Come fare testamento senza andare dal notaio?

Regole sul testamento olografo: requisiti di validità, modello e criteri di redazione.

Non tutti sanno che è possibile fare testamento senza andare dal notaio. Tutto ciò che bisogna avere è carta e penna. Bisogna tuttavia tenere presente che la legge impone alcuni limiti alla libertà del testatore. Non è infatti possibile diseredare coniuge e figli (o, in assenza dei figli, i genitori): a questi infatti – chiamati eredi legittimari – il defunto deve sempre riservare una quota minima del proprio patrimonio (la cosiddetta quota legittima).

Scopo di questo articolo è spiegare dunque come fare testamento senza notaio. Spiegheremo tutte le regole, le modalità di redazione del testamento, di conservazione, le copie e i criteri di divisione del patrimonio. Ma procediamo con ordine.

Come si chiama il testamento senza notaio?

Ci sono essenzialmente due tipi di testamento:

  • il testamento olografo: quello fatto da soli, senza notaio;
  • il testamento pubblico: quello fatto tramite notaio.

Esiste in verità una terza forma di testamento, in verità poco utilizzata: il testamento segreto. Consiste in un documento scritto dal testatore e poi consegnato al notaio in busta chiusa affinché questi, senza poterne prendere visione, lo custodisca.

Come si fa un testamento olografo?

Fare un testamento olografo è molto facile. Il testatore deve:

  • scrivere il testamento di suo pugno, dall’inizio alla fine, su carta semplice;
  • apporvi la data e la firma al termine del foglio.

È necessario quindi che il testamento sia scritto a mano direttamente dal testatore, senza l’aiuto fisico di terzi. Non è consentito quindi a un parente reggere la mano del familiare moribondo o tremante (in tali casi bisogna ricorrere al notaio). È tuttavia ammessa la dettatura: ben potrebbe il testatore farsi consigliare da un professionista o da un famigliare e scrivere il testamento sulla base delle indicazioni ricevute da un terzo (a meno che non vi sia violenza o inganno ai danni di un soggetto debole, incapace di intendere e volere).

Non ha valore il testamento scritto al computer, poi stampato e firmato. Non avrebbe valore neanche un file di videoscrittura con firma elettronica. Stesso discorso per un testamento fatto tramite un video o inviato con un’email o una Pec: anche queste forme di testamento non hanno alcun rilievo per la legge.

È molto importante rispettare l’autografia (ossia la scrittura del testamento a mano del testatore). Difatti, mancando tale requisito, il testamento si considera nullo e l’eredità si divide secondo le regole fissate dal codice civile per tutti i casi in cui il testamento manchi del tutto. Tali regole privilegiano i parenti più prossimi e, in mancanza di questi, quelli più lontani, per arrivare a massimo il sesto grado. In mancanza anche di questi ultimi, il patrimonio finisce allo Stato.

Come si conserva il testamento olografo?

La legge dice che chiunque sia in possesso di un testamento olografo o comunque sia a conoscenza della sua esistenza deve darlo a un notaio per la sua pubblicazione. A tal fine il testatore deve fare in modo che, alla sua morte, i parenti possano sapere del testamento. Dovrà quindi informarli o quantomeno lasciare il documento in un luogo accessibile.

La legge ammette la possibilità che il testatore conservi il proprio testamento olografo ovunque voglia: può tenerne una copia in cassaforte, tra i documenti di casa oppure consegnarlo a un terzo (che non deve necessariamente essere uno degli eredi).

Il testatore può anche fare copie del testamento purché ciascuna di esse sia un originale: non sono ammesse infatti fotocopie. Ogni copia quindi non è altro che un nuovo documento scritto a mano, firmato e datato con lo stesso contenuto dell’originale.

Come si scrive un testamento olografo?

