Assegnazione casa coniugale di proprietà di terzi

Quando tu e tua moglie vi siete sposati non avevate molti soldi, all’epoca facevi un lavoro precario e non guadagnavi granché? Per fortuna, i genitori di tua moglie vi hanno concesso di vivere in una casa di loro proprietà. Ora, però, tua moglie ha chiesto la separazione. Da tempo, infatti, non andate molto d’accordo e tu non la ami più. In questo articolo ci occuperemo, in particolare, dell’assegnazione della casa coniugale di proprietà di terzi. Ebbene, quando una coppia si separa, il giudice assegna la casa al coniuge che convive con i figli, anche se non è il proprietario dell’immobile. Tale provvedimento è finalizzato ad evitare che i minori possano subire un trauma lasciando l’abitazione dove hanno sempre vissuto prima che i genitori si lasciassero. Ma procediamo con ordine e vediamo la sorte della casa familiare, di proprietà di terze persone, in occasione della separazione.

Separazione: a chi spetta la casa coniugale?

Quando due coniugi si separano non vige più l’obbligo di coabitazione, cioè di vivere nello stesso appartamento. Se la separazione è consensuale, allora la coppia può decidere, di comune accordo, a chi vada assegnata la casa coniugale. Se, invece, la separazione è giudiziale (ossia quando non c’è un accordo) tocca al giudice provvedere in merito, in base alla presenza o meno della prole.

Pertanto, possiamo distinguere due ipotesi:

  • in presenza di figli: la casa viene assegnata al coniuge che convive con essi, anche se non è proprietario dell’immobile. Ciò fino a quando i bambini non abbiano raggiunto la maggiore età e l’autosufficienza economica;
  • in assenza di figli: la casa coniugale rimane al legittimo proprietario, a meno che l’altro coniuge non sia affetto da patologie o infermità particolari. 

Ti faccio due esempi pratici per farti comprendere meglio.

Tizio e Caia si separano e il giudice dispone l’affidamento condiviso del figlioletto Sempronio, il quale deve vivere prevalentemente con la mamma Caia.

Tizio e Caia, dopo il matrimonio, si trasferiscono nella casa di proprietà di Tizio. Anni dopo, decidono di separarsi e, dato che non hanno avuto figli, la casa coniugale è assegnata a Tizio, mentre Caia deve trovarsi un altro appartamento.

Come puoi notare, nel primo esempio, la casa viene assegnata a Caia perché convive con il figlio minore Sempronio, mentre nel secondo esempio la casa spetta a Tizio, legittimo proprietario, perché non ci sono figli.

Lo stesso discorso vale anche se la coppia vive in affitto. In tal caso, il canone di locazione prosegue con il coniuge con il quale vivono i figli. 

Se la coppia, invece, è comproprietaria dell’immobile (ad esempio, ognuno ha il 50%) è possibile accordarsi per:

  • la vendita: di conseguenza, il ricavato viene diviso tra i coniugi in base alle rispettive quote di proprietà;
  • l’assegnazione ad un coniuge, il quale poi deve liquidare all’altro la metà del valore di mercato del bene.

Una volta assegnata la casa a un coniuge, l’altro deve lasciarla senza ritardo.

Assegnazione casa coniugale proprietà terzi

A questo punto, vediamo di soffermarci su un caso particolare, ovvero quando la casa coniugale è di proprietà di terze persone. Partiamo da un esempio.

Tizio e Caia, marito e moglie, sono proprietari di un immobile che decidono di concedere al proprio figlio Sempronio perché ci vada a vivere con la famiglia. Senonché, il matrimonio di Sempronio entra in crisi e con la separazione, il giudice assegna la casa familiare a Mevia, moglie di Sempronio, in quanto convive con il loro figlio.

È lecito domandarsi: Tizio e Caia possono ottenere la restituzione dell’immobile in quanto legittimi proprietari? Seguendo la logica, la risposta dovrebbe essere affermativa. In altre parole, se i coniugi si separano è giusto che la casa coniugale, di proprietà di una terza persona, torni ai legittimi proprietari. Ma non è così.

L’esempio che ti ho riportato è quello che i giuristi chiamano comodato, ossia il contratto con cui una parte (il comodante) consegna all’altra (il comodatario) un bene mobile o immobile, affinché costui se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo ovviamente di restituirlo.

Per tornare all’esempio di prima, l’immobile è stato concesso in comodato perché Sempronio ci andasse ad abitare con la sua famiglia. Dopo la separazione, il bene è stato assegnato a Mevia, la quale convive con il figlio minore. 

Quindi, i comodanti (nel nostro caso Tizio e Caia) possono chiedere la restituzione del proprio immobile, destinato a casa familiare, solo quando:

  • i figli della coppia raggiungono la maggiore età e l’autosufficienza economica;
  • è sorto un bisogno urgente e imprevisto dei comodanti.

Assegnazione della casa coniugale: può essere revocata?

Puoi chiedere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale quando:

  • il coniuge assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale, convive con un’altra persona oppure contrae un nuovo matrimonio;
  • i figli raggiungono la maggiore età e l’autosufficienza economica;
  • muore il coniuge assegnatario.

In mancanza di accordo, è necessario depositare un’istanza di modifica delle condizioni presso il tribunale che ha emesso la sentenza di separazione, il quale poi decide in base all’interesse primario dei figli minori.

Tabella dei Contenuti