Veicolo non assicurato e azione di rivalsa: rispondono in solido proprietario e conducente

La responsabilità verso l’impresa designata si fonda sulla violazione dell’obbligo assicurativo ex art. 292 cod. ass. (Cassazione, ordinanza n. 40592/2021)

Il terzo trasportato su un ciclomotore non assicurato riporta delle lesioni personali e viene risarcito dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS). L’assicurazione agisce in rivalsa verso il proprietario e il conducente del mezzo: sono ambedue solidalmente obbligati?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40592 (testo in calce), risponde affermativamente. Infatti, l’obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo, pertanto, sia il proprietario che il conducente hanno violato il suddetto obbligo. Quindi, l’obbligazione nei confronti dell’assicurazione grava su entrambi «giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all’insorgenza del debito comune verso l’impresa designata».

La pronuncia si sofferma anche sul termine prescrizionale dell’azione di rivalsa, affermando che, per stabilire quale sia, occorre preliminarmente valutare come qualificare la rivalsa. Infatti, se rientra nell’ambito della surrogazione, l’assicurazione si surroga nello stesso diritto del danneggiato – scaturente dal fatto illecito e, nel caso di specie, costituente reato – dunque, si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato. Viceversa, se la rivalsa rientra nell’azione di regresso, l’impresa designata esercita un nuovo diritto, scaturente ex lege a seguito del pagamento dell’indennizzo al danneggiato, e soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale.

1. La vicenda

Una donna, passeggera su un ciclomotore, a seguito di un sinistro stradale, subiva delle lesioni personali. Il mezzo era privo di copertura assicurativa e l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS) risarciva la danneggiata con l’importo di 130 mila euro. L’assicurazione agiva in rivalsa contro i responsabili dell’incidente e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario del ciclomotore e del conducente per la stessa cifra oltre accessori. Il titolare del mezzo proponeva opposizione avverso l’ingiunzione e chiamava in causa il conducente, il quale si costituiva deducendo di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo. Il tribunale rigettava l’opposizione, accoglieva la domanda di garanzia formulata dal proprietario e condannava il conducente a rifondere al primo metà delle somme da versare all’assicurazione. In sede di gravame, tra le varie censure, gli ingiunti si dolevano del rigetto delle eccezioni di incompetenza e prescrizione, ma l’appello veniva rigettato. Si giunge così in Cassazione.

2. La competenza territoriale: sede legale e sede sociale

I ricorrenti lamentano l’incompetenza territoriale del tribunale fiorentino, sostenendo che la sede legale dell’assicurazione si trova a Torino e non a Firenze. La Suprema Corte rammenta che le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili devono essere adempiute presso il domicilio del creditore. Quando il creditore è una società commerciale rileva non solo la sede legale ma anche la sede sociale, ossia il luogo in cui il creditore abbia un rappresentante abilitato a stare in giudizio. All’epoca dei fatti l’impresa assicuratrice aveva una direzione generale a Firenze, pertanto, l’eccezione di incompetenza è infondata.

3. Diritto di rivalsa: surrogazione o regresso?

I ricorrenti sostengono che il termine prescrizionale del credito vantato dall’assicurazione sia biennale in quanto trattasi di credito derivante da sinistro stradale , oppure annuale nel caso in cui si applichi la regola prevista per i contratti di assicurazione. In ambedue i casi, il termine era già spirato al momento della notifica del decreto ingiuntivo.

La Suprema Corte considera la doglianza infondata.

I giudici chiariscono come il riferimento alla disciplina del contratto di assicurazione non si applichi al caso di specie, in quanto tra l’impresa designata dal Fondo vittime della strada e il terzo trasportato non sussiste alcun contratto. Prima di affrontare il tema della prescrizione, è d’uopo precisare che il diritto di rivalsa può farsi rientrare nel genus della surrogazione o del regresso.

a) Il diritto di rivalsa dell’assicurazione può inquadrarsi nella surrogazione legale. Il pagamento con surrogazione postula che, con l’adempimento, l’obbligo non si estingua, in quanto si trasferisce dal creditore originario ad un altro creditore che si “surroga” nei diritti del primo. Nel caso di specie, l’impresa designata, quando esercita la rivalsa, fa valere il medesimo diritto che era sorto originariamente in capo alla vittima, ossia si surroga nel diritto di credito del danneggiato.

b) Il diritto di rivalsa dell’impresa designata può farsi rientrare nell’ambito dell’azione di regresso prevista in materia di obbligazioni solidali. In tal caso, se uno dei debitori ha corrisposto al creditore l’intera prestazione, può chiedere a ciascun condebitore la quota di competenza (art. 1299 c.c.). Nella fattispecie che ci occupa, l’assicurazione designata, quando esercita la rivalsa, fa valere un nuovo diritto sorto dal pagamento dell’indennizzo al danneggiato.

Per completezza, si precisa che il diritto di rivalsa dell’assicurazione designata dal Fondo vittime della strada (ex art. 283 Cod. Ass.) trova il proprio fondamento normativo nell’art. 292 Cod. Ass.

