Via dalla casa familiare per pochi giorni: è reato?

Abbandono del tetto domestico: quando il marito e la moglie se ne vanno per una o qualche notte senza commettere illecito o subire l’addebito per la separazione.

Non è isolato che le liti tra marito e moglie finiscano in sfuriate e, a volte, uno dei due abbia la tentazione di sbattere la porta di casa e andare a dormire altrove. Se i rapporti poi non si ricuciono velocemente, è possibile che l’assenza si prolunghi di qualche giorno. A questo punto però è lecito chiedersi fino a quando questo comportamento non integra l’illecito dell’abbandono della casa coniugale, condotta quest’ultima che – come noto – autorizza l’altro coniuge a chiedere la separazione con addebito. In altri termini, se uno dei coniugi va via dalla casa familiare per pochi giorni è reato? Cerchiamo di scoprirlo qui di seguito.

Immaginiamo una coppia di coniugi che litighi spesso. Marito e moglie hanno gli animi “caldi” e, di certo, non si fanno problemi a rinfacciarsi le reciproche colpe. A volte uno dei due minaccia l’altro di andarsene di casa, lasciarlo per sempre e chiedere la separazione. Una sera, però, a seguito dell’ennesima scenata, il marito decide di fare la valigia e di andare a dormire in hotel. In questo modo spera di sensibilizzare maggiormente la moglie e di farle temere che l’unione matrimoniale è a serio rischio. Il giorno dopo, non ricevendo alcuna telefonata di scusa, l’uomo decide di restare ugualmente a dormire fuori. E così anche il terzo giorno. È chiaramente in atto un vero e proprio braccio di ferro e, pur volendo tornare insieme, ciascuno dei due aspetta che sia l’altro a fare la prima mossa. Senonché, il marito comincia a temere che, dietro al silenzio della moglie, si nasconda l’intenzione di separarsi e, magari, chiedergli mantenimento e addebito per via dell’abbandono del tetto coniugale. Non volendole offrire quest’occasione su un piatto d’argento, inizia a chiedersi se è il caso di tornare da lei e cosa rischierebbe invece restando via dalla casa familiare per pochi giorni.

Secondo la giurisprudenza, in generale, ogni volta che uno dei due coniugi si allontana dalla residenza familiare senza una giusta causa o senza il consenso dell’altro, senza volervi tornare, commette un «allontanamento ingiustificato» che costituisce violazione di un preciso obbligo matrimoniale: si tratta di una causa sufficiente di addebito della separazione, in quanto rende impossibile proseguire la convivenza.

In particolare, per chiedere l’addebito, non basta il semplice allontanamento dalla casa familiare ma devono ricorre altre due condizioni:

l’abbandono della casa deve essere confermato dal rifiuto di volervi più tornare. Frasi come «Stanotte vado a dormire dai miei», oppure «Me ne vado finché non sarai rinsavito: fammelo sapere!», «Devo andare a sfogarmi: per oggi non voglio dormire in questa casa» rappresentano una situazione provvisoria e passeggera, non sono sintomatiche della volontà di non fare più ritorno dal coniuge. In tali casi, quindi non si può chiedere la separazione;
l’abbandono della casa familiare non deve essere determinato da una giusta causa, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. È il caso della donna che scappa via di casa per non essere picchiata dal marito o dell’uomo che va via perché scopre il tradimento della moglie. Non c’è possibilità di chiedere l’addebito pertanto se: a) l’abbandono del tetto coniugale è determinato da un comportamento dell’altro coniuge; b) o quando tale abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata per via di un’altra ragione (a cui è da attribuirsi a monte la causa dell’intollerabilità della convivenza).
Risultato: chi si allontana dalla casa coniugale solo per qualche notte non commette illecito.

L’abbandono della casa coniugale integra sicuramente un illecito civile, la violazione cioè di uno dei doveri del matrimonio. La conseguenza è la separazione con addebito. L’effetto principale dell’addebito è, per chi lo subisce, di non poter chiedere eventualmente il mantenimento; vien da sé che, se a subire l’addebito è il coniuge economicamente più ricco (che comunque non avrebbe avuto diritto al mantenimento), alcuna conseguenza deriva da tale situazione.

Eccezionalmente l’abbandono della casa coniugale è reato tutte le volte in cui si lascia la famiglia – e in particolare i figli – senza in mezzi di sussistenza e le condizioni economiche per il sostentamento. In tal caso scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. In particolare, il penale scatta tutte le volte in cui l’allontanamento dal tetto domestico ha come conseguenza cosciente e volontaria il mancato adempimento degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge. Il sottrarsi a tali obblighi è considerato evento dannoso indispensabile per la sussistenza del delitto in oggetto.

Risponde del reato anche chi, dopo aver lasciato la casa coniugale, continua a somministrare i mezzi di sussistenza, ma si disinteressa completamente della moglie e dei figli, rendendosi quindi inadempiente agli obblighi morali inerenti alla qualità di coniuge e di genitore.

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