Casa acquistata con denaro del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituita

La donazione indiretta di un immobile dal fidanzato alla promessa sposa rientra tra i doni fatti a causa della promessa di matrimonio ex art. 80 c.c. (Cass. 29980/2021).

Il Codice civile (ex art. 80 c.c.) prevede che i doni tra fidanzati – che poi non si sono sposati – debbano essere restituiti. Tra questi doni rientra anche la donazione indiretta di un immobile?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 ottobre 2021 n. 29980 (testo in calce) risponde affermativamente.

I doni tra fidanzati sono donazioni in senso proprio, non mere liberalità d’uso. Tale nozione comprende anche la donazione indiretta di un immobile, ossia la fattispecie in cui la casa venga acquistata dalla fidanzata con il denaro del fidanzato. Se il dono è stato fatto unicamente in vista del matrimonio e questo non si celebra, il donante ha diritto di chiedere la ripetizione di quanto donato. Infatti, nel momento in cui viene meno la causa della donazione (causa donandi), l’attribuzione patrimoniale al donatario viene caducata e il donante assume la veste di effettivo acquirente dell’immobile.

1. La vicenda

In vista del futuro matrimonio, il fidanzato fornisce alla promessa sposa il denaro necessario per acquistare un immobile: si tratta di un classico esempio di donazione indiretta. Tuttavia, il matrimonio non viene celebrato e l’uomo evoca in giudizio la sua ex ragazza e il venditore dell’immobile chiedendo la revoca dell’atto ai sensi dell’ art. 80 c.c., in virtù del quale è possibile chiedere la restituzione dei doni. In primo e secondo grado, la domanda viene respinta in quanto il giudice ritiene che la norma riguardi solo le liberalità d’uso ed esclude la possibilità che la donazione indiretta rientri nella nozione codicistica di “doni”. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: la promessa di matrimonio, i doni e la presupposizione

Il Codice civile si occupa delle conseguenze della mancata celebrazione del matrimonio quando tra le parti sia stata conclusa la “promessa”, ossia quello che nel linguaggio comune è detto fidanzamento. Nel nostro ordinamento, vige il principio di incoercibilità della promessa di matrimonio; in buona sostanza, le parti non sono costrette a sposarsi in forza della promessa. Tuttavia, può capitare che, in occasione degli sponsali, i nubendi si siano scambiati dei doni. Ebbene, l’art. 80 c.c. dispone che essi debbano essere restituiti. La ratio della norma si fonda sulla presupposizione: il dono è stato fatto sul presupposto che sarebbero seguite le nozze.

La presupposizione postula una situazione di fatto anteriore o coeva alla stipulazione del negozio. L’esempio scolastico è rappresentato dalla locazione di un balcone per assistere ad una manifestazione sportiva. Se l’evento è annullato, viene meno anche l’interesse al contratto. Parimenti, se si acquista un immobile per destinarlo a casa coniugale, il presupposto è che intervenga il matrimonio, in difetto, il dono va restituito.

Nel caso di specie, viene in rilievo proprio l’art. 80 c.c. che, al primo comma, prevede quanto segue: “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto”. L’azione di ripetizione può essere esperita a pena di decadenza entro un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (art. 80 c. 2 c.c.).

Ciò premesso, torniamo alla pronuncia.

Il “dono” tra fidanzati è una donazione in senso proprio

Il ricorrente sostiene che nella nozione codicistica di “dono” debba rientrare anche la donazione indiretta e che il giudice di merito abbia male interpretato la norma.

La Cassazione ritiene fondata la censura.

La sentenza gravata ha equiparato il dono tra fidanzati alla liberalità d’uso (art. 770 c.c.), ossia all’attribuzione che viene erogata per i servizi resi o in ragione degli usi, si pensi ai regali di Natale. Secondo la Suprema Corte tale ricostruzione non è condivisibile.

Allora, come devono essere inquadrati i doni di cui all’art. 80 c.c.?

Sicuramente non rientrano nelle donazioni obnuziali, in quanto esse non producono effetto se non dalla celebrazione del matrimonio e una simile equiparazione restringerebbe in maniera eccessiva la portata della norma. È più corretto l’indirizzo interpretativo secondo cui i doni possono considerarsi vere e proprie donazioni soggette ai requisiti di sostanza e di forma indicati dal codice (Cass. 1260/1994). Naturalmente, qualora il dono sia di modico valore, il trasferimento può perfezionarsi legittimamente in base alla semplice consegna del bene (traditio).

Riassumendo, secondo la giurisprudenza di legittimità, i doni tra fidanzati non sono equiparabili a:

  • liberalità in occasione di servizi,
  • donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario,
  • liberalità d’uso.

