La Cassazione ribadisce il diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia (ordinanza n. 19077/2020).
Non può essere revocato il mantenimento al figlio se emerge dalle risultanze istruttorie che non ha raggiunto in pieno l’autonomia economica. Va rimarcato il diritto del figlio a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza.
Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. VI-1 civile, con l’ordinanza 15 luglio – 14 settembre 2020, n. 19077 (testo in calce).
Nel caso in esame la Corte torna ad affrontare la questione relativa all’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte dei genitori.
Si tratta di un tema che ha un sempre più attuale riscontro applicativo, evidentemente legato alle difficoltà che oggi i giovani incontrano rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro ed all’ormai abituale ricorso delle aziende a stage, tirocini, apprendistato e contratti a termine. In estrema sintesi, il principio che regola la materia è il seguente: i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio, anche se maggiorenne, che non abbia ancora raggiunto l’autosufficienza economica. Sulla determinazione del concetto di autosufficienza economica, tuttavia, influiscono una serie di fattori, di cui la Corte tiene conto al fine di giungere alla conclusione dell’ordinanza di cui si discute. Nella specie, si afferma che non può definirsi indipendente sotto il profilo economico il figlio impiegato con lavori che prevedano assunzioni a tempo determinato e questo perché tali tipologie contrattuali non garantiscono una sufficiente stabilità.
La vicenda
Un padre chiedeva la revoca del contributo al mantenimento previsto in favore della figlia ormai maggiorenne, sul presupposto della sua raggiunta autosufficienza economica. A dire del padre, a confermare tale indipendenza, deponeva il fatto che la figlia fosse ormai avviata al lavoro, seppur con contratti a termine. La madre si opponeva alla richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento, allegando la precarietà degli impieghi; precarietà, che non consentiva alla figlia di mantenersi da sé e di immaginare ovvero programmare un futuro in autonomia (tant’è che risultava ancora residente presso l’abitazione materna).
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, si manifestava allineata con l’orientamento assunto dalla Corte di Appello, la quale aveva determinato il contributo paterno per la figlia in € 300,00, e cassava definitivamente il ricorso del padre.
Le questioni connesse
La Corte, preliminarmente alla decisione della questione posta dal padre, ribadiva due dei principi fondamentali ai quale devono ispirarsi i provvedimenti riguardanti i figli da assumersi in sede di separazione personale o divorzio dei coniugi. Vale a dire: la necessità di perseguire l’esclusivo interesse morale e materiali dei figli stessi, anche eventualmente decidendo in contrasto con le richieste avanzate o gli accordi nel frattempo raggiunti dalle parti, se tali richieste e tali accordi non fossero ritenuti sufficientemente tutelanti degli interessi dei figli.
In secondo luogo, che i figli hanno il diritto di mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, lo stesso tenore di cui avrebbero goduto se i genitori non si fossero separati (fermo restando che per effetto della disgregazione della coppia, raddoppiano le spese ed è verosimile che il figlio possa subire qualche privazione economica se la nuova situazione familiare lo impone).
In quest’ottica, se la precaria situazione lavorativa del figlio non gli consente di emanciparsi del tutto dalla famiglia di origine e di mantenersi autonomamente, i genitori sono chiamati a provvedere per colmare il gap.
La decisione sulla possibilità di riconoscere il diritto al mantenimento, al pari della richiesta di revoca o conferma del relativo assegno, impone un accertamento di fatto e dunque un esame del caso concreto. Si tratta di un tipico giudizio discrezionale, rimesso al prudente apprezzamento del Giudice. Più nello specifico, la giurisprudenza ha chiarito che non un qualsiasi impiego fa cessare l’obbligo del mantenimento e, al contempo, che l’indagine del Giudice deve ispirarsi a criteri di relatività ed essere ancorata alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del figlio nonché alla effettiva situazione del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari. Tutto ciò con la ulteriore precisazione che non può immaginarsi che l’obbligo assistenziale del genitore possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
L’obbligo di mantenimento viene meno oltre che al raggiungimento dell’autosufficienza economica in caso di inerzia del figlio, che rifiuti ingiustificatamente opportunità di lavoro ovvero non si adoperi per cercarne una. Ma sarà il genitore onerato a dover provare tali circostanze, affinché sia dichiarato non più dovuto il contributo al mantenimento.
Conclusioni
Nell’ordinanza in commento la Corte, ribadito il diritto del figlio di mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e valorizzati gli esiti della istruttoria (nella fattispecie: buste paga, residenza anagrafica della figlia presso la casa materna, natura e compenso del rapporto lavorativo documentato e cessazione di quello precedente svolto in Svizzera) ha stabilito che non può dirsi raggiunta la indipendenza economica quando gli impieghi del figlio non abbiano carattere di stabilità, circostanza che tipicamente si verifica con i contratti a tempo determinato.