L’obiettivo della riforma Cartabia in materia di famiglia è l’accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in materia di separazione e divorzio.
Secondo gli addetti ai lavori siamo di fronte a una riforma epocale.
Si avrà un unico rito per ogni procedimento in materia di famiglia.
In relazione alla separazione e al divorzio, potrà essere redatta una domanda in contemporanea e un “piano genitoriale” utile al giudice per modulare visite e collocamento dei figli minorenni.
Sono alcune delle principali modifiche contenute nella Riforma Cartabia in materia di famiglia, che entreranno in vigore a fine febbraio, prima rispetto ai tempi stimati, che parlavano di fine giugno, e verranno applicate alle relative cause a partire dall’1 marzo, in vista dell’introduzione, nell’ottobre 2024, del Tribunale della famiglia, istituito “ad hoc” per questo genere di procedimenti.
Le norme sono tra quelle contenute nella legge delega sul processo civile del precedente Governo, della quale, lo scorso ottobre, è stato approvato il decreto legislativo di attuazione.
La legge di Bilancio successivamente disposto l’anticipazione dell’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni previste dalla riforma, la quale architettura ruota intorno agli impegni assunti con l’Europa nel Pnrr.
L’obiettivo è arrivare a ridurre del 40% i tempi della giustizia civile.4. Il prevalere dell’interesse dei minorenni1. In che cosa consisterà il rito unico2. La domanda di separazione e divorzio in contemporanea 3. Le vittime di violenza e la loro tutela4. Il prevalere dell’interesse dei minorenni5. Il Tribunale della famiglia6. La Riforma e i suoi caratteri epocali
1. In che cosa consisterà il rito unico
Un unico rito, con il quale si supera la frammentazione vigente sino adesso, applicabile ai procedimenti relativi a famiglie e minorenni di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare, esclusi i procedimenti per le dichiarazioni di adottabilità, quelli sulle adozioni di minorenni e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.
2. La domanda di separazione e divorzio in contemporanea
Con le norme che entreranno in vigore, si potrà proporre in contemporanea la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, oppure, le stesse potranno essere riunite in un unico procedimento.
In relazione alla procedibilità della domanda di divorzio è richiesto un doppio requisito, vale a dire, il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza.
Con l’eliminazione dell’Udienza Presidenziale, la causa non dovrà più avere due fasi, la prima comparizione davanti al Presidente e, successivamente davanti al Giudice Istruttore.
I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi verranno caratterizzati da determinati atti introduttivi che conterranno l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova.
Nel ricorso dovranno essere contenuti documenti e mezzi di prova, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali viene fondato il ricorso.
3. Le vittime di violenza e la loro tutela
La Riforma valorizza delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica con la finalità di salvaguardare le vittime, prevedendo dei percorsi specifici in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere.
4. Il prevalere dell’interesse dei minorenni
La Riforma rafforza la centralità dell’interesse prevalente del minorenne come da tempo sancito da parte della giurisprudenza in materia.
Il metodo di competenza territoriale prevalente sulle cause di famiglia è quello della residenza abituale del minorenne, che corrisponde al luogo nel quale di fatto si trova il centro della sua vita.
In mancanza di figli minorenni la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
La stessa Riforma prevede la presentazione, davanti al Giudice, di un piano genitoriale che contenga gli impegni e le attività quotidiane dei minorenni, relative alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, alle frequentazioni di parenti e amici.
Un piano che possa essere per il Magistrato la base dalla quale partire nel decidere su affido, collocamento e diritto di visita.
5. Il Tribunale della famiglia
La Riforma istituisce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Tribunali circondariali e, come organo centrale, un Tribunale distrettuale.
I Tribunali per i minorenni non verranno soppressi, ma trasformati in queste altre articolazioni, con la finalità di valorizzare le loro specializzazioni.
Questa parte della riforma entrerà in vigore nell’ottobre 2024.