Anche la donazione indiretta rientra nella nozione di dono?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo brevemente la differenza tra la donazione tipica e indiretta:

  • la donazione tipica avviene seguendo le formalità e la disciplina dettate dal Codice civile;
  • la donazione indiretta è un negozio con cui le parti perseguono lo stesso obiettivo della donazione tipica, ma con modalità distinte.

In materia di donazione indiretta, occorre distinguere se l’oggetto della donazione sia:

a) il denaro (poi impiegato per l’acquisto del bene),

b) oppure l’immobile (acquistato con la somma regalata).

Infatti:

a) la donazione è tipica e necessita della forma dell’atto pubblico, se il denaro è l’oggetto della donazione, e ciò accade quando il soggetto che lo ha ricevuto è libero di impiegarlo come desidera (Cass. 18541/2014);

b) la donazione è indiretta se la somma viene regalata con lo scopo precipuo di investirla per l’acquisto della casa, allora l’oggetto della donazione è l’immobile (CassS.U. 9282/1992; Cass. 11491/2014).

Nel caso oggetto di scrutinio, si assiste ad una donazione indiretta e, secondo i giudici di legittimità, essa rientra a pieno titolo nella nozione di dono ex art. 80 c.c.

L’interpretazione della norma conforme al sentimento sociale

Secondo la Cassazione, occorre far rientrare nella nozione di “dono” le donazioni (dirette e indirette), in quanto tale interpretazione della norma appare aderente “all’agire e al sentimento sociale”. Diversamente opinando, l’interpretazione dell’art. 80 c.c. sarebbe riduttiva, in quanto comprendente le mere liberalità d’uso. La ratio della disposizione, infatti, non riguarda il valore o l’entità del dono, quanto la volontà di eliminare i segni di un rapporto che non si è concretizzato. Pertanto, l’art. 80 c.c. non può intendersi seguendo l’intenzione del legislatore del 1942 ma occorre tener conto della realtà sociale da cui emerge con frequenza l’abitudine che i genitori di uno dei promessi sposi o uno dei nubendi acquisti o ristrutturi immobili da destinare alla famiglia a proprie spese. In ragione di ciòè irragionevole non considerare queste donazioni prenuziali come doni da restituire in caso di rottura del fidanzamento.

Azione restitutoria e beni donati a causa della promessa di matrimonio

Secondo gli ermellini: “proprio il mancato verificarsi del matrimonio rende, invece, restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto”. Infatti, la ratio dell’art. 80 c.c. consiste nella tutela della presupposizione, il venir meno del presupposto (ossia il matrimonio) rende restituibili i beni che sono stati donati a causa della promessa. Pertanto, al fine di esercitare l’azione restitutoria, rileva che i beni siano stati donati a causa della promessa di matrimonio e che la loro dazione sia da questa giustificata, senza che sia possibile un’altra plausibile giustificazione.

Il bene va restituito al fidanzato in qualità di acquirente sostanziale

La donazione indiretta è collegabile ad un accordo trilaterale:

  • il fidanzato dona la somma di denaro per acquistare l’immobile (donante)
  • la fidanzata acquista la casa con i soldi del promesso sposo (donataria e acquirente)
  • il terzo aliena l’immobile (venditore).
  • Pur intervenendo tre soggetti, la donazione coinvolge solo il donante e il donatario.

In tal senso, si è espressa la Cassazione in materia di contratto preliminare di vendita immobiliare in vista del futuro matrimonio, poi non celebrato (Cass. 171/1986).

Anche in quel caso, vi erano tre soggetti:

  • il promissario acquirente che possiede in via anticipata il bene e si impegna ad acquistare l’immobile,
  • il promittente venditore, che si obbliga ad alienare l’immobile,
  • il donante che versa il corrispettivo.
  • Ebbene, si tratta di una donazione indiretta a favore del promissario acquirente, donazione effettuata dal soggetto che eroga il denaro.

Se viene meno la causa donandi (ossia non si celebrano le nozze):

  • avviene la caducazione dell’attribuzione patrimoniale,
  • a cui segue la perdita del diritto di godere del bene in vista della futura compravendita,
  • mentre rimane efficace il rapporto tra promittente il venditore e il donante (ossia il soggetto che versa il corrispettivo).

Gli ermellini applicano la soluzione adottata nel caso del contratto preliminare a quello della compravendita definitiva.

Quindi, se viene meno la causa donandi:

  • diviene inefficace il rapporto tra donante e donatario (vale a dire tra gli ex fidanzati),
  • rimane efficace il rapporto tra il venditore e l’acquirente sostanziale (vale a dire chi ha versato il corrispettivo).

Pertanto, il bene dovrà essere restituito al fidanzato che ha versato la somma (donante), in qualità di acquirente sostanziale del bene.

Conclusioni: i principi di diritto

In conclusione, la sentenza gravata viene cassata con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

  • i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette”;
  • anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo”;
  • tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto diretrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente”.

Tabella dei Contenuti