Quando una persona muore disponendo dei propri beni tramite testamento, gli articoli 536 e seguenti del codice civile prevedono che una parte del suo patrimonio debba essere destinata ai c. d. eredi legittimari (che sono il coniuge, i figli e, in assenza dei figli, gli ascendenti), mentre l’altra parte dell’eredità (c. d. quota disponibile) possa essere destinata a chiunque il testatore voglia.
Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato i diritti spettanti agli eredi legittimi, questi ultimi potranno quindi impugnare il testamento, entro dieci anni dall’apertura della successione, per ottenere quanto gli spetta.
Nel caso invece in cui non sia stato lasciato alcun testamento, gli articoli 565 e seguenti del codice civile prevedono la c. d. successione legittima, ossia una ripartizione dei beni agli eredi in base a quote stabilite dalla legge.
Riportiamo un grafico che indica le quote spettanti agli eredi sia in caso di testamento (tabella A) che in sua assenza (tabella B).
Quando chi muore lascia testamento
Quando chi muore non lascia testamento
*Se i coniugi erano separati (non divorziati) al superstite spetta la quota legittima, a meno che la separazione non sia stata addebitata al coniuge superstite, poiché in quest’ultimo caso non ha nessun diritto alla successione ma solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto).