Cosa fare in caso di incidente in bici?

Risarcimento danni per incidente in bicicletta: a chi rivolgersi e quali danni vengono risarciti. La procedura.  

Non bisognerebbe mai dare per scontata la sicurezza stradale, tantomeno quando si guida mezzi leggeri come biciclette e monopattini elettrici. È vero: ci sono le assicurazioni a pagare in caso di incidente ma, da un lato, la salute non è sostituibile con il denaro e, dall’altro, non sempre le compagnie risarciscono tutto il danno. Ecco perché è bene sapere cosa fare in caso di incidente in bici, in modo da non dover rinunciare a ciò a cui si ha diritto. 

Bisogna tenere conto che la disciplina relativa al risarcimento del danno conseguente a un incidente in bicicletta non è, almeno nella fase della richiesta, simile a quella relativa ai veicoli a motori. Per questi ultimi infatti opera la procedura del cosiddetto indennizzo diretto che consente alla vittima di rivolgersi direttamente al proprio assicuratore. Invece, i ciclisti non hanno l’obbligo della polizza sulla responsabilità civile e, dunque, le regole sono differenti. Ma procediamo con ordine.

Incidente in bici: chi ha ragione?

Anche ai ciclisti si applicano le regole del Codice della strada, ragion per cui questi ultimi devono rispettare i sensi di marcia, i semafori, i limiti di velocità, non possono gareggiare su strada, devono avere le mani libere e mantenere il controllo del manubrio. Inoltre, devono procedere in fila indiana in strade altamente trafficate e, nelle altre, mai affiancati in numero superiore a due; tuttavia, fuori dai centri abitati, devono sempre circolare su unica fila, salvo vi sia un minore di 10 anni.

La polizia potrà multare il ciclista che non rispetti le suddette regole, cosa che potrebbe pregiudicare per quest’ultimo il diritto al risarcimento del danno o quantomeno implicare un concorso di colpa. 

Si tenga conto che sull’automobilista vige un onere di responsabilità maggiore, dovendo questi non solo rispettare il Codice della strada ma anche prevedere, anticipare ed evitare le altrui manovre scorrette. Non perché, ad esempio, un ciclista viaggia in mezzo alla strada l’automobilista può affiancarlo per farlo spostare, né può, vedendo un ciclista che non gli dà la precedenza, impegnare con la “forza” l’incrocio. Mettere a rischio la sicurezza degli altri utenti stradali è fonte di responsabilità, anche se si sta rispettando il Codice. 

Verosimilmente, in caso di incidente con una bicicletta interverrà la polizia, su segnalazione dei presenti. Questa redigerà il verbale e in esso indicherà eventuali responsabilità dei conducenti. Il verbale sarà a disposizione dell’assicurazione. 

Incidente in bici senza responsabilità: cosa fare?

Nel caso in cui la responsabilità dell’incidente ricada integralmente o anche solo parzialmente sull’automobilista, il ciclista dovrà presentare la richiesta di risarcimento all’assicurazione di quest’ultimo. Se le parti hanno redatto il modulo di constatazione amichevole di sinistro (il cosiddetto CID), ciò consentirà alla vittima di ottenere il risarcimento per i danni alla bici entro massimo 30 giorni e per quelli fisici entro 45. Diversamente, i tempi si allungano rispettivamente a 60 e 90 giorni. 

Il ciclista dove raccogliere tutte le prove dei danni patiti. Ad esempio si tratterà di produrre all’assicurazione i certificati medici rilasciati dal Pronto soccorso e tutti gli altri successivamente emessi, fino a completa guarigione (allorché il medico curante dovrà rilasciare il certificato di avvenuta guarigione). 

L’assicurazione, in ogni caso, chiederà al ciclista di sottoporsi a una visita di un medico legale, fiduciario dell’assicurazione stessa, che quantificherà le varie voci di danno. Rientrano nel conto: 

  • i giorni di invalidità totale, quelli cioè durante i quali il ciclista non si è potuto muovere;
  • i giorni di invalidità parziale, quelli cioè durante i quali il ciclista è stato in grado di compiere solo gli atti necessari della propria vita quotidiana (senza poter, ad esempio, guidare, fare sport, lavorare, ecc.);
  • il danno biologico, ossia la perdita di funzionalità totale o parziale del corpo, con postumi invalidanti o meno;
  • il danno morale, conseguente alla sofferenza fisica per l’incidente. 

Che fare se l’automobilista non è assicurato?

Se l’automobilista non è assicurato, il ciclista sarà risarcito dal Fondo Garanzia Vittime per la Strada a cui potrà fare domanda. Il Fondo opera anche se l’automobilista è scappato subito dopo l’incidente.

La domanda va presentata sul sito della Consap che gestisce il predetto Fondo.

Il Fondo nominerà un’assicurazione che procederà all’istruttoria per verificare i danni e le responsabilità per poi, eventualmente, liquidare il risarcimento. 

Incidente in bici con responsabilità: cosa fare? 

Se il ciclista viene ritenuto responsabile parzialmente per l’incidente, si applicherà il concorso di colpa. Dall’ammontare del risarcimento gli verrà decurtata una quota pari alla percentuale di responsabilità che gli è stata riconosciuta.

Se invece il ciclista viene ritenuto completamente responsabile per il sinistro, non avrà diritto ad alcun risarcimento.

Che fare se il ciclista ha una propria assicurazione?

Se il ciclista ha contratto una propria polizza danni, potrà ottenere il risarcimento anche da quest’ultima, secondo la procedura che abbiamo appena illustrato.

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