Separazione e mantenimento: per ora no al tenore di vita

Dopo la storica sentenza in merito di divorzio, la Cassazione ha escluso il parametro del tenore di vita anche per l’assegno di separazione

La Cassazione ha escluso il tenore di vita anche per la separazione

Il rapporto coniugale è ormai alla deriva, il marito e la moglie decidono di porre fine al loro matrimonio proponendo ricorso per separazione in Tribunale, il coniuge economicamente più debole si domanda se durante la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita goduto nel corso della vita matrimoniale.

Sul punto, la Cassazione ha già da qualche anno stabilito (cfr. Cass. n. 26084/2019) che in fase di separazione nella quantificazione del mantenimento non rileva più il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio.

In precedenza lo stesso principio era stato espresso con riferimento all’assegno di divorzio con la ormai famosa pronuncia a Sezioni Unite del 2018.

Per comprendere nel dettaglio la portata innovativa dell’ordinanza della Corte di Cassazione in tema di separazione e tenore di vita occorre evidenziare la differenza tra lo stato di “separati” e lo stato di “divorziati”.

Lo status di “separati”

Nella separazione, a differenza del divorzio non si elimina il rapporto coniugale.

Infatti, con la pronuncia dello stato di separati non si scioglie il vincolo matrimoniale ma si modificano unicamente alcuni dei suoi effetti. Sono pertanto sospesi gli obblighi di natura personale dei coniugi (ad esempio coabitazione e fedeltà) ma permangono gli obblighi patrimoniali.

In merito agli obblighi patrimoniali, il primo effetto importante si rileva nel caso in cui i coniugi sono in regime di comunione dei beni.

Sino al momento della pronuncia della separazione tutto ciò che confluisce nella proprietà di un coniuge (escluse donazioni ed eredità) si intende in comunione. In tal caso con la pronuncia di separazione si scioglie la comunione e si ha la divisione del patrimonio comune.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 156 del c.c., anche dopo la separazione permane tra i coniugi un obbligo di assistenza materiale che si traduce nella previsione di un assegno di mantenimento  a favore del coniuge economicamente più debole, non responsabile della rottura del matrimonio.

Nella quantificazione dell’assegno di mantenimento in fase di separazione (permanendo gli obblighi di assistenza materiale) criterio guida è (forse era!) il tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso della vita matrimoniale, presupponendo quindi una continuità economica tra la pregressa vita matrimoniale e la cessazione della convivenza.

Lo status di “divorziati”

Con il divorzio si scioglie il vincolo matrimoniale con la cessazione di tutti gli effetti civili che derivano dallo stesso (anche di solidarietà patrimoniale).

Viene meno pertanto il diritto successorio reciproco e può essere prevista la corresponsione di un assegno divorzile da parte del coniuge più forte economicamente unicamente con la funzione assistenziale.

Così è stato pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2018, eliminando il tenore di vita e la funzione perequativa-compensativa dell’assegno divorzile che prevedeva un riequilibrio delle posizioni economiche dei coniugi nel caso in cui vi era sperequazione tra le parti.

La funzione assistenziale, invece, prevede la corresponsione di un assegno divorzile solamente nei casi in cui il coniuge economicamente più debole non disponga di redditi propri e sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli.

I nuovi criteri si applicano anche in caso di separazione?

È in questo quadro normativo che si inserisce la portata innovativa dell’ordinanza della Cassazione n.26084/2019,che per la prima volta ha enunciato che anche l’assegno di mantenimento disposto in fase di separazione ha una funzione meramente assistenziale, eliminando in tal modo anche in questo primo stadio il criterio del tenore di vita.

Con l’ordinanza citata la Corte di Cassazione ha ritenuto di parificare la natura e la funzione dei due assegni di mantenimento e divorzile applicando uniformemente i principi della sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, in contrasto con il presupposto di solidarietà patrimoniale che permane tra i coniugi separati.

Tali principi richiamano quali indici per l’assegnazione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento esclusivamente la mancanza di redditi propri e il contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio familiare.

Tuttavia, in conclusione si può affermare che tale orientamento, ad oggi, non appare vincolante per i giudici dei tribunali, essendo stato sancito da una sola sezione della Corte di Cassazione e non da tutte le Sezioni per l’appunto “Unite” come invece si è verificato con la sentenza in tema di assegno di divorzio.

È pertanto necessario attendere la conferma dell’orientamento o la modifica, che avverrà nel tempo con successive sentenze in tema, al fine di valutare l’effettiva risonanza dell’eliminazione del criterio del tenore di vita anche nella quantificazione dell’assegno di mantenimento disposto nella separazione.

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