Il passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi
Il passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi gli ex coniugi è uno dei fattori che incidono maggiormente sul diritto all’assegno di mantenimento o divorzile, comportandone, a seconda dei casi, la modifica o l’estinzione, in ragione del venir meno di quella funzione solidaristica o assistenziale sottesa ad entrambi i provvedimenti.
Occorre distinguere, in merito, se a contrarre nuovo matrimonio è il coniuge beneficiario ovvero quello obbligato
Le nuove nozze del coniuge beneficiario
Il passaggio a nuove nozze comporta per l’ex coniuge beneficiario la perdita automatica di tutta una serie di diritti (perdita del cognome, della qualità di successore legittimo, ecc.), tra cui, in primis, secondo l’espressa previsione legislativa di cui all’art. 5, co. 10, l. n. 898/1970, la decadenza dell’assegno di mantenimento.
Si tratta di una decadenza automatica che non richiede alcun intervento giudiziale e che ha effetto dal giorno stesso della celebrazione del nuovo matrimonio, la cui ratio è facilmente intuibile: con il nuovo matrimonio viene meno, infatti, la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, poiché in tale ipotesi i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge.
Giova evidenziare come, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza, anche la convivenza more uxorio del coniuge beneficiario, può far cessare il diritto all’assegno di mantenimento. In merito, la Cassazione ha statuito che la creazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescinde ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale, allorquando si tratti di una relazione avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità. Siffatta relazione è in grado di incidere, pertanto, sul contributo al mantenimento, poiché, in ordine al parametro rappresentato dal tenore di vita goduto nel corso della vita matrimoniale, costituisce elemento di valutazione la relativa prestazione di assistenza ricevuta da parte del convivente (Cass. n. 25845/2013).
Resta fermo, infine, che le nuove nozze dell’ex coniuge creditore, pur determinando ex lege l’estinzione del diritto alla percezione dell’assegno, non possano incidere sugli obblighi di mantenimento nei confronti della prole (art. 6 della l. n. 898/1970), non giustificando né l’interruzione, né l’arbitraria autoriduzione dell’erogazione dell’assegno, potendo semmai costituire un fatto sopravvenuto idoneo a richiedere la revisione dello stesso, secondo il disposto dell’art. 9 l. div.
Le nuove nozze del coniuge obbligato
Le nuove nozze del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento o divorzile non legittimano, invece, l’esonero dall’obbligo nei confronti dei figli né dell’ex coniuge, in quanto i diritti nascenti dall’ulteriore comunione di vita non possono ledere quelli già acquisiti e giudizialmente accertati della precedente. Tuttavia, la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato ovvero la nascita di altri figli generati da una successiva unione anche di fatto costituiscono “sopravvenuti giustificati motivi” rispetto alla sentenza di separazione o divorzio, in grado di determinare una revisione dell’assegno di mantenimento o divorzile (art. 9, 1 comma, l. div.).
In merito, la giurisprudenza, abbandonando l’orientamento risalente secondo il quale la formazione di una nuova famiglia “costituisce espressione di una libera scelta e non di una necessità”, lasciando inalterati gli obblighi determinati in sede di separazione e divorzio nei confronti dell’ex coniuge e dei figli nati in precedenza (Cass. n. 15065/2000; n. 12212/2001), ha abbracciato un indirizzo interpretativo differente, affermando che “allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell’assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia” (Cass. n. 21919/2006).
Ciò posto, occorre rilevare che l’incidenza dei nuovi oneri familiari, gravanti sul coniuge obbligato, sulla modifica del valore dell’assegno di mantenimento, andrà valutata dal giudice, il quale dovrà accertare se a seguito di tali motivi sopravvenuti, si sia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dello stesso, tenendo conto anche della situazione economica del nuovo partner e della nuova famiglia nel suo complesso (Cass. n. 24056/2006; n. 25019/2007).