
La scena è abbastanza nota e figlia di questi tempi: lei (o lui) trova per caso sul cellulare del coniuge una chat segreta con l’amante. Dinanzi alla “prova provata” di una relazione sentimentale lo mette alla porta, anticipandogli la volontà di volersi separare. Dal canto suo, lui (o lei) prova a giustificarsi giurando più volte che si tratta solo di un contatto virtuale, con cui non c’è mai stato alcun incontro e, tantomeno, un contatto fisico. Un’amicizia platonica, insomma… per chi ancora ci crede.
Fatto sta che la scusa non attecchisce e si finisce davanti al giudice.
Ebbene, in tribunale cosa mai farà il magistrato se uno dei due coniugi chiede la separazione per tradimento online? Può disporre la condanna e il cosiddetto “addebito”?
La questione della separazione per tradimento virtuale su una chat è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza. Anche la stessa Cassazione si è espressa sulla possibilità di chiedere l’addebito per tradimento online. Di recente, una pronuncia del tribunale di Ravenna si è espressa sul caso di un adulterio non consumato in senso carnale, ma che aveva dato luogo a plausibili sospetti di infedeltà [1]. Ecco cosa hanno detto i giudici nel caso di specie.
Tradimento e separazione: cosa comporta?
Il tradimento non costituisce un reato, né un illecito amministrativo, ma solo una violazione dei doveri del matrimonio. Non sono previste sanzioni di alcun tipo per chi è infedele se non l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento o di rivendicare diritti successori in caso di decesso dell’ex coniuge dopo la separazione.
Solo eccezionalmente scatta il risarcimento del danno per tradimento, ma solo in presenza di una condotta che abbia leso la reputazione del coniuge: si pensi al caso di un tradimento consumatosi alla luce del sole, dinanzi a tutta la comunità, che abbia così procurato un’onta nel coniuge tradito.
Quindi, il semplice dolore, la sofferenza interiore o le ripercussioni psicologiche derivate dall’aver scoperto che il proprio marito o la propria moglie ha commesso adulterio non può essere oggetto di risarcimento.
Il giudice che ritiene di addebitare la colpa della fine del matrimonio alle corna, pronuncia, a carico del coniuge fedifrago il cosiddetto addebito, ossia la dichiarazione di responsabilità. Responsabilità che, come visto, produce solo due conseguenze: la perdita del mantenimento e della qualità di erede.
Chiaramente, quindi, se a tradire è il coniuge con il reddito più alto, non avendo comunque questi alcun diritto agli alimenti, l’addebito sarà del tutto indifferente.
Relazione platonica: può far scattare l’addebito?
Anche la relazione solo platonica del coniuge con l’estraneo può far scattare l’addebito della separazione se, per le modalità con cui è coltivata, dà luogo a plausibili sospetti di infedeltà che offendono la dignità del partner negli ambienti frequentati dalla coppia. Quando, invece, non ci sono prove che vi sia stato un effettivo tradimento o comunque un comportamento tale da cagionare un danno all’onore del coniuge, non ci può essere addebito per tradimento. In altri termini, non basta il semplice pettegolezzo. Del resto si sà, la gente sparla facilmente e, a volte, senza avere la certezza di ciò che dice.
Per l’addebito del tradimento virtuale è necessario provare che coniuge e amante si siano fatti vedere in pubblico in posizioni ambigue, tali cioè da far generare il fondato sospetto di una relazione sentimentale. Se, invece, nessuno dei testimoni ha visto in prima persona la scena dei due, non ci può essere alcuna condanna. Il gossip non crea danni all’onore.
Dunque, il semplice tradimento online, quando non vi sia prova di un incontro tra gli amanti e di una effettiva relazione amorosa o anche solo sessuale, non è causa di addebito. È chiaro che tutto si gioca sul tenore della conversazione: il coinvolgimento psicologico è di per sé stesso un tradimento che non necessita di congiunzione fisica per concretizzare l’infedeltà. Ma altra cosa sono i semplici complimenti o l’amicizia intima.
Quando anche il tradimento non provoca addebito
Il tradimento consumato non è causa di addebito se non è stato questo a far precipitare la situazione rendendo intollerabile la convivenza. Se, infatti, risulta che la coppia già viveva separatamente, in modo cioè tale da non avere più rapporti, ed era in profonda crisi, la vera ragione della separazione non può essere ricondotta all’infedeltà. Sicché, questa non genera alcun addebito.