Ricorda la Cassazione che per il diritto all’assegno per il nucleo familiare rileva il reddito del coniuge separato, per la sua misura quello del nucleo del genitore affidatario
Assegni per il nucleo familiareal genitore affidatario
Il reddito da prendere in considerazione per determinare l’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, quello del coniuge legalmente separato invece rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla sua erogazione. Sono queste le precisazioni dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24606/2020 che chiude la vicenda processuale che si va a descrivere.
La Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado e accoglie il ricorso di una madre affidataria della figlia minore, riconoscendole il diritto agli assegni per il nucleo familiare spettanti in suo favore, in quanto coniuge separato per il periodo 2006-2009 a carico della società datrice e dell’INPS, per le rispettive quote di competenza. La spettanza degli assegni familiari non è stata contestata dai soggetti obbligati, i quali si sono limitati a contestare l’assenza dei requisiti reddituali della donna ai fini del riconoscimento degli assegni familiari. Per la Corte il reddito del nucleo familiare del genitore affidatario separato rileva ai fini della quantificazione della prestazione e nel caso di specie il reddito della donna, elemento non contestato, deve ritenersi sussistente, mentre per quanto riguarda la spettanza degli assegni familiari deve tenersi conto del reddito del marito.
Legittimazione passiva e requisiti per il diritto e la misura dell’assegno familiare
La società datrice ricorre in Cassazione e le sue conclusioni vengono condivise dall’Inps, che deposita contro-ricorso, mentre il procuratore Generale chiede il rigetto di entrambi e il rinvio alle SU sul primo motivo sollevato dalla società datrice, che espone le sue doglianze sollevando i seguenti due motivi.
Con il primo la società datrice lamenta il mancato esame da parte della Corte dell’eccezione sollevata con cui la ricorrente ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia in quanto il marito della ricorrente non è suo dipendente, ma di altra società.
Con il secondo motivo invece lamenta di come i giudici d’Appello non abbiano applicato correttamente il principio secondo cui per il riconoscimento del diritto alla percezione degli assegni familiari deve farsi riferimento al reddito del coniuge separato e non a quello a cui è stata affidata la prole.
Sostiene l’Inps nel suo contro-ricorso che “nell’ipotesi di separazione personale dei coniugi debba considerarsi titolare del diritto all’assegno il coniuge affidatario dei figli, con la conseguenza che i requisiti reddituali debbano essere verificati con riferimento al nucleo familiare di detto coniuge affidatario. Di conseguenza l’assegno non potrebbe essere riconosciuto ove in capo al coniuge affidatario non si realizzino le condizioni di cui al citato decimo comma dell’art. 2 della legge n. 153 del 1988, che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente o equiparati – redditi nei quali rientra anche l’assegno di mantenimento dell’affidatario corrisposto dall’altro coniuge – sia almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare:”
Il reddito dell’affidatario e dei figli rileva per l’assegno per il nucleo familiare
La Cassazione con l’ordinanza n. 24606/2020 accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo e rinviando alla Corte d’Appello competente in diversa composizione per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Gli Ermellini, dopo una complessa spiegazione sulla legittimazione ad causam della società ricorrente rileva come la fondatezza del primo motivo del ricorso principale sollevato dalla società ricorrente in quanto la Corte d’Appello ha errato nel qualificare come eccezione in senso stretto il dedotto difetto di titolarità passiva, trattandosi di mera difesa con cui la società ha negato un fatto costitutivo della pretesa altrui, negando di essere il datore di lavoro dell’ex marito e quindi soggetto tenuto a corrispondere gli assegni familiari.
Infondato invece il motivo sollevato dall’Inps in quanto l’assegno per il nucleo familiare ha la finalità di tutelare le famiglie che si trovano in un effettivo stato di bisogno economico e viene riconosciuto in modo differenziato in considerazione del numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare e della eventuale presenza soggetti infermi o affetti da vizi fisici o mentali o di minori con difficoltà permanente a svolgere le attività tipiche della loro età. Lo strumento ha quindi natura assistenziale per cui il reddito del nucleo familiare composto dai figli e dal genitore affidatario rileva ai fini della determinazione del suo ammontare, mentre quello del coniuge separato rileva ai fini del riconoscimento all’erogazione della misura.