L’immobile ereditato entra in comunione dei beni?

L’eredità ricevuta da un coniuge va condivisa con l’altro? La proprietà conseguita da uno dei due mediante successione si estende al partner o rimane esclusiva? 

Molti coniugi si domandano se l’immobile ereditato entra in comunione dei beni. In realtà, occorre subito sfatare un mito: questo regime non comporta l’attribuzione automatica di tutte le proprie rispettive sostanze nel patrimonio comune della coppia. Nonostante il matrimonio, molte cose rimangono personali. 

Quando il marito o la moglie riceve un’eredità, ad esempio dai genitori deceduti o da altri parenti, occorre innanzitutto individuare il regime patrimoniale che i coniugi hanno scelto al momento delle nozze o che hanno stabilito successivamente (le modifiche sono consentite). Se la coppia è in separazione dei beni, il problema non si pone: ciascuno dei due coniugi rimane proprietario esclusivo di ciò che gli apparteneva prima del matrimonio e diventa proprietario esclusivo anche di ciò che acquista o riceve in seguito. 

Se, invece, i coniugi sono in regime di comunione legale, l’immobile ereditato entra in comunione dei beni soltanto se il testamento lo prevede espressamente, altrimenti l’eredità costituisce un «bene personale» di chi l’ha ricevuta, senza che l’altro coniuge possa pretendere di parteciparvi o chiedere di condividerlo.

Questo principio vale – come ha affermato di recente la Cassazione  – anche nel caso in cui uno dei due coniugi abbia acquistato la quota di proprietà di un immobile a seguito di un giudizio di divisione ereditaria.

Regime patrimoniale dei coniugi: comunione o separazione 

Gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale della loro famiglia, optando per la comunione dei beni oppure per la separazione. 

La comunione dei beni è chiamata anche comunione legale, perché rappresenta il regime normale, operante in mancanza di un diverso accordo. Quindi, se gli sposi, al momento delle nozze, non dichiarano di optare per la separazione, entrano automaticamente in regime di comunione.

La separazione deve essere dichiarata espressamente, nell’atto di matrimonio o anche in seguito; in questo caso, occorre adottare la forma dell’atto pubblico. 

La separazione dei beni 

Con la separazione dei beni, i patrimoni dei coniugi rimangono del tutto separati. Ognuno resta proprietario esclusivo dei beni che aveva prima di sposarsi e di quelli che acquista o riceve successivamente, compresi gli immobili ereditati da un membro della coppia. Rimane, però, l’obbligo di entrambi di contribuire alle spese familiari. 

La comunione dei beni 

Quando i coniugi sono in comunione dei beni, essi condividono, in quote uguali del 50% ciascuno, gli acquisti ed i risparmi fatti durante il matrimonio e i proventi delle attività svolte in comune.

patrimoni personali di ciascun coniuge continuano, comunque, ad esistere e sono esclusi dalla comunione legale. Ci sono cose, mobili o immobili, che per legge, rimangono «beni personali» del marito o della moglie. Si tratta, precisamente, delle seguenti categorie: 

  • i beni che appartenevano ad un coniuge prima del matrimonio; 
  • i beni acquisiti successivamente da uno dei coniugi, per effetto di donazione o di successione; 
  • i beni di uso strettamente personale, quelli che servono all’esercizio della professione e le somme ottenute a titolo di risarcimento dei danni. 

L’immobile ereditato da un coniuge cade in comunione? 

L’immobile ereditato da un coniuge non ricade nella comunione legale dei beni. La legge lo considera un «bene personale» e, perciò, lo esclude espressamente dall’oggetto della comunione, a meno che nel testamento non sia stato specificato che esso debba essere attribuito al patrimonio comune di entrambi i coniugi.

Il motivo di questa scelta  – operata dal legislatore, e dunque inderogabile – sta nel fatto che si tratta di beni all’acquisto dei quali l’altro coniuge non ha partecipato e quindi non deve beneficiarne. L’unica eccezione avviene quando l’eredità è stata devoluta per testamento ad uno dei due coniugi e il testatore aveva manifestato la volontà espressa di far rientrare determinati beni, compresi gli immobili, in comunione. 

Nella sentenza cui accennavamo all’inizio, la Suprema Corte ha stabilito che non cade in comunione legale la quota dell’immobile acquistata dal coniuge nel giudizio di divisione ereditaria, nemmeno quando colui che diviene proprietario del bene ha eseguito un versamento di conguaglio in denaro per la parte della somma spettante agli altri coeredi. Per i giudici di piazza Cavour questo versamento non è assimilabile al pagamento di un prezzo e la causa dell’attribuzione del bene resta quella della successione ereditaria.

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