Alcuni parenti stretti del defunto sono tutelati per legge in sede di successione poiché hanno sempre diritto a una percentuale determinata del valore dei beni lasciati in eredità. Vediamo quali regole bisogna seguire per reclamare correttamente i propri diritti davanti al giudice.
Quando si apre una successione alcuni parenti del defunto sono più tutelati di altri nella ripartizione dei beni dell’eredità. Secondo la legge infatti il coniuge, i genitori e i figli nonché i discendenti di questi ultimi hanno sempre diritto ad avere una percentuale sul valore dell’attivo ereditario. In altre parole, secondo l’ordinamento italiano, non è possibile diseredare questi soggetti i quali possono reclamare la parte loro riconosciuta nei confronti di altri eventuali eredi.
La legge infatti consente a queste categorie di eredi cosiddetti necessari (o anche legittimari) di agire in giudizio affinché venga accertata la lesione perpretrata nei loro confronti e di ottenere la condanna alla restituzione del valore monetario corrispondente alla quota ereditaria loro riconosciuta.
Tuttavia, per agire correttamente in giudizio, occorre che l’erede legittimario dia prova della lesione perpetrata a proprio danno rispetto al valore dell’intero patrimonio così come distribuito per via testamentaria e/o tramite donazioni disposte dal defunto mentre era in vita.
In particolare, non tutte le donazioni avvengono, per così dire, alla luce del sole. Ossia non sempre chi dispone a titolo liberale di un proprio bene lo fa con un atto pubblico stipulato innanzi a un Notaio intestandolo come vera e propria donazione. Più spesso infatti si decide di donare beni o altre utilità in altri modi che assumono vesti formali diverse: si pensi a chi decide di intestare un bene immobile a terzi pagandone l’intero o la maggior parte del prezzo; oppure a chi paga per conto altrui un debito non esigendone più il rimborso.
In tali casi, formalmente si compiono atti a titolo oneroso come una compravendita o l’adempimento di un’obbligazione ma sostanzialmente si arricchisce un terzo con la specifica volontà di fargli un regalo o comunque di agevolarlo economicamente, compiendo così vere e proprie donazioni indirette.
Anche queste ultime possono concorrere a ledere i diritti di legittima riconosciuti in sede di successione. Tuttavia, in mancanza di uno spontaneo riconoscimento del terzo beneficiato di aver ricevuto a titolo liberale un vantaggio economico da tali donazioni indirette o comunque di un qualche documento che attesti l’intento liberale, occorrerà agire preventivamente in giudizio per chiedere che venga “svelata” la reale natura della donazione così dissimulata.
Una volta fornita la prova della lesione subita a causa delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni disposte dal defunto, sarà compito del giudice valutare l’entità della quota riconosciuta per legge all’erede legittimario che agisce in giudizio operando la cosiddetta riunione fittizia.
Si tratta di un’operazione matematica che consiste nel calcolo del valore del patrimonio ereditario al momento dell’apertura della successione e sul quale dovranno essere stabilite le percentuali e quindi i valori monetari spettanti agli eredi legittimari da un lato così come l’ammontare della quota liberamente disponibile da parte del defunto.
Più in particolare il giudice, detratti gli eventuali debiti del defunto al patrimonio così come da quest’ultimo lasciato, sommerà al risultato così ottenuto il valore delle eventuali donazioni compiute in vita.
È quindi su questo risultato che verranno applicate le percentuali riconosciute dalla legge agli eredi legittimari così potendo, nel concreto, effettuare il raffronto tra quanto hanno già percepito alla morte del de cuius e quanto invece avrebbero avuto diritto se non vi fosse stata lesione nei loro confronti. Ove la differenza risulti negativa, il giudice condannerà gli eredi che più hanno ricevuto dalla successione a restituire, in proporzione, un valore monetario atto a ricomporre la quota riservata per legge ai legittimari quale risultante dal calcolo sopracitato.