Per la Cassazione penale (sentenza n. 13564/2020) le accuse infondate ledono la reputazione della persona all’interno della sua comunità di riferimento.
Sì alla condanna per diffamazione aggravata per il marito che accusa la moglie dalla quale è separato di intrattenere una relazione con un altro uomo.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 4 maggio 2020, n. 13564 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un uomo essere condannato per il reato di diffamazione, ex art. 595, comma 3 c.p. e art. 368 c.p. commessi in danno della moglie separata, per avere falsamente accusato quest’ultima, dalla quale era separato, di avere intrattenuto una relazione sentimentale con un altro uomo.
Con ricorso per Cassazione l’imputato denunciava, tra l’altro, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati sotto il profilo oggettivo e soggettivo degli stessi, in particolare lamentando la mancanza di una lesione della reputazione della persona offesa.
Gli ermellini confermano la decisione dei giudici di merito rilevando la sussistenza della calunnia, derivante dalla formulazione nei confronti della persona offesa di accuse prospettata in termini volutamente diversi da quanto accaduto realmente e non spiegabili soggettivamente sulla base di diversi apprezzamenti del reale.
Ma è stata accertata anche la sussistenza della diffamazione aggravata, in ragione dell’ingiustificato addebito, mosso alla ex moglie, sulla base di una sviata rappresentazione della vicenda, di avere intrattenuto una relazione extra-coniugale con un altro uomo, elemento intrinsecamente idoneo a vulnerare non l’opinione che la persona offesa ha di sé, bensì, oggettivamente, l’apprezzamento da parte della storicizzata comunità di riferimento del complesso dei valori e delle qualità che la vittima esprime, quale dinamica sintesi della sua dignità personale, apprezzamento cui si correla la lesione dell’altrui reputazione, che integra il delitto di diffamazione.
Deve, quindi, condannarsi per diffamazione aggravata e calunnia l’imputato, per avere costui accusato la ex moglie di avere avuto una relazione con un altro uomo, in quanto si tratta di accuse infondate che ledono la reputazione della donna all’interno della sua comunità di riferimento.