Non ci sono formule sacramentali per un testamento. L’importante è che risulti chiara la volontà del testatore. Questi, ad esempio, potrebbe riservare ai suoi eredi delle quote ideali sull’intero patrimonio (ad esempio: «Lascio ai miei tre figli tutta la mia eredità in quote uguali»; oppure «Lascio a mia figlia il 40% della mia eredità; a mia moglie lascio il 30% e a mio figlio il residuo 30%). In tali casi si forma una comunione ereditaria che gli eredi dovranno prima o poi dividere con un accordo tra loro (o, in assenza di accordo, con un ricorso al giudice).

In alternativa, per evitare il formarsi della comunione, il testatore può già prevedere la divisione nel testamento stesso (ad esempio «Lascio a mia figlia la casa in città; lascio a mio figlio il mio conto corrente e tutti i titoli; lascio a mia moglie un appezzamento di terreno in campagna»).

Abbiamo detto che il testamento deve essere datato a pena di nullità. Va quindi riportato il giorno, il mese e l’anno. Ciò serve per evitare che, in caso di ritrovamento di due o più testamenti, non si riesca a capire qual è l’ultimo. E difatti, in presenza di più documenti, a prevalere è proprio quello posteriore, che cancella i precedenti.

Il testamento poi deve essere firmato sempre per mano del testatore. Deve quindi riportare il nome e il cognome del suo autore. Tuttavia si ritiene valido anche il testamento che contiene un soprannome o il grado di parentela (ad esempio un testamento rivolto ai figli del testatore e firmato: “Vostra madre”).

Un testamento senza data può essere annullato entro cinque anni. Un testamento non firmato o con firma falsa può essere annullato in qualsiasi momento.

A cosa stare attenti quando si fa testamento?

Prima di fare testamento bisognerebbe aver chiaro il valore del proprio patrimonio e delle donazioni già fatte in vita agli eredi legittimari (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti).

Questo perché, come anticipato, a tali soggetti spetta sempre una quota minima, la legittima. Se la legittima dovesse essere lesa, l’erede sfavorito ha 10 anni di tempo dall’apertura della successione (ossia dalla morte del testatore) per esperire la cosiddetta “azione di riduzione per lesione della legittima”. Si tratta di una causa civile volta a rimettere in discussione la divisione ereditaria e, se ciò non dovesse essere sufficiente a ripristinare la quota di legittima, anche le donazioni fatte dal testatore quando ancora era in vita, partendo dall’ultima e risalendo via via alle prime finché tale legittima non viene ripristinata.

Quindi a cosa stare attenti quando si fa testamento? Innanzitutto a non diseredare gli eredi legittimari. Poi a considerare tutte le donazioni fatte già in vita a costoro perché sono anticipazioni di eredità. Infine bisogna evitare di lasciare a un erede legittimario una quota inferiore rispetto alla legittima che gli spetta. E a tal fine è necessaria una puntuale valutazione dell’intero patrimonio del testatore e delle donazioni da queste fatte nel corso della sua vita.

La capacità d’intendere e volere

Il testatore, per poter fare un valido testamento, deve essere nel pieno delle proprie capacità mentali, ma non è necessario che ciò sia scritto e/o documentato nel testamento. Chi è incapace (legale: a seguito di interdizione) o naturale (ad esempio perché gravemente malato mentale o sotto effetto di alcol o stupefacenti) non può fare testamento.

Modello di testamento olografo

Io sottoscritto <…>,  nato a  <…> il <…> e residente in <…>, nel pieno delle mie capacità mentali, con il presente testamento – con cui revoco ed annullo ogni altra mia eventuale precedente disposizione – stabilisco che il mio patrimonio sia così diviso per il giorno della mia morte:

– nomino miei eredi universali dei miei beni mio marito, mio figlio, mia figlia e la mia cara amica Marta Rossi;

oppure

– lascio la mia casa situata in via <…> n. <…> a <…>; lascio la somma di euro <…> depositata presso il mio conto corrente acceso presso la banca <…> a <…>; lascio invece la somma di euro <…>, depositata presso l’ufficio postale, a <…>; lascio l’arredo di casa a <…>; lascio l’usufrutto sulla mia casa in campagna a <…> mentre la nuda proprietà a <…>, disponendo che l’usufrutto permanga per tutta la vita dell’usufruttuario.

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