Responsabilità del Comune e dell’ente gestore della strada o autostrada per i danni causati da difetti di manutenzione.
Il gestore di una strada è responsabile per la caduta in una buca stradale da parte dei pedoni o dei veicoli. La colpa si presume fino a prova contraria. Tale prova è costituita dal cosiddetto “caso fortuito”: il Comune proprietario del suolo deve cioè dimostrare che il danno si è verificato per una causa a lui non imputabile. Non si tratta solo della scossa di terremoto improvvisa o della forte grandinata che non abbia garantito il tempo per un intervento riparatore. Anche la condotta del danneggiato, imprudente e negligente, può rientrare nel “caso fortuito”. Si pensi all’automobilista che, pur dinanzi a una buca di grosse dimensioni, non abbia sterzato per evitarla.
Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere sulla caduta in una buca stradale e sul risarcimento conseguente.
Pedone che cade in una buca stradale
Al pedone che cade senza colpa nella buca stradale è dovuto il risarcimento. Ma che succede se il danno si verifica per una distrazione di quest’ultimo? Se il pedone se ne va a spasso senza prestare la minima attenzione a dove mette i piedi, e dunque se non si avvede della presenza di un’anomalia ben visibile nella quale inciampa e cade, il Comune è responsabile? Ci sono due indirizzi interpretativi.
Secondo il primo, più rigoroso, in casi del genere, non è dovuto alcun risarcimento. E questo perché ciascun cittadino è chiamato a prestare la dovuta diligenza quando cammina, dovendo guardare dove mette i piedi.
Secondo un altro orientamento, la disattenzione del danneggiato potrà solo incidere sull’ammontare del risarcimento non potendo il pedone distratto ottenere il risarcimento di quei danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
La Cassazione ha così affermato che la dimostrazione di un’imprudente condotta del pedone non è sufficiente ad escludere la colpa dell’ente custode della strada, se questo non abbia dimostrato «di aver fatto quanto in suo potere per rimuovere o ridurre l’incidenza della situazione di pericolo».
Quindi, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non si può parlare di un caso fortuito – e quindi di assenza della responsabilità del Comune – solo accertando la condotta colposa della vittima. Per integrare il caso fortuito, la condotta deve presentare anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più si allontana il diritto al risarcimento del danno. E questo perché si può ritenere che il danno sia conseguenza del comportamento imprudente del cittadino.
La prova del danno
Chi cade in una buca stradale – sia con l’auto o mentre cammina – non può limitarsi a dimostrare l’esistenza dell’insidia e il successivo danno patito. Ma deve anche fornire la prova che tale danno è stato determinato dalla suddetta insidia, ossia che la caduta è stata dovuta alla buca e non ad altre ragioni (un paio di lacci slacciati, l’eccessiva velocità dell’auto, ecc.).
Detto in termini tecnici, il danneggiato deve dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa. Spetta invece all’amministrazione la prova del «caso fortuito», cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile ed eccezionale, che ha determinato il danno.
Ostacoli sulla strada e manutenzione
L’ente pubblico titolare dell’area di pubblico transito è responsabile per un improvviso ostacolo che abbia causato una situazione di pericolo e insidia, salvo dimostri che questa condizione era inevitabile perché, ad esempio, determinata da un fattore climatico, come un improvviso temporale, non risolvibile in tempo prima del sopraggiungere del conducente di un veicolo.
Un altro tipico caso è la macchia d’olio o la caduta di un detrito sulla strada. In questo caso, l’obbligo dell’amministrazione è recintare l’area fino al ripristino della stessa. Ma l’incidente verificatosi nell’immediatezza dell’episodio (ossia pochi minuti dopo la caduta dell’olio o del detrito) non è risarcibile e questo perché l’ente deve avere il tempo materiale per intervenire e mettere in sicurezza la strada.
Al tempo stesso, il custode è libero da responsabilità se la vittima è incorsa in un infortunio provocato da un’insidia che ben poteva essere avvistata ed evitata con l’utilizzo della diligenza e dell’ordinaria prudenza che è sempre richiesta a ogni utente della strada.
La Pubblica Amministrazione proprietaria della rete stradale risponde del danno subito dall’utente in conseguenza di una caduta determinata dalla presenza di una buca sul marciapiedi, se ricoperta di fogliame, invisibile e non percepibile. In questi casi, infatti, l’ostacolo rappresentato dall’esistenza di un dislivello del marciapiede costituisce un’anomalia conseguente ad un difetto di manutenzione non segnalato in alcun modo.
La società Autostrade per l’Italia non deve risarcire i danni riportati da un autocarro in transito per l’impatto contro un albero caduto in autostrada a causa della pioggia e del forte vento. Infatti, l’albero era di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, e nella zona era stato segnalato un vento forte. Per cui il conducente avrebbe dovuto tenere un comportamento più attento e prudente.
La Cassazione ha altresì confermato l’assenza di colpa del custode per non avere tempestivamente rimosso un albero di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, mentre nella zona era stato segnalato un vento forte, perché il conducente «avrebbe dovuto tenere un comportamento più attento e prudente che gli avrebbe evitato l’urto contro l’albero».