Modifica mantenimento per i figli: quando?

Revisione dell’assegno di mantenimento per i figli: gli alimenti possono variare se varia la situazione economica dei genitori.  

I provvedimenti del giudice in tema di mantenimento dell’ex coniuge e dei figli sono sempre soggetti a revisione, anche se divenuti definitivi, nel caso in cui dovessero mutare le condizioni economiche di una delle due parti. Così, gli eventuali squilibri sopraggiunti e imprevedibili al momento dell’emissione della prima decisione giustificano una nuova pronuncia che possa riequilibrare la situazione alla luce della diversa situazione di fatto. 

In questa breve e schematica guida vedremo quando si può avere la modifica del mantenimento per i figli alla luce di alcuni chiarimenti forniti di recente dalla Cassazione. Si tratta, in realtà, di ipotesi piuttosto frequenti e facilmente individuabili. Pertanto, illustreremo qualche esempio pratico per rendere ancora più chiare le ipotesi in cui uno dei due genitori può rivolgersi al giudice e chiedere la revisione dell’importo degli alimenti. 

Prima però di stabilire quando modificare il mantenimento per i figli sarà bene comprendere come viene determinata la misura dell’assegno mensile. Procediamo dunque per gradi.

Assegno di mantenimento per i figli: chi deve pagare?

L’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli viene quantificato, in assenza di un accordo tra i genitori, direttamente dal giudice. E ciò vale sia per le coppie di conviventi che per quelle sposate. L’eventuale accordo dei genitori è comunque soggetto al controllo del magistrato, non potendo andare a svantaggio gli interessi dei figli.

L’obbligo di mantenere i figli grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche: quindi sia su quello che non vive insieme alla prole (il cosiddetto «genitore non collocatario») che sull’altro (il «genitore collocatario»). Il primo vi provvederà versando un assegno mensile nelle mani dell’altro genitore o, nel caso di figli maggiorenni e su loro stessa richiesta, direttamente a questi ultimi. 

Invece, il genitore collocatario vi provvede coprendo tutte le residue spese necessarie alla gestione ordinaria della prole. 

Invece, per quanto riguarda le spese straordinarie, quelle cioè imprevedibili o comunque non definibili in anticipo (spese mediche, gite scolastiche, libri universitari, ecc.), il giudice stabilisce una quota a carico del genitore non collocatario (di solito, pari al 50%). 

Assegno di mantenimento per i figli: come viene stabilito?

L’assegno di mantenimento per i figli viene calcolato sulla base delle capacità economiche delle parti. Questo significa che, in presenza di due genitori con un lavoro e un reddito pressoché simile, l’assegno ordinario coprirà solo il 50% delle spese necessarie al mantenimento. Questa percentuale varia al variare delle condizioni economiche dei genitori, fino a raggiungere il 100% nel caso in cui il genitore convivente con la prole non abbia una propria entrata economica. 

L’assegno di mantenimento mira a garantire ai figli lo stesso tenore di vita che avevano quando i genitori erano ancora uniti. Sicché, non sarà certo possibile che un genitore benestante faccia vivere di stenti il proprio figlio.

Fatti sopravvenuti: come si modifica l’assegno di mantenimento dei figli?

L’ammontare dell’assegno di mantenimento, anche quando la sentenza è divenuta definitiva (ossia «passata in giudicato»), può sempre essere modificato a condizione che sussistano le seguenti condizioni:

  • devono variare sostanzialmente le condizioni economiche di uno dei due genitori (si pensi a un genitore che perde il lavoro o che, per ragioni di salute, è costretto a non lavorare più) o le esigenze del figlio (di solito, col crescere dell’età crescono anche le spese: si pensi a un figlio che decide di frequentare l’università fuori sede e, oltre all’acquisto dei libri e alla retta, è tenuto a far fronte alle spese dell’alloggio);
  • tale variazione deve dipendere da un evento sopravvenuto e imprevedibile rispetto alla sentenza che ha definito inizialmente il mantenimento e di cui pertanto il giudice non ha potuto tenere conto.

Di regola, si ammette la modifica o la cessazione dell’assegno se si verificano fatti o circostanze nuove e sopravvenute rispetto a quelle sui quali si era fondata la precedente valutazione del giudice. Il fondamento di questo presupposto è l’ articolo 156 del codice civile che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione al sopravvenire di “giustificati motivi“.

Qualsiasi modifica rilevante della situazione personale ed economica dei genitori ha effetti concreti sulla vita dei figli e, di conseguenza, sulle condizioni già concordate nella separazione consensuale (o nel divorzio congiunto) oppure stabilite nella sentenza di separazione giudiziale (o di divorzio contenzioso). 

Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli presuppone dunque l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento che ha attribuito il predetto assegno.

Il giudice deve valutare come incidono i fatti sopravvenuti riguardo alla necessità di modificare l’ammontare dell’assegno senza rivalutarne i presupposti. In altri termini, il giudice investito della domanda di modifica non può certo procedere con una valutazione nuova e autonoma dei presupposti e dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa e nuova valutazione delle condizioni che avevano condotto il giudice precedente a quantificare il contributo al mantenimento dei figli. 

Dunque, il giudizio di revisione del mantenimento ha ad oggetto solo la valutazione dei nuovi fatti sopravvenuti e non anche di quelli pregressi che non possono essere soggetti ad un nuovo giudizio. 

Quando è possibile la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli?

Ecco alcune tipiche ipotesi in cui l’assegno di mantenimento per i figli può essere modificato:

  • quando cambiano le esigenze del figlio col crescere dell’età: le esigenze di un neonato non sono quelle di un adolescente;
  • il genitore obbligato subisce un peggioramento delle proprie condizioni economiche (ad esempio, a seguito di una riduzione dell’orario di lavoro o di un licenziamento) o patisce una malattia che gli impedisce di lavorare; 
  • incremento dei redditi professionali dell’obbligato;
  • il genitore obbligato costituisce un nuovo nucleo familiare o inizia una convivenza;
  • stato di pensionamento del genitore obbligato a versare il mantenimento.

Quanto alla revisione dell’assegno a seguito di crescita e sviluppo del figlio e del conseguente aumento delle sue esigenze, la revisione è giustificata, senza necessità di una prova specifica:

  • se la crescita comporta automaticamente un aumento dei bisogni, poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica;
  • anche se non ci sono miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge obbligato, purché l’aumento del mantenimento trovi capienza nelle sue disponibilità patrimoniali.

Tabella dei Contenuti