presume che il personale scolastico presente in quel momento (o che avrebbe dovuto esserci) è responsabile se non prova di aver fatto di tutto per prevenire e impedire la sua caduta, in modo da “spezzare” il nesso causale tra l’omessa o carente vigilanza sui ragazzi e l’evento lesivo verificatosi.
Solo in questi ultimi casi, come anche se c’è dolo di un insegnante o un addetto che provoca volontariamente lesioni a un ragazzo, sussisterà la responsabilità del soggetto che ha agito provocando l’evento lesivo.
Dunque, solo se la scuola riesce a dimostrare che il danno è dovuto a un evento straordinario ed eccezionale – intendendo come tale un fatto imprevedibile e inevitabile anche esercitando la dovuta vigilanza – e comunque di aver posto in essere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli alunni, non sarà ritenuta responsabile e non sarà tenuta a pagare il risarcimento.
Come chiedere i danni alla scuola
Questo significa che il genitore che vuole ottenere il risarcimento potrà limitarsi a provare che il danno è accaduto a scuola e durante l’orario scolastico; a quel punto, l’onere della prova da fornire a discolpa passa all’istituto.
Dunque, per proporre una valida richiesta risarcitoria occorrerà dimostrare il fatto storico avvenuto (la caduta, la distorsione, il trauma, la precipitazione, ecc.), il momento (è necessario che sia avvenuto nell’arco di tempo in cui opera l’obbligo di sorveglianza della scuola sugli alunni) e l’entità del danno riportato dallo studente (ad esempio, tipologia e durata delle lesioni subite), anche attraverso la documentazione medica.
La caduta dell’alunno sulle scale
In un caso di un alunno caduto sulle scale di marmo bagnate, i giudici hanno condannato a pagare l’Ente responsabile dell’istituto scolastico, che è stato individuato nella Provincia.
Quanto verificatosi e deciso dal tribunale dimostra bene i principi che abbiamo esaminato: l’Ente è stato riconosciuto responsabile della distorsione alla caviglia riportata dal ragazzo (che ha riportato lesioni permanenti) perché aveva omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza, come le strisce antiscivolo e un cartello per segnalare il pericolo.
E in relazione a ciò – rileva il tribunale – l’Ente non ha dimostrato «né la ricorrenza di un comportamento del danneggiato idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva lamentata e l’evento dannoso né un concorso colposo del danneggiato nella produzione del sinistro». Perciò, in base ai criteri che abbiamo esposto, il giudice ha affermato in sentenza «l’esclusiva responsabilità» della Provincia per l’incidente.