In generale, il coniuge superstite del pensionato o del lavoratore assicurato deceduto ha il diritto alla pensione di reversibilità del trattamento pensionistico. Tale riconoscimento è automatico; la legge non richiede alcuna condizione soggettiva per il conseguimento della pensione. Può ottenere la pensione di reversibilità anche chi rinuncia all’eredità.
Tale diritto è riconosciuto anche al componente superstite dell’unione civile.
La pensione di reversibilità spetta ai conviventi?
La semplice convivenza more uxorio non dà diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del convivente. Non importa che tra i due partner vi fosse un patto di convivenza o che gli stessi abbiano “registrato” in Comune un unico nucleo familiare. Non si tratta infatti di un diritto che può essere oggetto di trattativa tra i due, derivando invece da un riconoscimento dello Stato. Riconoscimento che, in assenza di matrimonio o di unione civile, non viene pertanto attribuito.
Chi è separato ha diritto alla reversibilità?
Anche chi è separato ha diritto alla reversibilità. Tuttavia, è necessario che il diritto alla pensione di reversibilità sia stato maturato dal lavoratore prima del divorzio.
Non ha diritto alla reversibilità il coniuge separato che abbia accettato il pagamento di un assegno di mantenimento una tantum ossia in un’unica soluzione.
Secondo il nuovo orientamento della Cassazione, la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge separato anche se questi non aveva diritto all’assegno di mantenimento per aver subito il cosiddetto addebito (succede, ad esempio, in caso di tradimento, abbandono del tetto coniugale, violenze, ecc.).
Anche secondo le nuove istruzioni operative diramate dall’Inps, il coniuge separato con addebito, non titolare di assegno alimentare, ha diritto alla pensione di reversibilità, in qualità di coniuge superstite.
Con questa precisazione viene così abbandonato definitivamente il precedente orientamento dell’istituto previdenziale secondo cui il coniuge separato aveva diritto alla pensione ai superstiti, ma solo se percepiva mensilmente gli alimenti. Tale orientamento è stato ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale prima e dalla Cassazione dopo, secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. Infatti, il coniuge superstite ha diritto al trattamento pensionistico in virtù dell’esistenza del rapporto coniugale con il defunto, già pensionato o assicurato, indipendentemente dall’addebito.
A fronte di ciò, l’Inps ha rivisto la propria posizione prevedendo che il coniuge separato con addebito o per colpa, senza diritto agli alimenti, è equiparato al coniuge superstite con diritto al trattamento di reversibilità.
L’Inps ha poi chiarito altre due importanti questioni. Nella ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata ad altre categorie di persone, il cui diritto risulti concorrente (come i figli), o incompatibile (fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento in favore di quest’ultimo, a seguito di presentazione di domanda, comporterà il ricalcolo o la revoca della pensione già liquidata, con effetto della decorrenza originaria. Non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, si procederà al pagamento delle somme, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso rispetto alla data della domanda iniziale di liquidazione della prestazione, presentata dagli aventi diritto.
Chi ha divorziato ha diritto alla reversibilità?
Anche chi è divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità. Sono però necessarie due condizioni:
- che l’ex coniuge superstite non si sia risposato;
- che la pensione dalla quale deriva la reversibilità sia stata maturata in un periodo anteriore al divorzio.
Dunque, il coniuge divorziato cessa dal diritto alla reversibilità se passa a nuove nozze. In tal caso, ha diritto a un assegno pari a due annualità della pensione, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Se il coniuge defunto si era risposato passando così a seconde nozze, la pensione di reversibilità andrà divisa tra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite.
Se c’è concorso tra il coniuge divorziato e il secondo coniuge del defunto, la pensione andrà divisa tra i due. Secondo la Legge sul divorzio, la ripartizione delle quote viene fatta dal tribunale in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il tribunale non può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali.
L’operazione di calcolo della quota di pertinenza dell’ex coniuge consiste in ogni caso nella divisione della somma spettante al lavoratore per il numero di anni lavorativi e nella moltiplicazione della cifra ottenuta per il numero degli anni in cui il lavoro e il matrimonio sono coincisi. In particolare e, ai fini della determinazione della porzione in esame, deve essere conteggiata l’intera durata legale delle nozze, compreso il periodo di separazione personale, determinante solamente un allentamento del vincolo coniugale e non già il suo scioglimento.