Per la Cassazione, non si può dare per provata la nuova stabile convivenza della ex moglie e poi negare al marito la revoca dell’assegno divorzile.
Istanza di revoca dell’assegno divorzile
Gli Ermellini con l’ordinanza n. 22064/2020 (sotto allegata) bocciano la decisione della Corte d’Appello perché prima richiama la giurisprudenza di legittimità sulla famiglia di fatto poi però nega al marito la revoca dell’assegno divorzile anche se è stato provata in giudizio la nuova, stabile e duratura convivenza della ex moglie con il nuovo compagno, basata sulla frequentazione quotidiana e con periodo più o meno lunghi di coabitazione effettiva e di reciproca assistenza morale e materiale. Analizziamo fin dall’inizio la vicenda che ha portato la Cassazione a decidere in tal senso.
La Corte d’Appello riformando la decisione di primo grado e accogliendo in parte il ricorso proposto dalla ex moglie, pone a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla donna l’assegno divorzile di 400 euro al mese e dichiara inammissibile l’impugnazione incidentale avanzato dall’uomo al fine di ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale disposta in favore della ex coniuge.
L’assegno divorzile non è dovuto se c’è una relazione stabile e continuativa
Il marito però non accetta il verdetto della Corte d’Appello e ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso.
- Con il primo si lamenta di come la Corte, esprimendo un convincimento opposto rispetto al Tribunale in relazione ai requisiti di stabilità e continuità della convivenza della ex moglie e il nuovo compagno senza dare motivazioni specifiche, limitandosi piuttosto a richiamare la giurisprudenza della Corte di legittimità sulla rilevanza della famiglia di fatto.
- Con il secondo invece lamenta l’errata qualificazione della famiglia di fatto da parte della Corte d’Appello, la quale in base agli elementi accertati era in grado di desumere i caratteri della stabilità e continuità della convivenza della ex moglie, anche alla luce della testimonianza del nuovo compagno della ex moglie il quale ha dichiarato che entrambi si erano assunti impegni reciproci di assistenza morale e materiale.
La moglie però avanza ricorso incidentale, lamentando la diminuzione dell’importo dell’assegno da parte della Corte d’Appello in 400 euro mensili rispetto ai 700 stabiliti in precedenza dal Tribunale, denunciando di non avere alcun reddito e lamentandosi del fatto che il marito abbia chiesto la revoca della misura senza aver dimostrato i caratteri di continuità e stabilità della sua convivenza con il nuovo compagno.
Perché negare la revoca dell’assegno divorzile se è provata la stabile convivenza?
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22604/2020 accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo e quello incidentale.
Gli Ermellini rilevano infatti la contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d’Appello, in quanto la stessa, pur ritenendo provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato della ex moglie con il nuovo compagno ha poi ritenuto che “quella relazione non potesse per ciò dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma – come detto -nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta”.
Ragionamento che il giudice del gravame si è formato senza richiamare elementi di fatto idonei a giustificare le ragioni della ritenuta assenza si continuità e stabilità della convivenza, che avrebbe giustificato la revoca dell’assegno divorzile. Da qui il rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione anche per decidere sulle spese di lite.