Moglie e marito che scelgono il regime di comunione legale condividono acquisti e debiti, tranne alcune eccezioni. In particolare possono esserci dei rischi nel caso di mancato pagamento dei debiti personali di uno dei coniugi.
C’è la possibilità, infatti, per ciascun coniuge sia di possedere beni personali sia di avere debiti personali.
I debiti personali dei coniugi
Per debiti personali si intendono tutti quei debiti per cui è tenuto a pagare solo il singolo coniuge.
I debiti personali si dividono in debiti contratti prima del matrimonio dal singolo coniuge e debiti contratti dopo il matrimonio. In questo ultimo caso ricadranno tra i debiti personali solo quelli per i quali il coniuge ha comprato qualcosa che non ha alcuna utilità per la famiglia (ad esempio un oggetto per svolgere l’attività lavorativa) oppure ha compiuto un atto di straordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro coniuge. In altre parole, se ad esempio il marito ha comprato un appartamento (atto di straordinaria amministrazione che diminuisce sensibilmente il patrimonio famigliare) senza il consenso della moglie, la proprietà dell’appartamento sarà di entrambi i coniugi ma sarà obbligato a pagare il debito solo il marito.
Le azioni di recupero del credito
Se il singolo coniuge non paga i propri debiti personali i creditori si trovano nella condizione di dover avviare la procedura esecutiva per avere il denaro che gli spetta. La procedura esecutiva consiste nella vendita da parte del tribunale dei beni di proprietà del debitore su richiesta dei creditori, una volta venduti i beni i creditori si terranno il ricavato fino al valore del proprio credito.
Il recupero del credito e la comunione legale
I creditori che si trovano costretti ad avviare la procedura esecutiva a seguito del mancato pagamento da parte del coniuge del proprio debito non possono scegliere liberamente quali beni vendere, soprattutto se il debitore ha scelto il regime di comunione legale con il proprio coniuge.
I creditori dovranno prima di tutto aggredire i beni personali del singolo coniuge che ha contratto il debito personale.
Nel caso in cui i beni personali del singolo coniuge non dovessero bastare a coprire il debito, i creditori potranno aggredire i beni facenti parte della comunione nella sola misura della metà del valore. Se anche aggredendo i beni della comunione i creditori non dovessero ottenere l’intera somma di denaro, in nessun caso potranno aggredire i beni personali dell’altro coniuge.
La vendita dei beni facenti parte della comunione legale
Nel caso in cui i creditori aggrediscano i beni della comunione, anche se il bene appartiene ad entrambi i coniugi, il tribunale venderà l’intero bene e i creditori terranno per sé solo la metà del ricavo. Il coniuge non debitore avrà dunque diritto a tenersi la restante metà del ricavo della vendita.