4. Il termine di prescrizione dell’azione di rivalsa

Secondo la Cassazione, il termine prescrizionale per esercitare l’azione di rivalsa non può considerarsi né annuale né biennale, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti. La prescrizione varia a seconda di come viene qualificato il diritto di rivalsa dell’assicurazione verso i responsabili (proprietario e conducente).

a) Se l’assicurazione si surroga nei diritti della vittima che ha patito lesioni personali, il credito vantato è il medesimo e trova applicazione il termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c. 3 c.c., ossia se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Nel caso in esame, ricorre il reato di lesioni colpose, dunque la prescrizione è pari a 6 anni (surrogazione legale).

b) Se l’assicurazione agisce in regresso, fa valere un diritto nuovo, ossia un credito che scaturisce dalla legge e si applica la prescrizione ordinaria pari a 10 anni (azione di regresso).

5. L’obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo

Il conducente del mezzo si duole del fatto che la Corte d’appello lo abbia condannato a rifondere la metà della cifra corrisposta dall’assicurazione. In particolare, il ricorrente principale sostiene di essere stato ignaro della mancanza di copertura assicurativa del mezzo, altrimenti non lo avrebbe utilizzato. Egli, quindi, ha fatto affidamento sulla circostanza che il veicolo fosse assicurato, pertanto, non può considerarsi responsabile.

La Corte rigetta tale ricostruzione, infatti, l’obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo. La legge, infatti, non fa riferimento specifico a proprietario o conducente, ma dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Da quanto detto, deriva che è privo di rilievo – ai fini dell’esclusione della responsabilità – l’affidamento che il conducente abbia avuto sull’esistenza della copertura assicurativa, atteso che era suo dovere accertarsi dell’effettiva sussistenza dell’assicurazione.

6. La responsabilità solidale di proprietario e conducente

Il proprietario del mezzo, con ricorso incidentale, lamenta che l’assicurazione abbia agito in rivalsa anche nei suoi riguardi, dal momento che l’incidente è stato cagionato dal conducente. Anche tale cesura viene rigettata. L’azione di rivalsa, infatti, può essere esercitata dall’impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro (art. 292 Cod. Ass), per tali intendendosi sia il conducente che il proprietario.

Inoltre, dal momento che la causazione dell’evento è imputabile solo al conducente, il proprietario lamenta di essere stato condannato a rifondere all’assicurazione la metà dell’importo versato da questa. In buona sostanza, sostiene che, nel caso di sinistro stradale provocato da veicoli non assicurati, il proprietario ha diritto di essere tenuto indenne integralmente dal conducente, per tutte le somme che dovesse pagare al terzo responsabile. La censura non viene accolta giacché, per legge, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nel caso di specie, il proprietario non ha dimostrato che il mezzo sia stato messo in circolazione invito domino, pertanto, risponde solidalmente con il conducente.

7. La violazione dell’obbligo assicurativo

La responsabilità solidale di proprietario e conducente è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di tutelare il terzo danneggiato. All’epoca in cui tale disposizione fu introdotta (R.D. 1740/1933) si riteneva che il proprietario del bene fosse titolare di maggiori mezzi rispetto al conducente e, quindi, potesse far fronte all’obbligazione risarcitoria. In caso di incidente causato da negligenza o imperizia del conducente, è conforme alla ratio della norma che il proprietario possa agire in regresso integrale verso il conducente.

Nel caso di sinistro causato da un veicolo non assicurato, occorre distinguere tra:

a) l’obbligazione solidale del conducente e del proprietario verso il terzo danneggiato

b) e la diversa obbligazione solidale del conducente e del proprietario verso l’impresa designata (ex art. 292 Cod. Ass.).

Il debito solidale di proprietario e conducente verso il terzo (sub a) nasce dalla commissione di un fatto illecito, come la guida imperita o negligente, in tale circostanza:

  • il conducente risponde come autore,
  • il proprietario come garante ope legis.

 Il debito solidale di proprietario e conducente verso l’assicurazione designata (sub b) sorge in seguito alla violazione dell’obbligo assicurativo imputabile ad ambedue. «Lo stabilire, poi, in che misura debba avvenire il riparto, è questione che andrà valutata ai sensi dell’art. 2055 cc. » a mente del quale chi ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate; nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. 

8. Conclusioni

Il ricorso principale del conducente e quello incidentale del proprietario del ciclomotore vengono rigettati e la Cassazione conferma il debito solidale gravante su entrambi a fronte dell’azione di rivalsa esercitata dall’impresa designata dal FGVS. In particolare, gli ermellini affermano quanto segue:

  • «Rispetto a tale obbligazione, pertanto, in assenza di circostanze specifiche del tutto peculiari (ad es., la simulazione dell’avvenuta stipula della polizza, dimostrata mediante l’esibizione di documenti falsi), che nel caso di specie nessuna delle parti ha mai prospettato, l’obbligazione solidale del conducente e del proprietario nei confronti dell’impresa designata dovrà gravare su tutti e due, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all’insorgenza del debito comune verso l’impresa designata».

Tabella dei Contenuti