Tu e tuo marito avete deciso di divorziare di comune accordo. Da quando vi siete separati, i vostri rapporti sono più distesi e riuscite anche a parlare senza litigare. Dopo una lunga trattativa, decidete quindi di sottoscrivere la domanda di divorzio congiunto e porre fine alla vostra relazione. Tuttavia, poco prima dell’udienza di comparizione, interviene una nuova lite che mette in discussione tutto quanto. Hai scoperto che tuo marito convive con una nuova compagna. Non vuoi assolutamente che questa donna sia presente quando vostro figlio dorme dal padre. Pertanto, comunichi al tuo avvocato di voler revocare il consenso al divorzio congiunto. Cosa succede in questi casi? La procedura si arresta oppure prosegue? Nell’articolo che segue vedremo se è possibile revocare il consenso al divorzio congiunto dopo aver già depositato il ricorso in tribunale.
Cos’è il divorzio?
Il divorzio è un istituto che consente lo scioglimento del matrimonio civile (o dell’unione civile per le coppie omosessuali) e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè del matrimonio celebrato in chiesa e regolarmente trascritto nei registri di stato civile).
Il divorzio può essere:
- congiunto o consensuale, qualora i coniugi abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni circa la fine della loro unione (ad esempio, sulla casa, sull’assegno divorzile, sui figli). In tal caso, il ricorso è presentato congiuntamente, cioè da entrambi i coniugi;
- giudiziale, quando i coniugi non hanno trovato un accordo su come gestire la fine del matrimonio. In tal caso, il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.
Quando si può divorziare?
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono espressamente previste dalla legge e riguardano:
- la separazione protrattasi per almeno 12 mesi (se è giudiziale) per almeno 6 mesi (se è consensuale);
- la mancata consumazione del matrimonio: vale a dire quando i coniugi non hanno avuto un rapporto sessuale durante la sussistenza del vincolo matrimoniale;
- la sentenza definitiva di rettificazione del sesso;
- l’ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita dell’altro coniuge oppure abbia compiuto reati contrari alla morale della famiglia;
- l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ottenuto da un coniuge all’estero oppure un nuovo matrimonio dallo stesso contratto all’estero.
Revoca consenso divorzio congiunto
A questo punto, cerchiamo di capire se – nel divorzio congiunto – è possibile revocare il consenso precedentemente prestato. Come già anticipato, il divorzio congiunto è la procedura scelta dai coniugi quando hanno raggiunto un accordo sulle condizioni che disciplinano la fine del loro matrimonio. Si pensi, ad esempio, alla coppia che ha sottoscritto l’accordo di divorzio e lo ha depositato in tribunale.
Magari, poco prima dell’udienza di comparizione, uno dei due coniugi ci ripensa. Cosa accade in questi casi? Si può revocare il consenso prestato? Sul punto, è intervenuta la Cassazione, la quale ha sancito che la revoca unilaterale del consenso al divorzio non comporta l’arresto del procedimento e il giudice dovrà verificare comunque la sussistenza dei requisiti per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’accordo raggiunto per il divorzio ha natura:
- ricognitiva in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per addivenire alla pronuncia di divorzio;
- negoziale in merito ai rapporti economici (ad esempio relativi alla casa coniugale o all’assegno divorzile) e ai figli.
Pertanto, una volta raggiunto l’accordo e depositato il ricorso congiunto in tribunale, la procedura andrà avanti e il giudice dovrà verificare i presupposti per la pronuncia del divorzio e, in caso positivo, esaminare le condizioni concordate dai coniugi.
In conclusione, la procedura in questione non può essere bloccata per un ripensamento da parte di uno dei due coniugi, a meno che la domanda congiunta sia stata presentata per errore oppure estorta con violenza o dolo.
La domanda di divorzio congiunto
Come già anticipato, il divorzio può essere richiesto trascorsi 12 mesi dalla separazione giudiziale oppure dopo 6 mesi dalla separazione consensuale.
Se la coppia decide di optare per il divorzio congiunto, il procedimento è molto più snello, in quanto i coniugi, con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di uno solo per entrambi, depositano congiuntamente il ricorso contenente l’accordo.
Nel ricorso, è importante indicare:
- i fatti e gli elementi di diritto su cui si basa la domanda di divorzio;
- l’eventuale esistenza di figli di entrambi i coniugi;
- le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici;
Occorre, inoltre, allegare:
- l’atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- lo stato di famiglia dei coniugi;
- il certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa oppure copia autenticata della sentenza di separazione giudiziale;
- la nota di iscrizione a ruolo.
Successivamente al deposito, essi devono comparire all’udienza davanti al presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione e per confermare la volontà di procedere con il divorzio alle condizioni stabilite nel ricorso. Il giudice dovrà accertare che la comunione spirituale e materiale tra i due coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e che le condizioni previste nell’accordo non siano contrarie all’interesse dei figli. A questo punto, se la verifica è positiva, emetterà sentenza di divorzio che verrà trasmessa all’ufficiale di Stato civile per l’annotazione nell’apposito registro del luogo in cui fu trascritto il matrimonio.
Va ricordato, in particolare, che con il divorzio gli ex coniugi riacquistano lo stato libero e possono sposarsi nuovamente con rito civile. Inoltre, al coniuge privo di mezzi adeguati (oppure se non può procurarseli per ragioni oggettive) può essere riconosciuto un assegno divorzile di natura assistenziale.