Le multe di una persona non vanno più pagate dopo la sua morte.
Cosa succede alle multe stradali e, più in generale, a tutte le sanzioni amministrative, alla morte del trasgressore? Gli eredi sono tenuti a pagarle?
Si pensi al caso di un uomo che, una volta deceduto il padre, si veda notificare una serie di cartelle esattoriali relative a infrazioni al codice della strada commesse dal genitore e da quest’ultimo mai pagate. A questo punto, se gli importi sono considerevoli (si tenga conto che gli interessi sono del 10% e maturano ogni sei mesi), il figlio potrebbe valutare se convenga accettare l’eredità o meno.
Insomma, le multe stradali si trasmettono agli eredi?
La risposta è negativa. In caso di di morte dell’autore della violazione, l’illecito amministrativo (e quindi anche la multa stradale) si estingue senza possibilità di trasmettere la sanzione agli eredi.
Attenzione però: nel caso di responsabilità solidale tra due soggetti per la stessa infrazione, si estingue solo la sanzione del soggetto deceduto e non anche quella dell’eventuale corresponsabile. Per comprendere meglio la questione torniamo sempre all’esempio tra padre e figlio. Se un padre presta l’auto al figlio e questi commette l’infrazione, i due sono corresponsabili in solido: il Comune cioè potrà chiedere il pagamento sia all’uno che all’altro (ma non già due diversi pagamenti). Ma se il padre dovesse morire, si estinguerà solo la sanzione in capo a questi ma non anche quella del figlio.
Conseguentemente, la morte del responsabile in solido estingue l’obbligazione relativamente ai suoi eredi, ma non la responsabilità principale del trasgressore.
In caso di decesso durante la fase dell’accertamento, di ricorso al Prefetto o di riscossione coattiva, l’autorità amministrativa dovrà provvedere all’archiviazione degli atti. Estinguendosi il diritto creditorio dello Stato, dovrà cessare ogni azione tendente alla realizzazione pratica di questo credito e dovranno essere restituite le cose eventualmente sequestrate.
Infatti, ai sensi dell’art. 210 c. 4, alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per l’esecuzione delle sanzioni accessorie; ai sensi dell’art. 224 c. 3, la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato, importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria.
In caso di decesso nel corso del processo instaurato con l’opposizione, stante la mancanza di successione nello specifico rapporto obbligatorio da parte degli eredi, il giudice deve, anche d’ufficio, in qualunque grado, definire il processo dichiarando la cessazione della materia del contendere.