Come agire in caso di bullismo

Hai un figlio di 12 anni che frequenta la scuola media. Da un po’ di tempo, però, hai notato che è taciturno e triste. Sei preoccupata, perché il tuo bambino ha sempre avuto un carattere solare ed estroverso. Se gli chiedi come sta andando a scuola, lui risponde sempre “tutto bene”. Nulla di più, nulla di meno. Dato che, con il passare dei giorni la situazione non migliora, hai deciso di parlare con i suoi insegnanti. Questi ti raccontano che ultimamente alcuni ragazzi, tra cui tuo figlio, sono vittime di atti di bullismo da parte di alcuni studenti più grandi. Perché la scuola non ti ha avvisata? Come agire in caso di bullismo? Come tutelarsi? È possibile chiedere un risarcimento dei danni? Se anche tu stai vivendo una situazione del genere, allora prenditi 5 minuti di tempo e prosegui nella lettura del seguente articolo.

Cos’è il bullismo?

Quando si parla di bullismo si fa riferimento ad una ripetizione di comportamenti aggressivi, fisici e psicologici, che il cosiddetto “bullo” mette in atto nei confronti di una persona che non è in grado di difendersi. Sono considerati atti di bullismo gli insulti, le offese, i piccoli furti, le percosse, le minacce, ecc. Spesso, però, tali episodi vengono confusi con una normale lite tra coetanei.

Le caratteristiche che permettono di riconoscere il bullismo sono:

  • l’intenzionalità del comportamento aggressivo;
  • la sistematicità delle azioni persecutorie (non basta, infatti, un singolo episodio perché vi sia bullismo);
  • il potere del persecutore (cioè del bullo);
  • la vulnerabilità della vittima, spesso considerata un bersaglio facile.

Tipologie di bullismo

Il bullismo si concretizza tra soggetti che appartengono allo stesso contesto, ad esempio può verificarsi tra compagni di scuola. Purtroppo, è possibile cogliere i segnali già dalla scuola primaria, dove si manifestano le prime forme di prepotenza.

Il fenomeno del bullismo si distingue in:

  • diretto: consiste in aperti attacchi fisici e/o verbali nei confronti della vittima;
  • indiretto: quando la vittima viene intenzionalmente isolata o esclusa dal gruppo;
  • cyberbullismo: quando la condotta viene praticata attraverso internet, telefoni cellulari, ecc.

Il bullismo è reato?

Ancora oggi, purtroppo, non esiste uno specifico reato di bullismo, tuttavia la condotta persecutoria può dar luogo ad altri reati. Ti faccio subito due esempi per farti capire meglio.

Caio pubblica sul proprio profilo Facebook una foto di Tizio in costume da bagno e lo deride scrivendo il commento “guardate quanto è grasso il nostro compagno di scuola! Sembra un maiale!”.

Caio e i suoi amici aspettano Tizio all’uscita di scuola. Appena lo avvistano, lo seguono per poi picchiarlo con schiaffi e calci.

Ebbene, come puoi notare nel primo esempio si configura il reato di diffamazione aggravata, nel secondo esempio sussiste il reato di percosse.

Come agire in caso di bullismo

Se tuo figlio è vittima di bullismo e tale condotta dà luogo a dei reati come ad esempio percosse o lesioni, diffamazione, minacce, molestia ecc. è possibile sporgere una denuncia-querela all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri, Procura della Repubblica). In questo modo, si attiva un procedimento penale finalizzato ad accertare la responsabilità e ad ottenere la condanna del colpevole. Tuttavia, si può procedere penalmente nei confronti del bullo solamente se questi ha già compiuto 14 anni.

Se, invece, tuo figlio è vittima di cyberbullismo (cioè il bullismo attuato attraverso strumenti telematici come internet), puoi rivolgerti anche al questore della tua città per chiedere un ammonimento. In pratica, devi recarti in questura, raccontare il fatto per filo e per segno e chiedere di ammonire il responsabile della condotta. Il questore, assunte le informazioni necessarie, convoca il minore (bullo) insieme ad almeno un genitore (o ad altra persona che esercita la responsabilità genitoriale) e lo ammonisce oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con l’avvertenza che, in caso contrario, verrà intrapreso un procedimento penale nei suoi confronti.

Attenzione però: l’ammonimento del questore può essere invocato a condizione che:

  • non sia già stata proposta querela o denuncia per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati;
  • i fatti siano commessi mediante l’uso di internet;
  • i bulli siano minorenni di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni (non ancora compiuti);
  • le vittime siano minori (anche al di sotto dei quattordici anni); 
  • con la condotta sia stato commesso anche un reato, ad esempio, la diffamazione.

La richiesta di ammonimento può essere avanzata al questore direttamente dal minore se ha già compiuto i quattordici anni. Va precisato, altresì, che per adottare un ammonimento è sufficiente che dall’attività d’indagine emergano elementi oggettivi riconducibili al cyberbullismo.

Bullismo: si possono chiedere i danni?

In sede civile, è possibile chiedere il risarcimento dei danni:

  • al bullo, se maggiorenne;
  • ai genitori del bullo, se il figlio è minorenne;
  • alla scuola, se il bullo è uno studente di età inferiore ai 18 anni.

Per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare il comportamento illecito da parte del bullo e che da tale condotta sia derivato un danno alla vittima. Per questo motivo, è utile un certificato medico (nel caso in cui, ad esempio, la vittima sia stata picchiata) e l’indicazione di eventuali testimoni che abbiano assistito ai fatti.

I genitori del bullo, da parte loro, devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento. La scuola, invece, deve provare di aver adottato ogni misura possibile per prevenire episodi di bullismo come, ad esempio, di aver sorvegliato gli studenti sia durante la loro permanenza a scuola che nelle ore di entrata e di uscita dall’istituto.

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